Quando è obbligatorio avere l’attestazione SOA
Se l’importo contrattuale complessivo dei lavori è uguale o superiore a 150.000 euro, già in fase di gara bisogna dimostrare il possesso dell’attestazione SOA.
Questo principio vale anche per l’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.). Perché l’impresa preposta per eseguire i lavori, che partecipa nell’associazione temporanea, deve essere titolare di attestazione SOA. Viceversa, se l’importo complessivo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, non è obbligatorio possedere l’attestazione SOA. In ogni caso, l’esecutore dei lavori deve avere i requisiti indicati nei documenti di gara.
I requisiti tassativi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010.
L’orientamento è di non riconoscere valida l’interpretazione secondo la quale, il totale del valore contrattuale può essere frazionato in tanti lotti con valore unitario inferiore a 150.000 euro e con questo “trucco contabile”, rivendicare la non obbligatorietà dell’attestazione SOA. Su questa linea si è espresso il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, Roma, sezione 3, sentenza 417 del 14/1/2019. In sostanza, il T.A.R. del Lazio ha precisato che l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 trova applicazione per i contratti sotto soglia, cioè ai lavori “pari o inferiori a 150.000 euro”, ma il punto di riferimento è il valore complessivo del contratto. In altre parole, la norma non prevede la possibilità di scomporre il contratto con un frazionamento e in questo modo, argomentare che ogni singolo lotto preso a sé stante, essendo inferiore a 150.000 euro, non ha bisogno di attestazione SOA.
L’esecutore associato in ATI.
Dal provvedimento del T.A.R. del Lazio, di cui sopra, si può affermare che l’impresa associata in A.T.I. deve dimostrare il possesso dell’attestazione SOA, già nella fase di partecipazione alla gara di appalto, se l’importo complessivo dei lavori è pari o superiore al valore di 150.000 euro. In particolare per l’impresa capo gruppo, l’art. 60 del D.P.R. 207/2010 è da considerare un vincolo non aggirabile.
Richiami al testo dell’art. 90 D.P.R. 207/2010.
Bisogna precisare che l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 resta valido fino alla prossima emanazione “degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Qui di seguito ti riporto il testo dell’art. 90, D.P.R. 207 del 5/10/2010:
Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Art. 90
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
1). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
2). Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3). I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
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A cura della redazione.
Responsabile sito web: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2022
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