Manifestazione di interesse

 

Cos’è e come funziona

La manifestazione d’interesse è uno strumento informativo che in genere, si collega a una procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia. L’avviso pubblico esplorativo che ha per oggetto la manifestazione d’interesse nel partecipare a una procedura negoziata, è pubblicato sul sito internet dell’ente promotore e può essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Le norme cui fare riferimento sono contenute nel codice dei contratti pubblici, il Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e successive modifiche.

 

Cos’è e come funziona la manifestazione d’interesse.
Prima di avviare una procedura di appalto o concessione, le amministrazioni hanno la facoltà di svolgere indagini di mercato, come per esempio invitare gli operatori economici a manifestare interesse per una concessione. In genere, la manifestazione d’interesse è uno strumento che l’ente pubblico può usare in funzione di una procedura per l’affidamento di un contratto, con procedura negoziata. Con la pubblicazione dell’avviso, si comunica l’oggetto contrattuale e si sollecitano gli operatori economici nel consegnare la propria richiesta di partecipazione alla futura gara con procedura negoziata. Nell’avviso l’ente appaltante indica i dettagli del contratto e l’obbligatorietà di un’eventuale presa visione con un sopralluogo.

 

Dal punto di vista dell’operatore economico.
Per l’operatore economico si tratta di valutare il rischio d’impresa e comunicare all’ente pubblico la propria candidatura per il successivo invito alla procedura negoziata. Non bisogna confondere la manifestazione d’interesse con una gara di appalto. Perché la manifestazione d’interesse serve solo per capire chi potrebbe essere inserito nella lista degli operatori economici da invitare, nel futuro prossimo, a una gara con procedura negoziata, per l’oggetto indicato nell’avviso.

 

I requisiti base dei partecipanti.
Le norme cui fare riferimento sono gli articoli 45 e 80 del codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche. Sul tema di questi due articoli (45 e 80) abbiamo pubblicato le seguenti pagine:

Operatore economico
Articolo 45 del decreto legislativo 50/2016

“Operatore economico può essere una persona fisica con partita I.V.A. iscritta in un albo professionale oppure, una ditta individuale iscritta alla camera di commercio o una società di persone, (… continua)”.

 

Motivi di esclusione
I requisiti di ordine generale

“Gli enti appaltanti hanno a disposizione l’articolo 80 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 con il quale, è possibile prevenire gli atti illeciti. Questa norma, l’articolo 80 del codice, (…. continua)”.

 

Come si selezionano le candidature.
In ordine, i passaggi principali sono questi:

– 1) il soggetto che ha interesse per l’oggetto contrattuale consegna all’ente pubblico una domanda di ammissione alla procedura negoziata;

– 2) ricevute le domande dei soggetti interessati, l’ente pubblico procede con una prima valutazione, quali affidabilità, referenze, organizzazione aziendale;

– 3) la selezione degli operatori economici avviene con poteri discrezionali. In altre parole, non esiste l’obbligo di invitare tutti i soggetti che hanno consegnato la domanda di partecipazione alla procedura negoziata inoltre, non vi è l’obbligo di motivare il mancato invito nei confronti di un soggetto.

 

Discrezionalità dell’ente appaltante.
Il T.A.R. del Veneto ha esaminato il tema della discrezionalità nel selezionare gli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, sotto soglia:

T.A.R. del Veneto, sentenza n. 628/2017.

Il fatto:
– si deve stipulare un contratto sotto soglia con procedura negoziata e l’ente appaltante promuove una manifestazione d’interesse;

– un soggetto che aveva manifestato interesse fu escluso dal successivo invito alla procedura negoziata, quindi, fece ricorso al T.A.R. del Veneto;

– il T.A.R. del Veneto, con la sentenza 628/2017, ha stabilito che nei contratti sotto soglia comunitaria, l’ente appaltante ha l’obbligo di consultare almeno 5 operatori, tenuto conto che le norme non impediscono di selezionare le domande ricevute dai soggetti, quindi escludere alcuni di essi.

 

Richiamo su procedura negoziata e contratti sotto soglia.
La procedura negoziata è un metodo di aggiudicazione discrezionale, dove la stazione appaltante ha la possibilità di consultare gli operatori economici che giudica più qualificati e con i quali, negozia il contratto di appalto. Questa procedura si può usare per l’affidamento di appalti e concessioni e nella generalità dei casi, la selezione avviene tramite un avviso di manifestazione d’interesse o l’uso di un elenco formato da operatori economici specializzati. La procedura negoziata inizia con l’invito a presentare un’offerta e termina con l’affidamento del contratto alla condizione più vantaggiosa. Per i contratti sotto soglia, la norma cui fare riferimento è l’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  15 novembre 2022

 

 

 

 

 


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