Avvalimento 50-2016

 

Cenni sull’avvalimento.

L’avvalimento è disciplinato dall’articolo 89 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti). Se desideri avere informazioni su questo argomento, cercherò di rispondere in modo semplice a questa domanda: cos’è l’avvalimento?
Se nell’ipotesi, tu non possiedi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (art. 83 del codice appalti) richiesti per poter partecipare ad una gara di appalto, ti puoi avvalere  delle capacità di un terzo soggetto in possesso dei requisiti il quale, si deve impegnare ad eseguire direttamente i lavori o servizi descritti nel bando.

 

Il concetto di cooperazione fra imprese.
L’avvalimento si collega al concetto di cooperazione fra imprese per essere più competitivi e con l’entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, fra gli operatori economici che possono usufruire di questo istituto ci sono le imprese aderenti al contratto di rete. Su internet esistono siti che hanno inventato una specie di “borsa valori dell’avvalimento” con tanto di prezziario. Tieni presente che l’avvalimento non deve essere considerato come una facile scorciatoia per ottenere la qualificazione necessaria per concorrere ad una gara di appalto.

 

Uso tipico dell’avvalimento.
Fra i vari documenti richiesti dall’ente appaltante, chi partecipa ad una gara usufruendo di un avvalimento deve allegare il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, stipulato con il terzo soggetto ausiliario (è quello che ti presta la sua disponibilità). Si tratta di un contratto molto articolato e ti suggerisco di chiedere l’assistenza di uno studio legale. In ogni modo, sappiti regolare che nel contratto in questione ci devono essere alcune dichiarazioni con specifica sottoscrizione, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali (articolo 80 del codice appalti), la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti (articolo 83 del codice appalti), attestazione S.O.A. da allegare in copia. Oltre a questo, l’impresa ausiliaria deve dichiarare, nel contratto, che si obbliga nel mettere a disposizione mezzi ed organico necessari per portare a buon fine l’oggetto contrattuale del bando di gara.

Le sanzioni in merito a dichiarazioni non veritiere o dichiarazioni false sono molto pesanti, si parte dalla esclusione (articolo 80 del codice appalti) o poi incameramento della somma prestata a garanzia.

Tieni presente che l’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di un altro soggetto magari in sub appalto per svolgere l’attività oggetto di avvalimento inoltre, il concorrente che si avvale del contratto di avvalimento è responsabile in solido con il soggetto che si presta come ausiliario, quindi, nel caso di contestazioni, nessuno può dire “io non sono responsabile”. In alcuni casi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara, che sia l’offerente ad eseguire direttamente il contratto per i lavori, fornitura o servizi.

A questo punto ti ho riporto il testo integrale dell’articolo 89 Dlgs. 50/2016.

 

Articolo 89 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 89
Avvalimento.

1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per  un  determinato  appalto,  può soddisfare  la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di  gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al  raggruppamento, a  prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per  quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle  esperienze professionali pertinenti, gli operatori  economici  possono  tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti  solo  se  questi  ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.  L’operatore  economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei  requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché il  possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei  mezzi  necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente  e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione  per  tutta  la durata dell’appalto le  risorse  necessarie  di cui  è  carente  il concorrente.  Nel  caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,  comma 12,  nei confronti dei sottoscrittori, la  stazione  appaltante  esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in  virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a disposizione dall’impresa ausiliaria.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un  sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità   economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità   tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della  capacità di altri  soggetti,  indipendentemente  dalla natura  giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e  terzo,  da  intendersi quest’ultimo  riferito all’ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.  

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi  dell’articolo  80.  Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.  Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per  il  quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.  

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta   presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un  partecipante   al raggruppamento.

5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del  contratto.  Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che  partecipino  sia  l’impresa  ausiliaria  che quella che si avvale dei requisiti.

8. l contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché  l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione  dell’appalto.  A  tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la  risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le  parti  del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo  52  e quelle inerenti all’esecuzione dei  lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L’avvalimento non è  ammesso  per  soddisfare  il  requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali  strutture,  impianti  e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini  della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo  84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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