Raggruppamento temporaneo di imprese

 

Buone opportunità per le imprese

Il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) può essere una buona opportunità per acquisire importanti commesse e nello stesso tempo, consente di essere più efficienti in tema di organizzazione del lavoro. Ho ritenuto opportuno suddividere questa pagina in due parti. La prima parte è una scheda riassuntiva. La seconda parte assume una forma più discorsiva in merito ad alcuni aspetti che ritengo utili per avere un quadro generale ed eventualmente, se lo desideri, puoi approfondire l’argomento con la lettura di un manuale che potrai acquistare in una libreria specializzata. Prima di proseguire, devi sapere che la denominazione di “raggruppamento temporaneo di imprese” (R.T.I.) è solo un diverso modo di indicare l’associazione temporanea di impresa (A.T.I.). Dunque, raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) e associazione temporanea di impresa  (A.T.I.) sono la medesima realtà giuridica. Nel settore degli appalti è uso corrente utilizzare il termine A.T.I. (acronimo di associazione temporanea di impresa) anziché  R.T.I.  (acronimo di raggruppamento temporaneo di imprese). Più avanti utilizzeremo il termine di associazione temporanea di impresa anziché raggruppamento temporaneo di imprese.

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 PRIMA PARTE

Le caratteristiche principali di un raggruppamento temporaneo di impresa o associazione temporanea d’imprese sono:

1) il contratto.
Il contratto costitutivo di una A.T.I. può essere per scrittura privata oppure, in alternativa, con atto pubblico. Il professionista che interviene è il notaio.

2) capo gruppo e mandato.
I vari soggetti economici che partecipano alla associazione temporanea di impresa decidono chi dovrà assumere il ruolo di “capo gruppo”. Alla società capogruppo viene conferito un mandato irrevocabile collettivo a titolo gratuito tramite il quale, la capogruppo li rappresenterà in ogni fase del contratto con la stazione appaltante. Questo mandato è parte integrante del contratto costitutivo della A.T.I. di cui sopra.

3) tipologie.
L’associazione temporanea di impresa può essere di tre tipi.

3.a) verticale:
se il bando di gara indica che i lavori sono da considerare “separabili”. Ogni associato della A.T.I. ha un suo ruolo con una determinata competenza. La responsabilità è “pro quota” limitatamente ai lavori di propria competenza e solidale alla “capo gruppo”;
3.b) orizzontale:
qui ci sono diverse imprese che esercitano le rispettive attività in settori omogenei. Il fine è quello di ottenere, tutti insieme, i requisiti minimi necessari per poter essere ammessi alla gara di appalto. Nelle A.T.I. orizzontali la responsabilità è illimitata e solidale.
3.c) mista:
non è frequente, per il motivo che si tratta di una associazione temporanea di imprese molto complessa e difficile da costituire. Ad esempio, la mandataria è un consorzio di imprese orizzontali, le mandanti sub associazioni orizzontali ed ogni soggetto è operante nelle varie categorie indicate “scorporabili” nel bando di gara.

 

4) adempimenti fiscali e contributivi.
Ogni soggetto che partecipa ad una A.T.I. conserva la propria autonomia sia per la gestione dei propri adempimenti fiscali sia per tutti gli oneri contributivi ed assicurativi.

5) durata.
Il contratto di una A.T.I. ha come termine la fine dei lavori, con il collaudo eseguito in conformità dei requisiti tecnici indicati nel capitolato.

6) pubblicità dell’atto costitutivo.
Non esiste obbligo di iscrizione al registro ditte od altre forme pubblicitarie.

7) casi particolari.
Per concludere, una A.T.I. non è un nuovo soggetto fiscale ma bisogna fare attenzione. Se l’oggetto dell’appalto non è divisibile, in questo caso si ipotizza l’esistenza di una associazione che nella sostanza è come se fosse una società di fatto con tutti gli obblighi ad esso derivanti, obblighi contabili e fiscali.

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SECONDA PARTE

 

A.T.I. in linee generali
Chi desidera partecipare ad una gara di appalto con la pubblica amministrazione deve possedere i requisiti generali, in ogni caso. Chiarito questo dettaglio, può capitare che l’imprenditore pur avendo le conoscenze per la realizzazione di un determinato lavoro non possieda le dimensioni adeguate per la realizzazione. In questi casi si ricorre ad una associazione temporanea di imprese dove ogni partecipante mette a disposizione le proprie capacità e strutture. In questo modo nasce un soggetto in grado di garantire alla stazione appaltante il conseguimento degli obiettivi contrattuali per i lavori o forniture da eseguire. Nella sostanza, pur essendo prevista dal codice degli appalti, una A.T.I. non è regolamentata da una normativa specifica come ad esempio i consorzi ma si configura come un contratto. In realtà si tratta di un contratto piuttosto complesso e le fasi preliminari sono le più delicate per il motivo che bisogna trovare un accordo per l’organizzazione del lavoro, partecipazione a costi ed utili e chi dovrà essere la “capo gruppo”. Il ruolo delle società capo gruppo è quello di gestire tutti i rapporti con il committente e coordinare le attività cantieristiche.

 

Alternative rispetto alle A.T.I.
In alternativa alle associazioni temporanee di impresa esistono i consorzi oppure gli accordi che danno vita ad una “joint venture” con il fine di partecipare ad appalti di grandi dimensioni. In linee generali, una associazione temporanea di impresa si costituisce tramite un contratto dove la base dell’accordo fra i vari soggetti economici ruota intorno al mandato da conferire alla capo gruppo. Si tratta di un mandato collettivo irrevocabile tramite il quale, la capo gruppo dovrà agire in nome e per conto dei mandanti in tutte le fasi della gara di appalto e nel caso di aggiudicazione, dovrà gestire tutti i rapporti con la stazione appaltante. Dunque, la capo gruppo di una A.T.I. consegnerà un’offerta nei termini stabiliti dal bando, curando che tutti i documenti necessari siano allegati così come richiesto e sotto la sua responsabilità. Qui stiamo parlando di una offerta congiunta ed in questa fase non vi è necessità di costituire un soggetto giuridico, è sufficiente l’atto costitutivo. A seguito dell’aggiudicazione e stipula del contratto, i lavori dovranno essere eseguiti dai vari soggetti della A.T.I. così come da loro concordato ed in funzione delle specializzazioni. Se l’opera oggetto del contratto verrà eseguita a regola d’arte ed il collaudo finale sarà positivo non ci saranno problemi, a parte la gestione degli incassi. Al contrario, nel caso di contestazioni vi saranno diverse responsabilità in funzione del tipo dell’associazione temporanea, se di tipo orizzontale o verticale. Nello specifico, se i lavori eseguiti non erano scomponibili (A.T.I. orizzontale) la responsabilità è solidale; se i lavori essendo scorporabili (A.T.I. verticale) sono stati eseguiti separatamente dai singoli, la responsabilità ricade sul singolo che ha eseguito il lavoro. La capo gruppo, in entrambi i casi, è sempre ritenuta responsabile dell’eventuale inadempimento.

 

Quali caratteristiche devono avere i partecipanti.
L’associazione temporanea di impresa può essere composta da ditte individuali, artigiani, società di persone o capitale, cooperative o consorzi di vario genere. In linee generali l’A.T.I. è paragonabile ad un contratto associativo atipico che sotto certi aspetti ricorda un consorzio.

 

La capogruppo.
In merito al mandato che i vari soggetti conferiscono alla società capo gruppo, è utile leggere l’art. 95 del D.P.R. 554/1999 secondo il quale, il mandato che i vari soggetti conferiscono alla società capo gruppo non è utile per determinare un nuovo soggetto giuridico in quanto, ciascun partecipante conserva la propria autonomia in merito alla gestione patrimoniale e fiscale. Dunque, il mandato conferito alla capo gruppo non determina un nuovo soggetto giuridico autonomo e l’atto costitutivo di una A.T.I. ha il solo scopo di conseguire la stipula di un contratto di appalto e cooperare nell’esecuzione dei lavori in oggetto al bando di gara. Va ricordato che il mandato non è altro che un contratto fra due soggetti (mandante e mandatario) “col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (art. 1703 del codice civile). Sulla questione del mandato, Con una sentenza del 2005 (la n. 15607 del 26 luglio 2005) la Corte di Cassazione ha stabilito che il mandatario non deve limitarsi nella sola realizzazione di atti giuridici poiché la natura del suo incarico prevede il compimento di atti volontari, non negoziali ma con rilevanza giuridica.

 

Atto costitutivo
Vista la complessità è consigliabile chiedere la consulenza di un Avvocato che poi darà assistenza anche nei rapporti con il Notaio. Chiarito questo dettaglio, l’atto costitutivo deve essere stilato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico da un Notaio. L’oggetto deve specificare che lo scopo è di partecipare ad una determinata gara di appalto e nel caso di aggiudicazione realizzare l’opera nei tempi e modi indicati nel capitolato dei lavori. Nella parte che riguarda i rapporti fra i partecipanti, deve essere specificato che ogni soggetto è obbligato ad eseguire la propria prestazione in autonomia con le proprie strutture e personale proprio.

La parte più delicata da indicare nell’atto costitutivo è quella che riguarda la responsabilità nel caso di contestazioni infatti, trattandosi di una A.T.I. orizzontale la responsabilità è solidale mentre nel caso di una A.T.I. verticale, ogni partecipante sarà responsabile solo per i lavori eseguiti di sua competenza. Inoltre, deve essere specificato che è fatto salvo il vincolo di solidarietà con la capo gruppo, a prescindere da tipo di A.T.I. (orizzontale o verticale).

Altro dettaglio importante da specificare nell’atto costitutivo è lo scioglimento dell’Associazione. Bisogna specificare che l’associazione temporanea di impresa è sciolta nel caso di mancata aggiudicazione dell’appalto oggetto della gara o con la liquidazione dei crediti spettanti nel caso di aggiudicazione. Con lo scioglimento dell’A.T.I. cessa di esistere anche il mandato alla capo gruppo.

 

Cenni sul regime fiscale.
Il mandato conferito alla capo gruppo deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate nel termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione e bisogna pagare una tassa. In genere è il Notaio che provvede.

Bisogna precisare che l’associazione temporanea di impresa non genera un nuovo soggetto giuridico e non esiste, ad oggi, una normativa specifica; in questo caso bisogna valutare la giurisprudenza. Sull’argomento della fiscalità poi dipende se l’A.T.I. è di tipo orizzontale oppure verticale e su questo punto l’Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte (vedi la risoluzione ministeriale 9/571 del 30 marzo 1979 e la successiva del 17 novembre 1983 n. 9/782). Bisogna fare attenzione per il motivo che se l’opera è indivisibile si configura l’ipotesi di una società di fatto ed in questo caso, costi e ricavi sono riconducibili all’A.T.I. come se fosse un soggetto autonomo. Se l’opera è divisibile, ad ogni soggetto verrà imputato il reddito derivante dal lavoro eseguito. Per il motivo che le norme fiscali sono in continua evoluzione, è consigliabile chiedere assistenza ad un commercialista che in sinergia con l’avvocato provvederà ad ogni adempimento burocratico e fiscale.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  19 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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