Sopralluogo

 

Il sopralluogo come atto dovuto

Nelle gare di appalto per lavori è previsto il sopralluogo e la presa visione dei documenti da parte dell’impresa concorrente e queste formalità sono previste dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).
Come accennato nella premessa di cui sopra, nelle gare di appalto per lavori è previsto il sopralluogo da parte dell’impresa concorrente e la presa visione dei documenti in merito all’esecuzione dell’opera. Il sopralluogo può essere richiesto anche nelle gare di appalto per i servizi che richiedono una particolare specializzazione, come ad esempio nella manutenzione del verde pubblico in presenza di un parco con alberi di un certo pregio. Sopralluogo o presa visione dei documenti devono essere fatti prima dell’offerta di gara.

 

Modalità e motivo di esclusione.
Sulla questione del sopralluogo e presa visione dei documenti è lasciata ampia libertà all’ente appaltante di stabilire i criteri e le modalità come ad esempio, calendario dei giorni e degli orari di accessibilità dei luoghi o di accesso negli uffici amministrativi. In genere, questi elementi devono essere concordati con il funzionario dell’ente appaltante che fissa un appuntamento con il responsabile della ditta concorrente. In alcuni casi è previsto il pagamento dei diritti di segreteria ed in altri casi non sono previsti, dipende da ente ad ente ed anche in questo caso esiste autonomia gestionale.
In genere, questi dettagli sono specificati nei bandi di gara e bisogna fare attenzione per il motivo che l’inosservanza del sopralluogo o della presa visione dei documenti (progetti o note tecniche di vario tipo) può essere un motivo di esclusione.

 

Certificato di sopralluogo o presa visione.
Quando la ditta concorrente si incontra con il funzionario dell’ente appaltante per il sopralluogo o la presa visione dei documenti, viene rilasciato un certificato che attesta la regolare esecuzione di questa incombenza amministrativa. Si tratta di un certificato importante che precede la gara e che deve essere sempre richiesto, essendo la “prova” che è stato effettuato il sopralluogo o la presa visione dei documenti così come richiesto dall’ente appaltante. Questo certificato deve essere allegato all’offerta che verrà consegnata oppure, con altra modalità indicata nel bando.

 

L’incaricato della ditta concorrente.
Il sopralluogo o presa visione dei documenti deve essere eseguito dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, così come risulta dal certificato di iscrizione alla camera di commercio. In alternativa, può essere conferita una delega, su carta intestata della ditta, al direttore tecnico od altro tecnico purchè siano propri dipendenti. In questo caso, la delega deve avere la forma di una dichiarazione di atto notorio dove si dichiara che tizio è un proprio dipendente con mansione tecnica specializzata. In alcuni casi l’ente appaltante concede la possibilità ai concorrenti di effettuare il sopralluogo tramite professionisti, “all’uopo incaricati” con procura notarile.
Stando alla prassi consolidata (ex art. 106 D.P.R. 207/2010), il sopralluogo e presa visione dei documenti devono essere fatti prima dell’offerta di gara e l’eventuale inadempienza da parte del concorrente può essere motivo di esclusione. In particolare, l‘offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione di lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

 

Il contenuto del documento di attestazione.
Dunque, l’attestazione di avvenuto sopralluogo è una formalità indispensabile che bisogna adempiere in modo puntuale così come indicato nel bando di gara.
Infatti, ogni ente appaltante può indicare tempi e modalità particolari senza escludere che in determinate circostanze il sopralluogo può essere richiesto anche nelle gare di appalto per i servizi. Ogni ente appaltante può avere un suo modello di “attestazione di avvenuto sopralluogo” ma in linee generali, l’attestazione si presenta in questo modo:

_________________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

allegato X

Procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione e realizzazione dei lavori per …. – (codice commessa xxxx)”.

Il sottoscritto ___________________

nato a ___________ il ___________ residente in _____via ________

codice fiscale ___________________

nella sua qualità di legale rappresentante (*)

della società concorrente ________ con sede in ______ Prov. _____

via _______ codice fiscale __________ partita IVA ___________

telefono________ posta elettronica ______________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato il sopralluogo in data _________

ATTESTA

– di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

– di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e discariche autorizzate e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi;

– di aver verificato le condizioni contrattuali in ogni loro dettaglio;

– di aver verificato le difficoltà sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;

– di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali e di averli giudicati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

– di avere effettuato una verifica attenta della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione de lavori;

– di aver verificato che le attrezzature in uso alla società sono adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

 

data ________

 

per la ditta concorrente per la stazione appaltante
(firma leggibile) (timbro e firma)

 

allegati:
– fotocopia carta d’identità del legale rappresentante;
– deleghe.

(*) in alternativa al legale rappresentante è possibile dare l’incarico ad uno di questi soggetti a condizione che abbiano i poteri per impegnare l’operatore economico dichiarante :
– procuratore; direttore tecnico od altro dipendente delegato.

_____________________________________

 

Per le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.).
Ci possono sono due casi:
a) A.T.I. già costituita la persona incaricata per il sopralluogo deve essere il legale rappresentante della capogruppo mandataria, con una procura irrevocabile così come risulta dall’atto costitutivo a firma delle mandanti.

b) A.T.I. da costituire il sopralluogo potrà essere effettuato con due modalità a scelta:
1) da tutte le imprese che partecipano alla futura associazione;
2) dal legale rappresentante di una singola impresa munito di una procura notarile sottoscritta da tutte le altre imprese del costituendo raggruppamento, conferita per tale specifica incombenza.

 

Per il consorzio.
In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, con le regole di cui sopra in entrambi i casi.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2022

 

 

 


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