Consorzio di imprese

 

I consorzi nelle gare di appalto

Il consorzio può essere una buona opportunità da valutare sotto vari punti di vista. Per esempio, per le microimprese in particolare, è possibile partecipare in modo continuo alle gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le norme cui fare riferimento, per il trattamento dei consorzi nelle pubbliche gare di appalto, sono gli articoli 45 e 47 del decreto legislativo 50/2016. Per quanto riguarda la parte civilistica, il consorzio è disciplinato dagli art. 2602 e seguenti del codice civile. In particolare, il consorzio può avere uno statuto che prevede un’attività interna o esterna. Per il consorzio con attività esterna è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612 del codice civile). In questa pagina abbiamo evidenziato alcuni aspetti del consorzio in correlazione alle norme del D.lgs. 50/2016 (il codice dei contratti pubblici).

 

Opportunità offerte da un consorzio.
Il tema del consorzio è abbastanza complesso sia per quanto riguarda la formazione dell’atto costitutivo sia per organizzazione del lavoro e l’aspetto fiscale. Non è un caso che i consorzi siano assistiti in modo stabile da Avvocati e commercialisti. A parte questo dettaglio, per le piccole e medie imprese e in particolare le microimprese, il consorzio è una buona soluzione per risolvere i vari problemi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti, come ad esempio nel settore agroalimentare. Per quanto riguarda la possibilità di partecipare alla gare di appalto, il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) è abbastanza elastico ed offre agli operatori economici delle alternative che nel caso dei consorzi, l’alternativa può essere la costituzione di una associazione temporanea d’imprese (A.T.I.), formata da un gruppo d’imprese.

 

Definizione di consorzio.
Dalla definizione del codice civile, il consorzio è quando più imprenditori decidono di unire le proprie forze per organizzare al meglio alcune fasi che, nella generalità dei casi, interessano la fase della produzione e della commercializzazione. Il significato di consorzio è definito dall’articolo 2602 del codice civile:

Codice civile
Art. 2602
Nozione e norme applicabili.

– Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
– Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

                                    

Consorzi con attività esterna e interna.
In linee generali, i consorzi si differenziano in due tipologie.

a) consorzio con attività esterna:
Nel caso del consorzio con attività esterna, è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612 del codice civile). Questo tipo di consorzio è disciplinato dall’art. 2612 al 2615 del codice civile. Se la funzione del consorzio è di organizzare alcune fasi della produzione e svolgere attività di commercializzazione, avendo dei rapporti con terzi soggetti si tratta di un consorzio con attività esterna. In genere, qualsiasi consorzio che intrattiene rapporti con altri soggetti diversi dai consorziati, rientra nella tipologia di “consorzio con attività esterna”.

b) consorzio con attività interna:
la funzione è quella di gestire i rapporti fra consorziati. Ad esempio, un disciplinare di qualità dove al consorzio è delegato il compito di accertare il rispetto degli obblighi assunti dai consorziati e dirimere controversie interne.

 

Contratto di consorzio in generale.
Consorzio con attività interna o esterna il contratto di consorzio deve essere perfezionato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In ogni caso, ci deve essere l’assemblea dei consorziati con funzioni deliberative, un organo direttivo per le attività esecutive e della gestione ordinaria, oltre a un collegio sindacale per il controllo amministrativo del consorzio. Le eventuali modifiche del contratto devono essere deliberate dall’assemblea e salvo diverse pattuizioni, ci deve essere il consenso unanime dei consorziati.  Forma e contenuto del contratto è specificato nell’art. 2603 del codice civile:

Codice civile
Art. 2603
Forma e contenuto del contratto.

– Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

– Esso deve indicare:
1) l’oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni  per  l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

– Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

– Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee,  entro  trenta giorni dalla notizia.”

 

Durata del consorzio.
Come in un qualsiasi atto costitutivo di società commerciale, nel contratto di consorzio bisogna indicare la durata ma se non esiste questa nota si applica l’art. 2604 del codice civile:

Codice civile
Art. 2604
Durata del consorzio.

– In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

 

Responsabilità verso terzi.
La responsabilità verso terzi esiste per i consorzi con attività interna ed esterna. La norma a cui fare riferimento è l’art. 2615 del codice civile:

Codice civile
Art. 2615
Responsabilità verso i terzi.

– Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

– Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

 

Cenni sul tema del fondo consortile.
Il fondo consortile, citato nell’art. 2615, è costituito dai contributi versati dai consorziati e dei beni eventualmente acquistati con questi fondi inoltre, i consorziati non possono chiedere la divisione e ripartizione di questo fondo per tutta la durata del contratto.

 

La rappresentanza.
Le persone cui spetta la rappresentanza del consorzio devono essere indicate nell’atto costitutivo. Nel caso di consorzi con attività esterna, l’atto costituivo deve indicare anche i nomi cui sono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i rispettivi poteri (codice civile, art. 2612, comma 2, punto 4). Nel caso di controversie, per la rappresentanza in giudizio si applica l’art. 2613 del codice civile:

Codice civile
Art. 2613
Rappresentanza in giudizio.

– I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

 

Cos’è il consorzio stabile secondo il D.lgs. 50/2016.
Per chiarire in modo semplice cosa sono i consorzi stabili, bisogna leggere l’articolo 45, comma 2 lettera c, del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 45
Operatore economico

2). Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 

Sui consorzi stabili in genere.
In particolare, il contratto di consorzio stabile si perfeziona con un atto pubblico o scrittura privata autenticata e per la rappresentanza, si applica l’articolo 2613 del codice civile, di cui sopra. In particolare, l’indicazione di “consorzio stabile” deve essere riportata nella denominazione e nell’oggetto sociale. In particolare, nell’oggetto sociale si deve specificare che lo scopo è quello di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per i lavori, servizi e forniture, senza altre finalità oltre a questa. Bisogna tener presente che i semplici dati formali indicati nell’oggetto sociale del consorzio stabile non sono sufficienti; è necessario che il consorzio abbia una sua struttura organizzativa autonoma e su quest’ultimo aspetto, gli enti appaltanti sono tenuti a compiere delle verifiche.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  31 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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