Requisiti professionali

 

Cosa si intende per requisiti professionali

Se la tua intenzione è quella di partecipare ad una gara di appalto, devi valutare se possiedi i requisiti richiesti nel bando pubblicato. Per prima cosa devi analizzare l’articolo 80 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti); questa norma elenca i casi di esclusione e tieni presente che tale indicazione è valida per tutti. Un secondo requisito altrettanto importante è quello professionale e su tale argomento la norma a cui attenersi è l’articolo 83 del codice. Per meglio comprendere l’argomento, ti suggerisco di leggere il testo dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016 a fondo pagina. In questo modo hai tutte le notizie provenienti dalla fonte.

 

Requisiti professionali e gara di appalto.
In merito ai requisiti professionali, tieni presente che sono specificati nel disciplinare. Questo documento lo puoi trovare come allegato nel bando di gara e per questo motivo, ti suggerisco di scaricare il bando con tutti i suoi allegati e leggere con estrema attenzione il disciplinare. Infatti, in funzione del tipo di lavoro o servizio richiesto, l’ente appaltante ha la facoltà di chiedere determinate qualifiche in capo al soggetto che partecipa alla gara di appalto per l’affidamento del contratto.

 

Iscrizione nel registro imprese ed ordini professionali.
In particolare, è prassi consolidata anche prima che entrasse in vigore l’attuale decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 che i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; in altri casi, è richiesta l’iscrizione presso i competenti ordini professionali. In questi casi, l’ente appaltante può chiedere che sia data la prova dell’iscrizione, presso i ruoli ed albi di cui sopra. Il bando può indicare che in via provvisoria sia ammessa l’autocertificazione, previa possibilità di chiedere il certificato di iscrizione oppure, l’ente procede con una verifica diretta presso gli uffici competenti. Nel caso di una dichiarazione non veritiera scattano le sanzioni amministrative e l’esclusione.

 

Il possesso di autorizzazioni.
Nel caso di servizi ambientali l’ente appaltante può chiedere che i partecipanti siano in possesso di speciali autorizzazioni oppure, appartenere a una particolare organizzazione ed in questo caso bisogna fornire la documentazione comprovante il requisito richiesto. Molto dipende dalle clausole indicate nel disciplinare a cui si rimanda.

 

Norme di legge.
Dunque, qui di seguito potrai leggere l’articolo 83 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita’ professionale;
b) la capacita’ economica e finanziaria;
c) le capacita’ tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacita’ di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il piu’ ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita’ di avvalimento, i requisiti e le capacita’ che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e’ residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’ oggetto dell’appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita’ e passivita’;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo’ comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati piu’ lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualita’. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita’ professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori e’ valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita’. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonche’ quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e’ fornita, a seconda della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita’, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita’ realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonche’ delle attivita’ effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita’ formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita’ essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita’ e premialita’, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorita’ rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e’ connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche’ sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita’ strutturale e di affidabilita’ dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche’ le modalita’ di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attivita’ di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalita’ rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonche’ dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresi’ della regolarita’ contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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