Ricorso alle aste elettroniche

 

Metodi, criteri e similitudini

Il ricorso all’uso delle aste elettroniche è un metodo moderno che sotto alcuni aspetti richiama i già collaudati sistemi privati di alcuni siti internet dove gli utenti (venditori ed acquirenti) trovano l’accordo contrattuale attraverso un’asta che può essere con il metodo del massimo ribasso o del massimo rialzo. Nel caso delle aste elettroniche con la pubblica amministrazione il metodo usato è quello del massimo ribasso ma con l’obbligo di fornire la qualità indicata dal bando di gara. La norma cui fare riferimento è l’art. 56 del Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, il codice dei contratti pubblici.

 

Metodi e criteri.
L’asta elettronica è svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell’ambito delle procedure. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

 

Ricorso alle aste elettroniche.
Le aste elettroniche sono un metodo per l’aggiudicazione dei contratti e sono utilizzate in presenza di una gara con procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. Nel corso di questi anni non sono mancate le critiche sul metodo che, di fatto, escludono tutti quelli che non hanno dimestichezza sull’utilizzo delle piattaforme informatiche. Di regola, nei bandi di gara deve essere specificato che per l’aggiudicazione del contratto si procederà con il metodo dell’asta elettronica e per motivi di trasparenza, sono indicati i dettagli operativi per la partecipazione. In questi casi, è ovvio che l’operatore economico dovrà avere una buona conoscenza informatica, comunque adeguata per partecipare senza errori. Le aste elettroniche sono vietate nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia rappresentato da prestazioni intellettuali come ad esempio, la progettazione. Questo limite è tassativo ed il legislatore ha riconosciuto in modo implicito che l’attività professionale non può essere considerata una merce trattabile con un’asta al massimo ribasso. Vi riportiamo il testo della norma richiamata.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2022

 

 

 

 

 


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