Sistema unico di qualificazione

 

Cenni sul sistema unico di qualificazione

Se desideri partecipare a una gara di appalto, devi considerare che tutti gli operatori economici esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sono tenuti a provare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. La norma cui fare riferimento è l’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro (base di gara) il concorrente deve avere una attestazione, rilasciata da un organismo di diritto privato autorizzato (SOA), in merito al possesso dei requisiti richiesti dall’ente appaltante. L’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha il compito di stabilire i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono compiere nel corso delle verifiche, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. A loro volta, le società di attestazione SOA sono sottoposte a rigidi controlli attraverso l’attività di monitoraggio di ANAC, allo scopo di mantenere i livelli standard di qualità; nel caso di eventuali infrazioni ANAC provvede con diffida e nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.

 

Complessità dei controlli.
Come puoi costatare, la filiera dei controlli è piuttosto complessa e nel merito del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici, la verifiche che le società SOA effettuano presso il richiedente sono articolate in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori. Solo al termine di questi controlli potrà essere rilasciata l’attestazione. Se desideri, puoi prendere contatto con una di queste società di attestazione per chiedere un incontro preliminare nel quale, ti verranno esposti anche i costi (dipendono da numerosi fattori).
A questo punto, ti riporto il testo integrale del citato articolo 84 del codice appalti.

 

Articolo 84 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Ti riporto il testo dell’art. 84 del codice appalti:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

2. L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L’attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l’esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l’ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83;
il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori.

6. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell’attribuzione della premialità di cui all’articolo 38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l’effettività e la trasparenza dei controlli sull’attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con le sanzione previste dall’articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. L’importo della sanzione è determinato dall’ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell’autorizzazione. La decadenza dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


– Bandi di gara;

– Gli affidamenti diretti;

– Preinformazione;

 


* * *

A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2022

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *