Scelta delle procedure settori ordinari

 

Dove trovo le notizie sui bandi di gara

Se desideri partecipare a una gara di appalto, devi leggere con attenzione il bando pubblicato dalla stazione appaltante e relativo disciplinare. Queste notizie le puoi trovare gratis su internet, nel sito della gazzetta ufficiale trovi la notizia generale e nel sito dell’ente sono pubblicati i particolari della gara. La procedura più utilizzata è quella aperta così come disciplinato dall’art. 60 del codice dei contratti pubblici ma in alcuni casi, i problemi tecnici-amministrativi che si presentano possono essere risolti con altre procedure, come ad esempio la procedura competitiva con negoziazione. La norma che permette all’ente appaltante di scegliere la procedura che più si adatta alle proprie esigenze è l’art. 59 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Come ottenere una copia del capitolato d’appalto.
Il capitolato d’appalto fa parte integrante del bando di gara e nella maggior parte dei casi, in alternativa al servizio internet, gli interessati possono chiedere all’ente appaltante la consegna di una copia cartacea, presso la sede indicata nel bando di gara; in alcuni casi è richiesto un rimborso spese di minimo importo. Oltre a questa possibilità, quasi tutte le amministrazioni consentono di chiedere una copia del capitolato tramite l’uso della posta elettronica. Dipende dall’organizzazione dell’ente appaltante ma in ogni caso, se le possibilità alternative a internet non sono specificate nella pubblicazione, puoi telefonare ai numeri indicati nel bando di gara e chiedere delucidazioni.

 

A proposito di gare di appalto con procedura aperta.
Come accennato, la procedura più utilizzata nelle gare di appalto è quella aperta, disciplinata dagli artt. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016. Inoltre, per effetto della possibilità concessa all’ente pubblico di stabilire condizioni particolari, sempre entro i limiti di legge, dovrai leggere le modalità previste dal capitolato del disciplinare di gara. Nella maggior parte dei casi l’aggiudicazione segue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la norma cui fare riferimento è l’art 95, commi 2, 3 del D.lgs. 50/2016. Non bisogna esagerare con i ribassi per il motivo che si applicano i criteri di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse, a norma dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.

 

Verifica dei requisiti tramite AVCPASS.
Qualunque sia la scelta della procedura, è prassi consolidata che per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati dagli operatori economici in sede di gara, si attuano le modalità stabilite dalla deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
AVCPASS è l’acronimo di “Authority Virtual Company Passport”, si tratta di un servizio realizzato dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.
Di conseguenza, è normale che l’ente appaltante chieda ai soggetti interessati di registrarsi al sistema “AVCPASS componente Operatore Economico”; per fare questo bisogna collegarsi al portale del sito internet di ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguire le istruzioni indicate dall’Autorità.
Al termine della procedura di registrazione, all’operatore economico è rilasciato il documento “PASSOE” dal servizio AVCPASS; è questo il documento che prova l’avvenuta registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Bisogna rilevare che è necessario avere una certa confidenza con le tecnologie informatiche. In conclusione, i soggetti che partecipano alle procedure di gara per l’assegnazione di un contratto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema di verifica sul portale ANAC e nel caso di partecipazione di un’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.) dovrà essere prodotto un solo documento PASSOE valevole per l’intero raggruppamento.

 

Norme di legge.
Qui di seguito ti riporto l’articolo 59 del D.lgs. 50/2016 (codice appalti).

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 59
Scelta delle procedure e oggetto del contratto

1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità , locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) (LETTERA ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56);
(a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) (LETTERA ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56);
(b) che non hanno la qualificazione necessaria;
(c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell’articolo 71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unita’ di misura.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2022

 

 

 

 

 


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