Sistemi di rating per gli appalti

 

Esistenza di banche dati e interconnessioni

Rating d’impresa e rating di legalità, sono generati da banche dati che si aggiornano su diverse fonti d’informazione. Questi due rating sono indipendenti perché gestiti, rispettivamente, dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nella sostanza, con la riforma digitale che ha interessato tutta la Pubblica Amministrazione, le varie notizie sui soggetti economici sono facilmente reperibili. Lo scopo, è la possibilità di esprimere una prima valutazione sull’impresa e non per attribuire punteggi utili per stabilire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa in una gara di appalto.

 

Differenza fra rating d’impresa e rating di legalità.
I due sistemi di rating si affiancano e in parte si sovrappongono ma lo scopo comune, è offrire adeguati strumenti di verifica sui soggetti che partecipano alle procedure di gara o concessione di finanziamenti pubblici. Rating d’impresa e di legalità sono strumenti che hanno diverse funzioni, ad esempio:

a) rating d’impresa.
È un sistema istituito con il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Nella sostanza, è una banca dati gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per qualificare le imprese che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione.

b) rating di legalità.
Questo sistema di rating è stato istituito con il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La banca dati è gestita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le informazioni si utilizzano per valutare i soggetti economici per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

 

Raccolta ed analisi delle informazioni.
In linea di massima, le informazioni raccolte sui soggetti economici sono in funzione dei “criteri reputazionali” come ad esempio:
– il rispetto dei tempi e costi previsti dai contratti già eseguiti;
– incidenza del contenzioso;
– la regolarità contributiva e fiscale;
– presenza di misure sanzionatorie amministrative;
– il rating di legalità che ANAC rileva in collaborazione con l’AGCM.

 

Funzioni delle S.O.A. nel sistema di rating.
Il criterio reputazionale delle imprese è utilizzato per la valutazione delle capacità dei soggetti economici di poter concorrere ad una gara, sotto questo particolare aspetto, il rating d’impresa è obbligatorio per la qualificazione. Sulla questione si apre la funzione delle società organismi di attestazione (S.O.A) e la norma cui fare riferimento è l’art. 84, comma 1 e 4, del codice

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice di contratti pubblici

Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Comma 1:
Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Comma 4:
Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


– Appalti e rating di impresa

– Appalti e rating di legalità

– Requisiti generali

– Requisiti tecnici e professionali

 


* * *

A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2022

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *