Calcolo del valore stimato degli appalti
Le norme, che disciplinano i contratti pubblici, prevedono la non obbligatorietà dell’attestazione SOA se l’importo dei lavori, oggetto della gara di appalto, è inferiore a 150.000 euro. In tutti gli altri casi bisogna possedere tale attestazione. Questa regola vale anche per l’esecutore associato in ATI. Le norme principali cui fare riferimento sono gli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. In linee generali, si può affermare che la procedura è anche in funzione del valore del contratto.
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 163/2006.
Il nuovo codice dei contratti pubblici (il D.lgs. 50/2016) ha mantenuto in vigore alcune norme del D.P.R. 207/2010. Quest’ultimo era il regolamento del vecchio codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006 abrogato). In particolare, l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ancora oggi in vigore) è il punto cui fare riferimento per quanto riguarda la facoltà di dimostrare i propri requisiti senza attestazione SOA, limitatamente per gli appalti di lavoro inferiori a 150.000 euro.
Giurisprudenza su attestazione SOA.
Alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), è importante che il T.A.R. del Lazio abbia affermato che l’art. 90 D.P.R. 207/2010 non è flessibile. Nel senso che l’obbligo dell’attestazione SOA non può essere aggirato tramite il frazionamento di un contratto di appalto per lavori. In altre parole, il valore che bisogna prendere in considerazione è l’importo complessivo indicato nel contratto.
Il concetto di contratto sotto soglia può essere evidenziato anche da un confronto dell’art. 35 del codice.
Facoltà di ricorrere a procedure ordinarie.
Le stazioni appaltanti possono sempre ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti sotto soglia (art. 36 comma 2 del codice). Questo principio è ripreso dalla legge 145 del 30/12/2018 (art. 1, comma 912):
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.
Dove la frase “possono procedere” indica una facoltà, non un obbligo.
Sui contratti sotto soglia.
La scelta della procedura dipende, quindi, anche dal valore del contratto. In particolare, per gli affidamenti di un contratto (lavori, servizi o forniture) con un valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (vedi sopra “soglie di rilevanza comunitaria”), deve rispettare il principio di rotazione degli inviti e affidamenti sia la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.
Altri argomenti che potrebbero interessare
– Contratti sotto soglia
– Requisiti delle ATI per lavori sotto soglia
– Requisiti generali
– Requisiti tecnici e professionali
* * *
A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022
* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *