Polizza fideiussoria e fideiussione
Nel rapporto fra debitore e creditore, la fideiussione è una garanzia data da un terzo soggetto a favore del creditore. Tramite questa garanzia, il fideiussore si assume l’obbligo di garantire l’adempimento del debitore verso il creditore.
La polizza fideiussoria è un contratto fra il contraente ed un istituto bancario o assicurativo e l’oggetto contrattuale, è quello di garantire l’adempimento di una obbligazione che il contraente ha pattuito con il beneficiario. A prima vista, polizza fideiussoria e fideiussione potrebbero sembrare identici ma procediamo con ordine.
Fideiussione.
Come accennato, la fideiussione è una garanzia personale con la quale, un terzo soggetto (il fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione che il debitore ha nei confronti del creditore. Il fideiussore offre una garanzia personale senza costituire ipoteca o pegno sui propri beni ed è operante fino all’estinzione dell’obbligazione principale. Questo tipo di garanzia è disciplinata dal codice civile che ti riassumo brevemente:
la fideiussione è valida se l’obbligazione a cui si riferisce è valida (art. 1939) e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (art. 1941);
il fideiussore è obbligato in solido con il debitore al pagamento del debito nei confronti del creditore (art. 1944), salva la facoltà del fideiussore di opporre le eccezioni che poteva proporre il debitore principale (art. 1945);
il fideiussore principale si può tutelare, a sua volta, con una fideiussione a suo favore prestata da un’altro soggetto (art. 1940) ma in questo caso, se il debitore è insolvente, il creditore si potrà valere prima sul fideiussore principale e poi sul fideiussore del fideiussore (art. 1948), questo significa che la fideiussione può essere prestata da più soggetti;
se la fideiussione è prestata da più soggetti, tutti i fideiussori hanno l’obbligo di garantire la prestazione del debitore, salvo la possibilità di stabilire una ripartizione del debito da garantire, a condizione che tutto ciò risulti scritto nel contratto di garanzia fideiussoria consegnata al creditore (art. 1946 e 1947);
se il creditore ha fatto valere la garanzia della fideiussione, per insolvenza del debitore, il fideiussore, dopo aver saldato il debito, può agire contro il debitore per il ricupero della somma pagata al creditore (dall’art. 1949 al 1954).
Polizza fideiussoria.
La polizza fideiussoria è un contratto fra un soggetto ed un istituto bancario o assicurativo che per definizione sono:
a) il contraente, è colui che deve fornire una garanzia;
b) il beneficiario, è il soggetto al quale bisogna dare una garanzia;
c) il fideiussore, l’istituto bancario o assicurativo.
Con una sentenza della Corte di Cassazione, sez. civile n. 3947 del 18/2/2010, la polizza fideiussoria è stata definita come una “garanzia atipica” rispetto al tipico contratto di fideiussione regolamentato dal codice civile (art. 1936):
si trattava di una controversia in merito ad un appalto dove si chiedeva, in sostanza, il risarcimento dell’intero danno patito dal beneficiario che andava oltre l’importo stabilito dalla polizza fideiussoria;
nella vertenza si è stabilito che la polizza fideiussoria, in quanto “garanzia atipica”, è caratterizzata dall’impegno del fideiussore con il contraente di pagare un preciso importo al beneficiario, nel caso di inadempimento;
sotto questo profilo, il beneficiario, in quanto terzo soggetto, si limita a ricevere la somma pattuita nel contratto fra contraente e fideiussore, a condizione che sia stato accertato l’inadempimento.
Come e a chi chiedere una polizza fideiussoria.
La procedura per chiedere una polizza fideiussoria ad un istituto bancario si differenzia rispetto ad una compagnia di assicurazione. In entrambi i casi si valuta il rapporto fra cauzione richiesta e solvibilità del contraente, sulla base della durata della polizza in funzione dell’obbligazione verrà stabilito il premio da pagare; il premio comprende ogni onere della polizza.
Nella generalità dei casi, la differenza fra istituto bancario ed assicurativo, è che l’istituto bancario può chiedere delle garanzie a tutela del contratto che può essere, ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla banca con scadenza pluriennale. Nel caso di assicurazione, valutato il rischio, si paga il premio senza dover immobilizzare beni o sottoscrivere obbligazioni.
La polizza fideiussoria, oltre ad essere utilizzata nelle gare di appalto della Pubblica Amministrazione ad esempio, può essere richiesta per altri scopi:
contratti fra privati; cauzioni doganali; rimborsi di imposte; contratti di locazione; interventi di urbanizzazione.
Differenze fra polizza fideiussoria e fideiussione.
La differenza è nel diverso modo di garantire l’obbligazione del debitore/contraente nei confronti del creditore/beneficiario, nel caso di inadempienza:
la fideiussione è una garanzia data al creditore con riferimento all’obbligazione principale del debitore;
la polizza fideiussoria ha valore di semplice indennizzo al beneficiario, con una determinata somma di denaro, nel caso di inadempimento del contraente.
In conclusione.
Polizza fideiussoria e fideiussione sono classificabili entrambe come garanzie ma la differenza, come abbiamo visto anche dalla citata sentenza della Corte di Cassazione del 2010, sta nella diversa funzione operativa:
oggetto della polizza fideiussoria è l’indennizzo che ha diritto di ricevere il beneficiario nel caso di inadempimento del contraente;
la fideiussione tiene indenne il creditore da un inadempimento del debitore e nella sostanza, garantisce una obbligazione contrattuale.
Altri argomenti che potrebbero interessare
– Cauzione definitiva
– Cauzione provvisoria
* * *
A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2022
* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *