La contestazione del committente
Quando si è impegnati ad eseguire un contratto per lavori, forniture o servizi, possono capitare imprevisti che si possono trasformare in una fonte di contestazione da parte del committente, se non affrontati in modo tempestivo dall’appaltatore. Se l’imprevisto è di tale gravità da pregiudicare il buon fine dei lavori, l’ente appaltante ha la facoltà di procedere con la sospensione di tutte le attività e la norma cui fare riferimento, è l’art. 107 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti). L’argomento è piuttosto complesso e per questo motivo, è stato suddiviso in due parti:
– sospensione appalti pubblici, trattata in questa pagina;
– Verbale di sospensione e ripresa lavori Dlgs 50/2016.
Quando si usa la sospensione del contratto.
Il provvedimento di sospensione si usa in presenza di fatti e circostanze straordinarie o irregolarità che impediscono il proseguimento dei lavori a regola d’arte. La prassi vuole che la sospensione sia un provvedimento cautelare che si limita al tempo necessario per verificare le cause che impediscono il corretto svolgimento dei lavori. A volte, le contestazioni che sorgono su questo provvedimento sono fonte di contenzioso. Nella generalità dei casi, la sospensione riguarda l’esecuzione di lavori ma, con il decreto legislativo 50 del 18/4/2016, è possibile utilizzare questo strumento anche per i contratti di servizi e forniture, comma 7 dell’art. 107:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 107
Sospensione.
“7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”
Il direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori ha il compito di verificare il rispetto dei tempi di esecuzione delle varie attività, così come indicato nel progetto esecutivo. In particolare deve svolgere un compito di controllo sull’avanzamento dei lavori in funzione delle scadenze contrattuali per la liquidazione dei certificati di pagamento. In questa attività possono emergere situazioni che richiedono correttivi e nel caso di irregolarità, queste devono essere verbalizzate e segnalate al responsabile unico della procedura (R.U.P.) per un addebito di penale. L’art. 107 (comma 1) del codice indica il ruolo che deve il direttore dei lavori nel caso di sospensione:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 107
Sospensione.
“1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.”
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Nella norma di cui sopra è previsto che il verbale di sospensione sia compilato dal direttore dei lavori, “se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante”; da notare il “se possibile” per il motivo che nel caso di “innocente latitanza” della controparte, il verbale di sospensione può essere redatto anche dal solo direttore dei lavori.
Verbale di sospensione.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori rispettando il progetto esecutivo e senza interruzioni. La continuità dei lavori è un elemento importante per assicurare il rispetto dei tempi stabiliti. Nel caso di imprevisti che hanno dato luogo ad un verbale di sospensione da parte del direttore dei lavori, questo verbale, con tutte le informazioni del caso, deve essere consegnato al R.U.P. entro cinque giorni. Nel periodo di sospensione indicato nel verbale, il direttore dei lavori effettua visite periodiche nel cantiere per costatare la presenza di personale e attrezzature. Dal testo dell’art. 107 del codice, il direttore dei lavori è responsabile di una sospensione illegittima; per “sospensione illegittima”, si intende un provvedimento che non è motivato da eventi eccezionali o gravi irregolarità in grado da pregiudicare una corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte. Il verbale di sospensione e la successiva fase di controllo del cantiere rappresentano un punto importante per quantificare il risarcimento che dovrà essere addebitato all’appaltatore, da parte dell’ente appaltante.
Effetti della clausola penale.
La sospensione può essere disposta solo per i casi indicati dall’art. 107 del codice, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 4:
il testo integrale dell’articolo 107 è riportato a fondo pagina.
La norma contenuta nel comma 6 dell’art. 107, indica che nel caso di abuso del diritto di sospensione, l’appaltatore ha diritto ad un risarcimento dei danni:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 107
Sospensione.
“6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1.”
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Il citato comma 6 di cui sopra, consente all’appaltatore di chiedere un risarcimento danni a norma dell’art. 1382 del codice civile, vediamo cosa dice questo l’articolo:
codice civile
Art. 1382
Effetti della clausola penale.
“La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Un caso di lodo arbitrale.
Potremmo giungere alla conclusione che per evitare spiacevoli disguidi in corso d’opera, il contratto dovrebbe contenere una clausola penale da far valere nel caso d’inadempimento o di ritardi sui tempi concordati.
Qui sotto ti riporto il testo di un lodo arbitrale in materia di sospensione contrattuale per inadempimento (Roma, Lodo 08/10/2013 n. 69/2013) che si collega alla responsabilità del committente. Anche se si tratta di un lodo arbitrale datato 2013, i principi espressi sono ancora attuali; tieni presente che il D.lgs. 50/2016 ha recepito molte disposizioni del precedente D.lgs. 163/2006.
(fonte: ANAC)
LODI ARBITRALI Roma – Lodo 08/10/2013 n. 69/2013
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 – Codici 135.1, 241.1
“Lasciare protrarre una sospensione dei lavori – quand’anche legittimamente disposta – senza compiere alcuna concreta attività finalizzata alla tempestiva ripresa, è fonte di responsabilità per la Committenza e legittima l’impresa non soltanto a chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, ma anche il ripianamento dei danni subiti. In questo caso, l’esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ed il risarcimento del danno non è direttamente collegabile alla sospensione, bensì al suo illegittimo protrarsi, senza che l’appaltatore abbia per questo l’onere della preventiva apposizione di riserva (Cass. 1217/2000).”
Codice degli appalti, articolo 107.
Qui sotto ti riporto il testo integrale dell’art. 107 del codice appalti, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 22 ):
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 107
Sospensione.
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore e’ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2022
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