Redazionale
Il contratto di rete può essere definito come una flessibile forma associativa fra operatori economici, principalmente imprese, con l’obiettivo di unire le proprie forze per affrontare al meglio i problemi collegati a vari aspetti come ad esempio, gli appalti. Oltre agli appalti, la rete di impresa si presta a numerose altre finalità che può essere, la creazione di una catena commerciale in franchising, somministrazione di manodopera, subforniture, esternalizzazione, creazione di un centro ricerche, trasferimenti di azienda. Gli operatori economici interessati al contratto di rete, sono in via principale nei settori delle costruzioni e servizi. Oltre a questi due settori economici, già esistono numerose imprese che si sono associate con un contratto di rete per gestire insieme la produzione e commercializzazione nell’agroalimentare, la moda, l’arredo, meccanica, siderurgia e il settore dell’automazione. Una platea molto vasta di operatori economici ha già creato migliaia di contratti di rete, incentivati dal motivo che il partecipante può essere un piccolo artigiano il quale, in cambio di competenza e qualità può usufruire di una struttura commerciale e amministrativa messa a disposizione da altre imprese.
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Fonte:
www.normattiva.it
Riferimenti:
codice civile, articolo 2703;
Legge 9/2009 n. 33 (conversione D.L. 10/2/2009 n. 5, art. 3, c. 4-ter);
Legge 122/2010, art. 45;
Legge 134/2012;
D.L. 179/2012, art. 36 comma 4;
Legge 221/2012 (conversione del D.L. n.179/2012);
Legge 154/2016, art. 17.
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In questa pagina potrete leggere i passaggi preliminari per la registrazione del contratto di rete.
Premessa per la registrazione di un contratto di rete.
Nella fase iniziale per la registrazione dell’atto costitutivo, la questione del contratto di rete non è alla portata di chi non ha competenze in materia fiscale e legale. Per questo motivo, è consigliabile chiedere assistenza a un professionista. Nonostante questo particolare, per la consulenza in merito alla redazione e registrazione dell’atto costitutivo del contratto di rete, il costo medio è meno gravoso rispetto alla costituzione di un consorzio o società di capitale.
Il contratto.
Il contratto di rete deve essere sottoscritto da tutti gli aderenti. Per la forma del contratto è possibile scegliere fra diverse opzioni:
1) atto pubblico:
in questo caso è richiesto l’intervento di un notaio che redige l’atto, così come per gli atti costitutivi delle società di capitali.
2) scrittura privata autenticata;
in questo caso, la funzione del notaio è per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti.
3) atto redatto in conformità a un modello “tipizzato”:
con firma elettronica si procede in conformità al decreto ministeriale n. 122 del 10 aprile 2014; questa procedura non è semplice per il motivo che bisogna trasmettere l’atto al Registro Imprese attraverso il cosiddetto “modello standard tipizzato”. Se non si possiedono buone competenze informatiche, è necessario chiedere assistenza a un professionista.
Modello standard tipizzato.
Come sopra accennato (vedi punto 3) per la registrazione del contratto di rete, esiste una procedura che prevede l’utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione dal Registro Imprese; in questo caso le istruzioni che bisogna seguire sono automatizzate così come prevede il D.M. 122/2014:
DECRETO 10 aprile 2014, n. 122
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.196 del 25 agosto 2014)
“Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese”.
Vigente al: 2 marzo 2018
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 1
Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto
di rete al registro delle imprese.
1. Il modello di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è redatto in conformità al modello standard riportato nell’allegato A del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale.
Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.
3. In alternativa rispetto alle modalità previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4.
4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonché sul sito «www.registroimprese.it».
Art. 2
Pubblicità.
1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, nonché sul sito «www.registroimprese.it».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Modifiche successive alla prima formalizzazione.
Gli strumenti di cui sopra devono essere utilizzati per qualsiasi altra modifica al contratto di rete, successiva alla prima formalizzazione, come ad esempio: recesso o nuovi ingressi, modifiche delle clausole contrattuali.
La disciplina del contratto di rete prevede una struttura aperta con possibilità di introdurre modifiche in qualsiasi momento.
Per quanto riguarda la firma elettronica, le norme cui fare riferimento sono gli articolo 23, 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale:
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale.
Vigente al: 2 marzo 2018
Sezione II
Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari.
Art. 23
Copie analogiche di documenti informatici.
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.
Art. 24
Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Art. 25
Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23.
Definizione di sottoscrizione autenticata dal codice civile.
Nel primo comma dell’articolo 25 del Decreto legislativo 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) di cui sopra, è richiamato l’art. 2703 del codice civile, in tema di sottoscrizione autenticata; Vi riportiamo il testo:
Codice civile
Vigente al: 2 marzo 2018
Sezione II
Della scrittura privata
Art. 2703
Sottoscrizione autenticata.
– Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
– L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
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nota della redazione:
tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l’unico testo facente fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per tutti gli altri provvedimenti, fanno fede i testi pubblicati sui siti istituzionali dei vari enti e agenzie governative.
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