Requisiti di partecipazione e avvalimento

 

Le norme che l’impresa deve conoscere

Se desideri partecipare ad una gara di appalto e stai cercando delle informazioni sull’iter burocratico, dedica 10 minuti per leggere questa pagina e potrai avere delle informazioni utili. In questa pagina ti evidenzio in modo semplice quali sono i requisiti di partecipazione e l’avvalimento ma se desideri approfondire, come ad esempio la questione delle cauzioni, clicca su “indice” e troverai più di 200 pagine. Il testo di legge che disciplina i contratti pubblici è il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Le principali fonti d’informazioni sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale e nei siti internet dei vari enti. Sulla gazzetta ufficiale potrai leggere la semplice notizia del bando di gara ma la copia della documentazione la puoi scaricare da internet collegandoti al sito dell’ente appaltante (gratis); in alcuni casi, molto rari, i documenti sono reperibili presso gli uffici dell’ente e consegnati a richiesta. Tieni presente che i documenti allegati nel bando di gara, comprendono relazioni tecniche e altri elementi utili come ad esempio, il modulo per la domanda di partecipazione. Devi fare attenzione se come requisito di partecipazione è previsto il sopralluogo.

 

Requisiti di partecipazione.
Tutte le gare di appalto prevedono una serie di allegati e dichiarazioni e fra questi, esiste un allegato (molto importante) che dovrai compilare e sottoscrivere in merito all’assenza delle cause di esclusione; nel dettaglio, i partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nella generalità dei casi, sono ammessi a presentare l’offerta solo i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per questo motivo, devi valutare se la tua attività rientra fra quelle indicate in questo articolo. Tieni presente che l’ente appaltante ha una discreta autonomia e per questo motivo, devi leggere con attenzione il disciplinare; ad esempio, l’ente appaltante è libero di ammettere a partecipare alle procedure di affidamento solo gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per proseguire nell’esempio, il bando di gara può prevedere che gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

 

Definizione di operatori economici.
Nel particolare, rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; in funzione della concessa autonomia, la stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

 

Requisiti di idoneità professionale.
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

 

Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice.
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 61 del d.p.r. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.

Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.p.r. 207/2010:
1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”

 

Avvalimento.
L’avvalimento è un passaggio delicato e la norma cui fare riferimento è l’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il testo legislativo di questa norma prevede che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del medesimo decreto, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
In alcuni casi l’avvalimento è vietato come ad esempio, nel caso in cui sia richiesto, come requisito tecnico/professionale, che il concorrente sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006).
In questo esempio, l’iscrizione è un requisito “soggettivo” necessario per assicurare il corretto espletamento del servizio e titolo autorizzatorio al suo esercizio, a norma del D.Lgs.152/2006 e, pertanto, non è suscettibile di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento.
In conclusione, se la domanda è: l’avvalimento è sempre ammesso.
La risposta è: NO, ci sono casi dove l’avvalimento è vietato.

 

Le norme del codice appalti cui fare riferimento.
Le norme del “codice appalti” che ho richiamato in questa pagina sono:
art. 45 (Operatori economici);
art. 80 (Motivi di esclusione);
art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio);
art. 84 (Sistema unico di qualificazione);
art. 89 (Avvalimento).

I testi di questi articoli, aggiornati con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22), sono a tua disposizione collegandoti alle pagine degli “argomenti correlati”, indicati a inizio pagina.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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