Appalti pubblici senza SOA

 

Linee guida ANAC e richiami al D.P.R. 207/2010

Se digitate sui motori di ricerca “appalti inferiori a 150.000 euro”, sarete indirizzati all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Questo decreto era il regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006, il vecchio codice dei contratti pubblici abrogato e sostituito dal D.lgs. 50/2016 (l’attuale codice dei contratti pubblici). L’art. 217 del D.lgs. 50/2016 ha disposto l’abrogazione del D.P.R. 207/2010 in due tempi: una parte è stata abrogata con effetto immediato e per altre norme, l’abrogazione è differita “con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.”

Il predetto art. 90 del D.P.R. 207/2010 è ancora in vigore e sulla base di questo articolo, nelle gare di appalto con un valore inferiore a 150 mila euro non occorre l’attestazione SOA.

 

Linee guida ANAC n. 4.
Per gli “appalti pubblici senza SOA” le norme cui fare riferimento sono gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016. Su questo tema, l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha pubblicato le ”linee guida n. 4”.  Per scaricare il testo aggiornato, clicca sul seguente link:

www.anticorruzione
linee guida n. 4 aggiornate al 2019

 

Richiami al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Come accennato in premessa, sulla questione degli “appalti inferiori a 150.000 euro” l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 è ancora in vigore. Sul tema della qualificazione va ricordato anche l’art. 60 del D.P.R. 207/2010. Qui di seguito ti riporto gli artt. 60 e 90 in oggetto:

Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 60
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori.

1). Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all’ articolo 40 del codice.

2). La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

3). Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

4). Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.

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Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 90
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

 

2). Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3). I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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