Svincolo cauzione definitiva

 

Cosa sono le cauzioni

Nel merito dei contratti pubblici non bisogna sottovalutare il problema delle cauzioni che sono di due tipi: provvisoria e definitiva. In entrambi i casi, ci si deve organizzare tenendo presente della tempistica e costi amministrativi, con particolare riferimento alla cauzione definitiva. Se desideri partecipare a una gara di appalto e non hai esperienza, devi valutare la questione delle cauzioni e dopo aver letto questa pagina, ti suggerisco di affrontare il problema operativo già prima di partecipare a una gara di appalto. Ad esempio, puoi chiedere al direttore filiale della tua banca e all’agente della tua compagnia di assicurazione, se esistono problemi nel rilascio di una cauzione nei tuoi confronti e fino a che importo è possibile ottenere questa particolare garanzia, quindi, quali documenti devi a loro consegnare, tempistica della pratica e costi.
Le principali norme cui fare riferimento sono gli articoli 93 e 103 del codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. In questi due articoli è richiamato l’art. 106 e 107 del decreto legislativo 385 del 1/9/1993 (testo unico bancario) che riguardano l’attività degli intermediari finanziari.

 

Le difficoltà più frequenti sul tema delle cauzioni.
Se l’operatore economico che desidera partecipare a una gara di appalto non ha un buon rating presso gli istituti bancari, può avere dei problemi per il motivo che le banche devono già affrontare una grande massa di crediti e fra questi, i crediti inesigibili o difficili da ricuperare. Se il richiedente non ha un buon rating, quindi, le limitazioni che impongono all’istituto bancario cautela impedisce il rilascio di cauzioni e in altri casi, si chiedono delle garanzie molto onerose come le fideiussioni estese a terzi soggetti che si fanno carico di eventuali inadempienze.

Anche nel caso di compagnie assicurative ci possono essere dei problemi, per il motivo che il metodo di valutazione sui rischi è simile a quello bancario ma in questi casi, ci si può rivolgere a compagnie specializzate nel ramo cauzioni.

Sul versante dei committenti, gli enti pubblici che indicono gare di appalto prediligono le cauzioni rilasciate da banche o compagnie di assicurazione e in alcuni casi, con parere motivato si escludono gli intermediari finanziari eccependo che non sono in linea con il comma 3 dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). L’intermediario finanziario per operare deve essere iscritto in un albo professionale tenuto dalla Banca d’Italia ed è sottoposto a numerosi controlli, la norma cui fare riferimento è l’art. 107 del D.lgs. 385/1993 (testo unico bancario). In alcuni casi l’ente appaltante, al fine di limitare il rischio legato alla mancata escussione della cauzione, chiede che l’intermediario abbia una valutazione di affidabilità rilasciato da un’agenzia specializzata in rating di impresa, ramo finanziario e assicurativo.

L’insieme di tutti questi elementi crea una situazione difficile da affrontare per le microimprese o piccole imprese di nuova iscrizione che, pur avendo i requisiti per partecipare alla gara di appalto, non hanno il rating preteso dalla banca o dalla compagnia di assicurazione.

Sulla questione esistono problemi anche per gli enti appaltanti, infatti, capita che la compagnia di assicurazione si opponga al pagamento della cauzione in forza di cavilli contrattuali. In altri casi la cauzione è stata rilasciata da intermediari non autorizzati e il contratto prevede una garanzia fideiussoria generica e non collegata alla gara di appalto, con la conseguenza di una contestazione in merito alla richiesta di escussione da parte dell’ente appaltante.

 

Cenni sulla garanzia provvisoria.
a) costituzione della garanzia provvisoria.
La norma che disciplina la garanzia provvisoria è l’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
Quando si consegna l’offerta in merito a una gara di appalto, bisogna allegare i vari documenti richiesti nel bando e uno di questi documenti è la cauzione provvisoria. L’importo normale della predetta cauzione è il 2% del prezzo base di gara e la sua funzione è tutelare l’ente appaltante dai “furboni”, i concorrenti che intendono raggirare i controlli tramite documenti modificati ad arte oppure delle dichiarazioni “quasi vere” cioè false. In questi casi, l’ente appaltante procede con l’esclusione del “furbone” dalla gara di appalto e l’escussione dell’importo cauzionale a titolo di sanzione. In tema di cauzione provvisoria, la percentuale normale è del 2% del prezzo base di gara ma il comma 1 dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, prevede la possibilità per l’ente appaltante di modificare questa percentuale, con decisione motivata, in una forcella compresa dall’1% al 4% del prezzo base.

b) svincolo della garanzia provvisoria.
La garanzia per la cauzione provvisoria è svincolata in modo automatico al momento della sottoscrizione del contratto oppure, nel caso di non aggiudicazione la stazione appaltante provvede allo svincolo della garanzia contestualmente con la comunicazione che la gara è stata aggiudicata ad altri concorrenti oppure, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione la cauzione provvisoria si intende svincolata ma in quest’ultimo caso, è consigliabile chiedere alla stazione appaltante il nulla osta allo svincolo.

 

Costituzione della cauzione definitiva e caso di decadenza.
La norma che disciplina la garanzia definitiva è l’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Con l’aggiudicazione della gara di appalto il passo successivo è il contratto e qui troviamo la cauzione definitiva. Se non hai esperienza nel settore, devi sapere l’appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve costituire una cauzione valida per tutto il periodo contrattuale e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure, fino alla data del certificato di regolare esecuzione e per l’importo indicato dall’ente appaltante. Questa cauzione è denominata “garanzia definitiva” e per l’importo, non ti devi preoccupare di applicare formule matematiche per il motivo che i calcoli sono eseguiti dall’ente appaltante. Bisogna fare attenzione perché nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’ente appaltante ha la facoltà di procedere con la decadenza dell’affidamento e richiedere l’escussione della cauzione provvisoria. Nel caso di decadenza, si procederà con l’affidamento al concorrente che è secondo in graduatoria.

 

Calcolo della cauzione definitiva e casi di esonero.
Il citato art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016, indica che la cauzione definitiva è del 10% calcolato sull’importo contrattuale ma, nello stesso tempo, l’ente appaltante può modificare la percentuale sulla base di valutazioni motivate e per il tipo di contratto, allo scopo di ridurre il rischio di inadempimento. In alcuni casi eccezionali, la stazione appaltante può esonerare la prestazione della cauzione definitiva a condizione che tale decisione sia ampiamente motivata e che vi sia un miglioramento del prezzo.

 

Svincolo della cauzione definitiva negli appalti pubblici.
La cauzione definitiva deve riportare le diciture richieste dall’ente appaltante, in particolare che la garanzia è valida per tutto il periodo contrattuale e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il comma 5 dell’art. 103 del codice dei contratti pubblici, il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, precede che la garanzia definitiva può essere svincolata in modo progressivo in proporzione all’avanzamento dei lavori ma in ogni caso, bisogna ottenere l’autorizzazione dell’ente appaltante oppure, che lo svincolo progressivo sia indicato in una clausola contrattuale. In ogni caso, la norma prevede che lo svincolo progressivo può essere concesso nella misura massima dell’80% sull’importo oggetto di garanzia, quindi, se l’importo garantito è 10.000 euro, si può chiedere lo svincolo progressivo, sulla base dell’avanzamento dei lavori certificati, fino all’importo di 8.000 euro (80% su 10.000). In questi casi, il residuo della garanzia definitiva rimane valido fino alla data del certificato del collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e su specifica indicazione dell’ente appaltante, la garanzia può rimanere valida fino a 12 mesi dall’ultimazione dei lavori certificati. Bisogna tener presente che per lo svincolo occorre l’autorizzazione dell’ente appaltante, giusto per evitare delle contestazioni che potrebbero rallentare (di molto) i pagamenti dovuti.
La norma prevede lo svincolo automatico senza autorizzazione del committente ma in questo caso, il riferimento è il contratto fra le parti. In particolare, per lo svincolo automatico della cauzione definitiva, nei termini contrattuali fra le parti, è necessario consegnare all’istituto emittente la cauzione, i vari certificati in originale o copia autenticata che attesta l’avanzamento dei lavori.

 

Fonti legislative.
Qui di seguito sono riportati i testi degli articoli 93 e 103 del codice dei contratti pubblici:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 93
Garanzie per la partecipazione alla procedura.

1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso i partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

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TITOLO V
ESECUZIONE

Art. 103
Garanzie definitive.

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione e’ indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere a previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la “responsabilità solidale tra le imprese”.

11. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022

 

 

 

 

 


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