Modulo di accesso agli atti amministrativi

 

Le società private di informazione non hanno il diritto di chiedere l’accesso agli atti amministrativi per il motivo che i dati in oggetto sono a disposizione dei diretti interessati alla procedura. Qui troverete il fac simile di una domanda per l’accesso agli atti amministrativi. In fondo alla pagina troverete il modulo che riproduce la domanda standard per chiedere l’accesso agli atti amministrativi.

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L’accesso agli atti amministrativi.
Con il proposito di vendere le informazioni raccolte presso gli enti pubblici, le società private di informazioni chiedono alle stazioni appaltanti di avere una copia del verbale di aggiudicazione in merito ad una gara di appalto. In questo modo, su internet sarà possibile vendere abbonamenti per una “consultazione on line” della propria banca dati.

La presa visione degli atti amministrativi deve essere richiesta all’ente che detiene la documentazione. La norma di riferimento è la legge 241 del 7 agosto 1990 e per poter esercitare in modo appropriato i propri diritti bisogna leggere l’articolo 22, comma 1 punto a) e b), comma 3

Legge n. 241 del 7 agosto 1990
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

art. 22 – definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi;

b) per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione“, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.”

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Per accedere agli atti amministrativi ci deve essere un interesse diretto e concreto finalizzato alla tutela dei propri diritti. L’accesso agli atti amministrativi è negato nei confronti dei soggetti che non abbiano un interesse, così come indicato dall’articolo 24 della legge 241 del 7 agosto 1990.

Legge n. 241 del 7 agosto 1990
art. 24 – esclusione dal diritto di accesso

“comma 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.”

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Qui di seguito indichiamo un fac simile della domanda di accesso agli atti amministrativi, da presentare alla pubblica amministrazione che detiene tali documenti:

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Domanda di accesso agli atti amministrativi
(legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22)

 

 

Il sottoscritto  ______________________________

nato a              ______________   il   ____________ 

residente in    ______________  via ________ n. __

codice fiscale  _______________________________

telefono          ___________ e-mail  _____________

in qualità di    (privato cittadino, legale rappresentante, ecc..)

 c h i e d e

– ai sensi della legge 241/1990, di prendere visione della seguente documentazione (potete aggiungere: “e ottenere una copia”) :

(specificare l’oggetto del documento ed ogni altro riferimento utile per la sua identificazione).

– il motivo di accesso agli atti amministrativi è il seguente :

(indicare il motivo della richiesta tenendo presente che deve essere attinente ad un interesse diretto).

– consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, si allega la seguente documentazione per comprovare la propria legittimazione di accesso agli atti amministrativi :

a) copia del documento di identificazione (carta di identità, ecc..);

b) (ogni altro documento utile).

Inoltre, dichiaro di essere consapevole che la richiesta potrà essere notificata agli eventuali controinteressati e che ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata.

(luogo e data)

                                           

 

                                            Il richiedente

                                   (firma leggibile per esteso)

La presente richiesta è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

 

 

 

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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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