Cos’è il rating di impresa
Vuoi partecipare ad una gara di appalto e desideri avere notizie sul “rating di impresa”? Il rating di impresa è un sistema che si basa su delle valutazioni di “penalità e premialità”, gestito dell’Agenzia nazionale anticorruzione. Nella sostanza, si tratta di una banca dati nella quale, confluiscono varie informazioni sui soggetti economici che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le notizie di questa banca dati, gestita dall’ANAC, potranno essere usate per esprimere una valutazione sulla qualificazione dell’impresa e non per attribuire punteggi utili per stabilire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa in una gara di appalto. La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016.
La banca dati sulle imprese.
L’agenzia nazionale anticorruzione (ANAC), in collaborazione con l’Autorità Garante del mercato e della concorrenza, amministra un sistema per la raccolta delle notizie sulle imprese che intendono qualificarsi con la Pubblica amministrazione, infatti, questa banca dati è consultabile dagli enti pubblici nella fase di selezione per una gara di appalto o concessione. Per ciascun soggetto inserito nella banca dati, le informazioni sono analizzate allo scopo di poter formulare una valutazione detta “rating di impresa”. Le norme cui fare riferimento sono contenute nel decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016:
– la norma sul “rating di impresa” è l’art. 83, comma 10;
– la collaborazione fra ANAC e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è sancita dall’art. 213, comma 7.
Ti riporto i testi delle norme richiamate, di cui sopra:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio.
“10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.”
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Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione.
“7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10;”
Differenza fra rating d’impresa e rating di legalità.
Rating d’impresa e rating di legalità sono strumenti che hanno diverse funzioni, con delle caratteristiche ben distinte e vediamo quali, in sintesi.
a) rating d’impresa:
è una banca dati gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione ANAC; si utilizza per qualificare le imprese che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione. È un sistema istituito con il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
b) rating di legalità:
è una banca dati gestita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato; si utilizza per valutare i soggetti economici per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Questo sistema di rating è stato istituito con il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Raccolta ed analisi delle informazioni.
I due sistemi di rating si affiancano ed in parte si sovrappongono ma lo scopo comune, è di offrire adeguati strumenti di verifica sui soggetti che partecipano alle procedure di gara o concessione di finanziamenti pubblici.
Le informazioni raccolte sui soggetti economici sono in funzione dei “criteri reputazionali” che l’ANAC utilizza per formulare il rating d’impresa. Non è chiaro quali notizie verranno ricercate per l’elaborazione dei dati ma in linea di massima, l’ANAC seguirà i sotto elencati criteri:
– indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;
– il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;
– l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
– il rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’AGCM;
– la regolarità contributiva ivi compreso i versamenti dovuti alle casse edili, con riferimento ai 3 anni precedenti;
– la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici.
Criteri reputazionali delle imprese.
Il criterio reputazionale delle imprese è utilizzato per la valutazione delle capacità dei soggetti economici di poter concorrere ad una gara, sotto questo particolare aspetto, il rating d’impresa è obbligatorio per la qualificazione. Sulla questione si aprono due aspetti.
1) bandi di gara con importo inferiore a 150.000 euro:
per importi inferiori a 150.000 euro, l’attività di verifica per la qualificazione tramite il rating di impresa è affidata all’ente appaltante.
2) bandi di gara con importo superiore a 150.000 euro:
per importi superiori a 150.000 euro, la relativa attestazione è rimessa alla società SOA, come prevede l’art. 84, comma 1 e 4, del codice
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Comma 1:
“1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.”
……
Comma 4:
“4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.”
Subappalto e rating di impresa.
Per ultimo, tutto quanto sopra si applica anche per i soggetti economici che prestano l’attività in sub appalto.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2022
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