Accesso agli atti amministrativi

 

Eccezioni e riservatezza degli atti

L’accesso agli atti amministrativi di documenti che riguardano direttamente una persona, è un diritto previsto dalle norme vigenti. In questa pagina prenderemo in esame il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art. 53.

 

Trasparenza amministrativa in generale.
Sul tema della trasparenza amministrativa, il Parlamento ha voluto affrontare il problema della corruzione con la legge 190 del 6 novembre 2012 dal titolo “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in particolare:

Legge 190 del 6 novembre 2012
articolo 1, comma  30

“Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.”

 

Che cosa prevede il codice dei contratti pubblici.
Sul tema degli accessi agli atti amministrativi, la norma cui fare riferimento è l’articolo 53 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici) e gli articoli 22 (comma 1 e 3) e 24 (comma 3) della legge 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nel particolare, l’art. 53 del D.lgs. 50/2016 è di carattere speciale mentre le disposizioni della legge 241/1990 sono generali. Vi riportiamo i testi:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

 Art. 53
Accesso agli atti e riservatezza.

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;


c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

 

Eccezioni sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
Nell’art. 53 di cui sopra vi è un richiamo alla legge 241/1990. In particolare, la legge 241/1990 prevede che:

1) l’articolo 22, comma 3, dice che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6;

2) l’articolo 24, comma 3, dice che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:      24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  12 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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