Le gravità accertate dal Direttore dei Lavori
Nella pagina dedicata al caso di sospensione appalti pubblici , abbiamo preso come esempio la possibilità di imprevisti sorti in corso d’opera, che l’impresa esecutrice dei lavori avrebbe potuto evitare con un minimo di diligenza e per questo motivo, fonte di contestazione da parte del committente. In questa eventualità non remota, in considerazione della gravità accertata dal Direttore dei Lavori, l’ente appaltante ha gli strumenti per imporre la sospensione di tutte le attività e chiedere l’esecuzione, entro un termine stabilito, dei correttivi necessari per eliminare i problemi sorti in corso d’opera. Dopo la sospensione, l’ente appaltante mette in atto i controlli necessari per l’esecuzione dei correttivi richiesti e se rispettati, autorizza la ripresa dei lavori. Esistono altri casi che prevedono la possibilità di sospendere i lavori e la norma cui fare riferimento, è l’art. 107 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Brevi richiami sulla sospensione dei lavori.
Si riprende la questione della sospensione dei lavori con un richiamo all’art. 107 del D.lgs. 50/2016. I commi 1, 2 e 4 della citata norma prevedono tre diverse situazioni che possono generale la sospensione dei lavori:
A) sospensione per circostanze speciali – comma 1.
La cosiddetta “sospensione per circostanze speciali” è disciplinata dal comma 1 e ricorre ogni qual volta che l’evento non poteva essere previsto, sia in fase di stesura del capitolato e sia alla stipula del contratto. L’evento deve essere di tale portata da pregiudicare l’esito dei lavori. Il provvedimento di sospensione compete al Direttore dei Lavori il quale, redige un verbale in contraddittorio con l’impresa esecutrice dei lavori, dove si evidenziano i motivi. Nel citato comma 1, il Direttore dei Lavori dovrà consegnare al RUP il predetto verbale di sospensione entro 5 giorni, dalla data del provvedimento:
Art. 107
Sospensione.
“1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.”
B) sospensione per necessità o di pubblico interesse – comma 2.
L’ipotesi di una “sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse”, ricorre in casi particolari che non dipendono dalla negligenza dell’impresa esecutrice dei lavori o per altri motivi ambientali imprevedibili. In sostanza, questo tipo di sospensione ricorre per l’interruzione dei finanziamenti pubblici che, di fatto, impediscono il regolare pagamento dei lavori appaltati. La sospensione è disposta dal RUP il quale, nel verbale di sospensione farà riferimento agli atti motivati delle amministrazioni competenti, per l sospensione dei finanziamenti:
Art. 107
Sospensione.
“2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.”
C) sospensione parziale per cause di forza maggiore – comma 4.
Il caso di sospensione parziale per cause imprevedibili o di forza maggiore è piuttosto complesso da gestire, infatti, nel verbale di sospensione oltre a fare riferimento ai motivi del provvedimento, bisogna specificare tutte le parti di lavoro eseguibili in contraddittorio con l’impresa appaltatrice. Inoltre, nel citato comma 4 non è specificato se la sospensione parziale sia competenza del Direttore dei Lavori o del RUP. L’orientamento è di ritenere che per analogia al provvedimento di sospensione per circostanze speciali, comma 1, il verbale di sospensione parziale per cause di forza maggiore sia competenza del Direttore dei Lavori il quale, dovrà comunque rispettare il termine di 5 giorni per consegnare una copia del verbale di sospensione al RUP:
Art. 107
Sospensione.
“4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.”
Altre cause diverse dai commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016.
Il legislatore, nell’intento di tutelare i diritti dell’appaltatore, ha disposto che per tutte le sospensioni dai lavori che non rientrano nei casi previsti dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori può chiedere il risarcimento dei danni, con un richiamo all’articolo 1382 del codice civile e dell’articolo 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016:
D.lgs. 50/2016
art. 107
Sospensione.
“6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1.”
CODICE CIVILE – art. 1382
Effetti della clausola penale.
“La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
D.lgs. 50/2016 – art. 111
Controllo tecnico, contabile e amministrativo.
“1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.”
Nota:
il testo dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016 è stato aggiornato con le ultime modifiche del D.lgs. 56/2017 (G.U. n.103 del 5 maggio 2017).
Il Direttore dei lavori nella fase di sospensione dei lavori.
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha esaminato la figura ed il ruolo del Direttore dei Lavori e su questo tema, ha pubblicato una linea guida dal titolo “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.”
Dal testo linee guida in oggetto, si può affermare che il direttore dei lavori svolge un’importante funzione e con particolare riferimento:
– controllo dei tempi di esecuzione indicati nel progetto esecutivo che per ogni lavorazione, sono indicati i tempi stimati per l’esecuzione;
– calcolo dell’ammontare in funzione dell’avanzamento dei lavori e scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il codice, nel disciplinare i rapporti contrattuali, stabilisce che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni ed in particolare, l’attività svolta deve garantire un regolare andamento dell’appalto.
Con l’art. 107 del codice, si afferma che in presenza di circostanze eccezionali e non prevedibili, al momento della stipulazione del contratto, tali da impedire in via temporanea il proseguimento dei lavori a regola d’arte, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori.
In questo caso, il direttore dei lavori deve redigere un verbale, da inviare al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni, nel quale devono essere evidenziate le ragioni della sospensione. Nella fese di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori ha l’onere di effettuare visite periodiche al cantiere al fine di accertare le condizioni generali, la presenza di persone addette ai lavori e dei macchinari presenti, quindi, dare istruzioni per evitare danni alle opere già eseguite in funzione della futura ripresa dei lavori.
Sotto tutti questi profili, il direttore dei lavori è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima per il motivo che svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del cantiere, dall’inizio dei lavori fino al momento della sospensione. Inoltre, aspetto non trascurabile, il direttore dei lavori assume particolare rilevanza per quantificare il risarcimento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i limiti della legittimità.
Il verbale di ripresa lavori.
Dal testo delle linee guida di ANAC, risulta che anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup, in tempi brevi e nei termini generali fissati dall’art. 107 del codice. I termini utilizzati sono molto generici e da una loro prima interpretazione, si ritiene che per “tempi brevi e nei termini generali fissati dall’art. 107 del codice” si intende non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e consegnare il verbale di ripresa al RUP entro 5 giorni dalla data di stesura del verbale ripresa lavori. In merito allo schema del verbale di ripresa, non ci sono precise indicazioni sul modulo standard a parte che, deve specificare i particolari che hanno fatto venire meno la sospensione, con l’indicazione del nuovo termine contrattuale e che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore.
Cessazione delle cause di sospensione e comunicazioni.
Dalle citate linee guida ANAC, nel caso che l’appaltatore ritenga siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, se la stazione appaltante non dispone la ripresa dei lavori, nonostante le richieste di rivedere lo stato in essere del cantiere, l’esecutore può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento (RUP) a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
La diffida di cui sopra, è la condizione necessaria per far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione dei lavori.
In condizioni ordinarie, quando il direttore dei lavori riceve la comunicazione dell’appaltatore di ultimazione dei lavori procede con un accertamento in contraddittorio con l’esecutore e se non esistono pregiudiziali, rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, è prassi che alla data di scadenza del contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.
Altro aspetto da valutare, con riferimento all’ultimazione dei lavori, è il comma 5 dell’art. 107 del codice:
D.lgs. 50/2016 – art. 107
Sospensione.
“5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.”
Richiesta di una proroga sui tempi contrattuali.
Dal testo del citato comma 5, se per cause non imputabili all’appaltatore non si è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, l’esecutore dei lavori può chiedere al responsabile del procedimento una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Su tale richiesta, motivata, decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Riassumendo:
– l’esecutore comunica l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come sopra indicato;
– l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato;
– nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Per concludere, l’art. 102, comma 9, del D.lgs. 50/2016, prevede che al termine del lavoro bisogna redigere l’aggiornamento del piano di manutenzione unitamente alla relazione in merito ai risultati raggiunti.
Dal decreto legislativo 50/2016.
Per completare l’argomento, piuttosto complesso, Vi trascriviamo il testo integrale dell’art. 107 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.
Art. 107
Sospensione.
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 02 dicembre 2022
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