Definizioni del codice appalti

 

Cosa sono le definizioni

Nel codice degli appalti troverete delle definizioni come ad esempio “joint venture” o “lotto  funzionale” delle quali, bisogna conoscere il significato autentico dato dal legislatore. Questo dettaglio non è importante per tutti coloro che intendono stare alla larga dalla pubblica amministrazione per vari motivi ma se la tua volontà è quella di partecipare ad una gara di appalto indetta da un ente pubblico, mettiti comodo e con molta pazienza leggi il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (sono più di 4.000 parole).

 

Il testo di legge.
Nel merito delle definizioni, ti riportiamo il testo integrale dell’art. 3:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni  aggiudicatrici»,  le  amministrazioni   dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri  enti  pubblici  non economici;  gli organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorita’   governative   centrali»,    le    amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti  giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni   aggiudicatrici   sub-centrali»,   tutte  le amministrazioni aggiudicatrici che  non  sono  autorita’  governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche  in forma societaria, il cui elenco  non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita’ giuridica;
3) la cui attivita’ sia  finanziata  in  modo  maggioritario  dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo  di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione  o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della  meta’  e’ designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o  imprese  pubbliche che svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  ne’  imprese pubbliche, esercitano una o piu’ attivita’ tra  quelle  di  cui  agli articoli da 115 a 121 e operano  in  virtu’  di  diritti  speciali  o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono  una  delle attivita’ di cui all’allegato II ed aggiudicano una  concessione per lo svolgimento di una ditali attivita’, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi  di  diritto pubblico  o  le  associazioni,   unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti  da  uno  o  piu’  di  tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti  2.1  e  2.2,  ma operanti sulla  base  di  diritti  speciali  o  esclusivi  ai   fini dell’esercizio di una o piu’ delle attivita’ di cui all’allegato  II. Gli enti cui  sono  stati  conferiti diritti  speciali  o  esclusivi mediante  una  procedura  in  cui  sia  stata assicurata   adeguata pubblicita’ e in cui il conferimento  di  tali  diritti si  basi  su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai  soli  fini  della  parte  IV,  le amministrazioni aggiudicatrici di  cui  alla  lettera  a),  gli  enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)  nonche’  i  diversi  soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui  alla  citata  parte IV;

g) «altri  soggetti  aggiudicatori»,  i  soggetti  privati  tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l’associazione tra due o piu’ enti, finalizzata all’attuazione di un progetto  o  di  una  serie  di  progetti  o  di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice  o un ente aggiudicatore che forniscono  attivita’  di  centralizzazione delle committenze  e,  se  del  caso,  attivita’   di   committenza ausiliarie;

l) «attivita’ di centralizzazione delle committenze», le attivita’ svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di  forniture  o  servizi  destinati  a  stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di  accordi  quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attivita’  di  committenza  ausiliarie»,  le   attivita’   che consistono  nella  prestazione  di   supporto   alle   attivita’  di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni  appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere  accordi  quadro  per lavori, forniture o servizi;
2)  consulenza  sullo  svolgimento  o  sulla  progettazione   delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto  in  nome  e  per  conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome  e  per  conto  della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le  centrali  di  committenza  iscritte nell’elenco  istituito  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  1,   del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di  cui  alla  lettera  e),  i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e  gli  altri  soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un  ente pubblico,  un raggruppamento  di  tali  persone  o  enti,   compresa qualsiasi  associazione  temporanea  di  imprese, un ente senza personalita’ giuridica, ivi compreso il gruppo europeo  di interesse economico (GEIE) costituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui e’ stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi  in  materia  di  appalti»,  un  organismo pubblico  o  privato  che  offre  servizi  di  supporto  sul  mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita’ di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le  amministrazioni aggiudicatrici possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente, un’influenza dominante o perche’ ne sono proprietarie, o  perche’  vi hanno una partecipazione finanziaria, o in  virtu’  delle  norme  che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante e’ presunta  quando le amministrazioni  aggiudicatrici,  direttamente  o  indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare piu’ della meta’ dei membri del  consiglio  di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;

u) «raggruppamento temporaneo»,  un  insieme  di  imprenditori,  o fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito,  anche  mediante scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di affidamento  di uno   specifico   contratto   pubblico,   mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o  senza personalita’ giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127, e successive modificazioni. Nel caso di enti  cui  non  si  applica  il predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si  intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore  possa  esercitare,  direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che  possa  esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che,  come  l’ente  aggiudicatore,  sia  soggetta  all’influenza dominante di un’altra impresa in virtu’ di rapporti di proprieta’, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

 

aa) «microimprese, piccole  e  medie  imprese»,  le  imprese  come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale  di  bilancio  annuo  non  superiore  a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro  imprese  le  imprese  che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale  di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore  economico  che  ha  sollecitato  un invito o e’ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  a  un  dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una  procedura per l’aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente»,   l’operatore   economico   che   ha   presentato un’offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione  aventi  per  oggetto  l’acquisizione  di  servizi  o  di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o  lavori,  posti  in  essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il  cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto  e’  pari  o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino  tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il  cui  valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e’  inferiore  alle soglie di cui all’articolo 35;

gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi  a  gas, energia  termica,   elettricita’,   acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento  di  area  geografica,  come disciplinati dalla parte II del presente codice, in  cui  operano  le stazioni appaltanti;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia  termica, elettricita’,  acqua,   trasporti,   servizi postali, sfruttamento di area  geografica,  come  disciplinati  dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno  o  piu’  operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti  pubblici  di  lavori»,  i  contratti  stipulati  per iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno  o  piu’  operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una  delle  attivita’  di  cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva  e  l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione,  con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore  che  esercita  un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese  le  informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attivita’  di  costruzione, demolizione,  recupero, ristrutturazione  urbanistica  ed  edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che  superano  la  soglia  di  15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita’  in relazione alla tipologia delle opere,  all’utilizzo  di  materiali  e componenti innovativi, alla  esecuzione  in  luoghi  che presentano difficolta’  logistiche  o particolari  problematiche   geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per  se’ esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di genio civile, sia quelle di  difesa  e  di  presidio  ambientale,  di presidio  agronomico  e forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria naturalistica;

qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto  da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui  progettazione  e  realizzazione sia tale da assicurarne  funzionalita’,  fruibilita’  e  fattibilita’ indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nonche’ di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;

ss) «appalti pubblici di servizi», i  contratti  tra  una  o  piu’ stazioni appaltanti e uno  o  piu’  soggetti  economici,  aventi  per oggetto la prestazione di servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra  una  o  piu’ stazioni appaltanti e  uno  o  piu’  soggetti  economici  aventi  per oggetto l’acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la locazione o l’acquisto a riscatto,  con  o  senza  opzione  per  l’acquisto,  di prodotti.  Un appalto  di  forniture  puo’   includere,   a   titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione  di  lavori»,  un  contratto  a  titolo   oneroso stipulato per iscritto in  virtu’  del  quale  una  o  piu’  stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno  o  piu’  operatori economici  riconoscendo a  titolo  di  corrispettivo  unicamente  il diritto di gestire le opere oggetto  del  contratto  o  tale  diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

vv) «concessione  di  servizi»,  un  contratto  a  titolo  oneroso stipulato per iscritto in  virtu’  del  quale  una  o  piu’  stazioni appaltanti affidano a uno o piu’ operatori economici la  fornitura  e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui  alla lettera ll) riconoscendo a titolo  di  corrispettivo  unicamente  il diritto di gestire i servizi oggetto del  contratto  o  tale  diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul  lato  dell’offerta  o  di entrambi, trasferito  al  concessionario.  Si considera   che   il concessionario assuma il  rischio  operativo  nel  caso  in  cui,  in condizioni operative normali, non sia  garantito  il  recupero  degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti  per  la  gestione  dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del  rischio trasferita al concessionario deve comportare  una  reale  esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui  ogni  potenziale  perdita stimata subita  dal concessionario non sia  puramente  nominale  o trascurabile;

 

aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al  ritardo  nei tempi di consegna,  al  non  rispetto  degli  standard  di  progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico  nell’opera  e al mancato completamento dell’opera;

bbb) «rischio di disponibilita’», il rischio legato alla capacita’, da parte del concessionario, di erogare le  prestazioni  contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita’ previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi  volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le  procedure  intese  a  fornire alle stazioni   appaltanti,    nel    settore    dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela  dei  beni  culturali  e archeologici, della pianificazione  urbanistica  e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica,  del  verde  urbano  e  del paesaggio forestale agronomico, nonche’ nel settore  della  messa  in sicurezza  e  della  mitigazione degli  impatti   idrogeologici  ed idraulici e dell’elaborazione di  dati,  un piano  o  un  progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il  contratto  a titolo oneroso stipulato  per  iscritto  con  il  quale  una  o  piu’ stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu’ operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalita’  di finanziamento  fissate, un complesso  di attivita’ consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e  gestione  operativa  di  un’opera  in cambio della sua disponibilita’, o del suo sfruttamento economico,  o della fornitura  di un  servizio  connesso  all’utilizzo  dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita’  individuate  nel contratto, da parte dell’operatore.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di comunicazione   previsti dall’articolo   44,   comma   1-bis,   del decreto-legge   31   dicembre 2007,   n.   248,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  si  applicano  i contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico  e  finanziario»,  la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico  e  sostenibilita’ finanziaria. Per convenienza economica si intende  la  capacita’  del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare  un livello  di  redditivita’  adeguato  per  il   capitale investito; per sostenibilita’ finanziaria si intende la capacita’ del progetto di generare flussi  di  cassa  sufficienti  a  garantire  il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica utilita’», il contratto avente ad oggetto la prestazione  di  servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilita’», il contratto mediante il  quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione  aggiudicatrice di un’opera di proprieta’  privata  destinata  all’esercizio  di  un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario  di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita’ dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita’ previsti  dal contratto, garantendo  allo  scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o  piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici, il cui scopo  e’  quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i  prezzi  e,  se del caso, le quantita’ previste;

lll) «diritto esclusivo»,  il diritto  concesso  da  un’autorita’ competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o disposizione amministrativa pubblicata compatibile  con  i  Trattati, avente  l’effetto di  riservare  a  un  unico  operatore   economico l’esercizio di un’attivita’  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;

mmm) «diritto speciale»,  il  diritto  concesso  da  un’autorita’ competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o disposizione amministrativa pubblicata  compatibile  con  i  trattati avente l’effetto di  riservare  a  due  o  piu’  operatori  economici l’esercizio di  un’attivita’  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una  stazione appaltante, su  cui  sono  pubblicati  gli  atti  e  le  informazioni previsti dal presente codice, nonche’ dall’allegato V;

ooo)  «documento di gara»,  qualsiasi  documento  prodotto  dalle stazioni  appaltanti  o  al  quale  le  stazioni   appaltanti   fanno riferimento per descrivere  o  determinare  elementi  dell’appalto  o della  procedura,  compresi   il   bando   di   gara,   l’avviso   di preinformazione, nel  caso  in  cui  sia  utilizzato  come  mezzo  di indizione  di  gara,  l’avviso  periodico  indicativo  o  gli  avvisi sull’esistenza  di  un  sistema  di  ualificazione,  le   specifiche tecniche, il  documento  descrittivo,  le  condizioni   contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di candidati e offerenti, le informazioni  sugli  obblighi  generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione  o  della procedura, compresi il bando di concessione, i  requisiti  tecnici  e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati  per la presentazione di documenti da parte di candidati e  offerenti,  le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli  eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di  protezione  sociale  e del lavoro come  condizione  per  svolgere  attivita’  economiche  in appalto o in concessione  o  per  accedere  a  benefici  di  legge  e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,  l’affidamento di lavori, servizi o forniture o  incarichi  di  progettazione  mediante appalto; l’affidamento di  lavori o servizi mediante  concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento  in  cui ogni operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle  quali ogni operatore economico  puo’  chiedere  di  partecipare  e  in  cui possono presentare  un’offerta  soltanto  gli  operatori   economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le  modalita’  stabilite  dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in  cui  le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto;

vvv) «dialogo competitivo»,  una  procedura  di  affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu’  soluzioni  atte  a soddisfare le sue necessita’ e sulla base della quale o delle quali i candidati  selezionati  sono  invitati  a  presentare   le   offerte; qualsiasi operatore economico puo’ chiedere  di  partecipare  a  tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema  costituito  da  soluzioni informatiche e di telecomunicazione  che  consentono  lo  svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

 

aaaa)  «sistema  dinamico  di   acquisizione»,   un   processo  di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di  uso  corrente, le cui  caratteristiche   generalmente  disponibili   sul   mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto  per  tutta la sua durata a  qualsivoglia  operatore  economico  che  soddisfi  i criteri di selezione;

bbbb)  «mercato  elettronico»,  uno  strumento  di  acquisto  e  di negoziazione che consente acquisti telematici per  importi  inferiori alla soglia di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che attua procedure di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di  acquisizione  che  non richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui  all’articolo  26  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della  normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di  committenza  quando gli appalti  specifici  vengono  aggiudicati  senza  riapertura  del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti  di  acquisizione che richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con  riapertura  del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato  da  centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali  di  committenza  che comunque consentono lo svolgimento  delle  procedure  ai  sensi  del  presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione»,  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo  elettronico  di  presentazione   di   nuovi   prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti  taluni  elementi delle offerte, che interviene dopo  una  prima  valutazione  completa delle offerte permettendo che la loro  classificazione  possa  essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni  effettuate  dalle stazioni appaltanti con materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente acquistati o noleggiati  e  con  personale  proprio  o  eventualmente assunto per l’occasione, sotto  la  direzione  del  responsabile  del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi  consecutive  o  interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la  produzione,  gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione  e  la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del  servizio,  dall’acquisizione  della  materia   prima   o   dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo  smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti  per  l’etichettatura»,  i  requisiti  che  devono essere soddisfatti  dai  lavori,  prodotti,  servizi,   processi   o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm)  «fornitore  di  servizi  di  media»,  la  persona  fisica  o giuridica che assume la responsabilita’ editoriale della  scelta  del contenuto  audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e  ne determina le modalita’ di organizzazione;

nnnn)  «innovazione»,  l’attuazione  di  un  prodotto,  servizio o processo nuovo o che ha subito significativi  miglioramenti  tra  cui quelli relativi ai processi  di  produzione,  di  edificazione  o  di costruzione  o   quelli   che   riguardano   un   nuovo   metodo   di commercializzazione  o  organizzativo   nelle   prassi   commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto  o di un catalogo stabilito da un fornitore di  servizi  di  media  la  cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e  al  contenuto della radiodiffusione  televisiva.   Sono   compresi   i   programmi radiofonici e i materiali  ad  essi  associati.  Non  si  considerano programmi le trasmissioni  meramente  ripetitive  o  consistenti  in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo  che  utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la  trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici  o  altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  che supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i  servizi  forniti, di norma a pagamento, consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni  elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un controllo editoriale su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i servizi della societa’ dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del  decreto legislativo  9  aprile  2003, n.70,  non consistenti  interamente  o prevalentemente  nella  trasmissione  di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel  quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,  CPV  (Common Procurement Vocabulary),  la  nomenclatura  di  riferimento  per  gli appalti  pubblici  adottata  dal  regolamento  (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre  nomenclature esistenti;

uuuu) «codice» , il presente decreto  che  disciplina  i  contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi  di  architettura  e  ingegneria  e   altri   servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori  economici  esercenti  una professione regolamentata ai sensi dell’articolo  3  della  direttiva 2005/36/CE.

zzzz)  «categorie  di  opere  generali»  le  opere   e   i  lavori caratterizzati da una pluralita’ di  lavorazioni  indispensabili  per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

 

aaaaa) «categorie  di  opere  specializzate»  le  lavorazioni che, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita’;

bbbbb)  «opere  e  lavori  puntuali»  quelli  che  interessano una limitata area di territorio;

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati  al  movimento di persone e beni  materiali  e  immateriali,  presentano prevalente sviluppo  unidimensionale  e interessano  vaste estensioni di territorio;

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo  contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e  come  dedotta dal contratto;

eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo  contrattuale viene determinato applicando alle  unita’  di  misura  delle  singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione»,  accordo  fra  due  o  piu’ amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di  alcune o di tutte le  attivita’  di  programmazione,  di  progettazione,  di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di  appalto  da aggiudicare anche con separata ed  autonoma  procedura,  definito  su base   qualitativa,   in   conformita’   alle   varie categorie e specializzazioni  presenti  o  in  conformita’  alle diverse fasi successive del progetto.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  08 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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