Rating di impresa e rating di legalità

 

Cosa sono e di che si tratta

Rating di impresa e rating di legalità prevedono procedure differenti di valutazione, presso due ben distinte Autorità, “Autorità nazionale anti corruzione” (ANAC) e “Autorità garante del mercato e della concorrenza” (AGMC). E’ possibile gestire in prima persona le pratiche con internet, tuttavia, ci possono essere dei problemi per le piccole e microimprese, a gestione familiare, che non possiedono adeguate competenze informatiche per affrontare il complesso iter burocratico. Di conseguenza, ci si affida a dei consulenti esterni i quali, curano ogni dettaglio sino al buon fine della pratica. Oltre a questo problema di carattere burocratico, le norme che disciplinano gli appalti con la Pubblica Amministrazione prevedono altre procedure di valutazione, ad esempio: le attestazioni SOA, i sistemi di qualità UNI EN ISO, le referenze bancarie.

 

Ridondanza dei sistemi di valutazione.
Rating di impresa, rating di legalità, attestazioni SOA, sistemi di qualità UNI EN ISO, referenze bancarie e tutto questo elenco, rappresentano gli strumenti di valutazione usati per l’affidamento dei contratti pubblici. In sostanza, ci sono molti enti di valutazione riconosciuti dal codice dei contratti pubblici (il D.lgs. 50/2016) che si muovono in modo indipendente, con il rischio concreto di una sovrapposizione, oltre a costituire, nel loro insieme, regole che sono più severe rispetto a quelle fissate dal legislatore europeo.

Nel caso del rating di impresa, curato e mantenuto dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), non si può negare che esiste sovrapposizione con il sistema di qualificazione SOA, previsto per gli appalti che superano il valore di 150.000 euro. Il sistema di qualificazione SOA prevede l’intervento di una “Società Organismo di Attestazione” (SOA) la quale, esegue una serie di verifiche su ogni elemento aziendale del richiedente, compreso le valutazioni soggettive sui soci e direttori. Se le valutazioni danno esito positivo, la “Società Organismo di Attestazione” rilascia l’attestazione (SOA). Nella sostanza, il rating di impresa dovrebbe coprire gli appalti che non prevedono l’attestazione SOA, inferiori a 150.000 euro di valore, e questa situazione genera difficoltà e incertezze fra gli operatori economici.

 

Il rating di legalità.
Per quanto riguarda il rating di legalità, la competenza appartiene all’Autorità garante del mercato e della concorrenza (AGMC). Nel merito, l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha già fatto presente che l’affidabilità morale delle imprese è garantita dal D.lgs. 50/2016, art. 80 sui motivi di esclusione. Oltre a questo particolare evidenziato da ANAC, il rating di legalità può essere richiesto solo dagli operatori economici con un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro, quindi, dal sistema di valutazione “rating di legalità” sono escluse tutte le imprese che pur essendo in regola con le disposizioni dell’art. 80 del codice, hanno un fatturato inferiore a 2 milioni di euro.

Visto il rischio di sovrapposizioni che potrebbero generare incertezze, l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha deliberato, con atto dell’1 febbraio 2017, la proposta per la modifica degli articoli 83, 84 e 95 del codice. Con il decreto legislativo 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” (G.U. 103 del 5/5/2017 – S.O. n. 22), si è tenuto conto delle proposte di ANAC ma nella sostanza, il problema della sovrapposizione non è stato del tutto risolto.

 

Le principali norme previste dal codice dei contratti pubblici.
Come accennato, le principali norme cui fare riferimento per il rating di impresa, rating di legalità e attestazione SOA, sono gli articoli 83, 84 e 95 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016:
a) rating di impresa – art. 83, comma 10;
b) società organismi di attestazione (SOA) – art. 84, comma 4;
c) rating di legalità – art. 95, comma 13.

Qui di seguito sono riportati i testi delle norme di cui sopra, con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(codice dei contratti pubblici)

Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

(comma 10)
10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”

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Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

(comma 4)
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83;
il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.”

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Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

(comma 13)
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.“

 

Uso del rating di legalità oltre agli appalti.
L’uso del rating di legalità non si limita ai contratti di appalto, infatti, la parte più interessante riguarda i rapporti con gli istituti di credito e nel caso di una richiesta di finanziamento pubblico.

a) cenni sulle procedure ed utilizzo in generale:
il rating di legalità, in attuazione del D.L. n. 1/2012 (art. 5-ter), è curato e mantenuto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la quale, con le delibere del 14/11/2012 (n. 24075) e del 13/7/2016 (n. 26166), ha definito il procedimento amministrativo da seguire per l’ottenimento del rating. In questo modo, con l’attuazione del D.L. 1/2012, il legislatore ha voluto offrire alle imprese meritevoli un sistema di premialità, ispirato alle attività delle agenzie di rating internazionali. Il rating di legalità si evidenzia con un punteggio che parte da una stelletta fino ad un massimo di tre. Le stellette sono assegnate dall’AGCM, a seguito di una valutazione attenta di alcuni elementi oggettivi e soggettivi che il richiedente deve fornire, attraverso una procedura amministrativa che prevede verifiche incrociate tramite le varie banche dati pubbliche a disposizione. Superate le verifiche, l’impresa che ha ottenuto le “stellette” potrà esibire una referenza di maggior trasparenza, a tutto vantaggio dell’immagine sia in Italia sia all’estero. Se il rating di legalità appare sovrabbondante nel caso di contratti pubblici, poiché l’art. 80 del D.lgs. 50/2016 definisce i motivi di esclusione, in altri casi è molto apprezzato come ad esempio dagli istituti di credito, compagnie di assicurazione, finanziamenti pubblici e più in generale, può essere esibito come referenza nei rapporti contrattuali con i privati. In conclusione, il rating di legalità può essere un elemento distintivo rispetto alla concorrenza nel settore del privato.
Sul sito dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono pubblicati i moduli per la domanda di valutazione del rating di legalità e le istruzioni in merito alla procedura amministrativa.

b) testo del regolamento – D.M. n. 57 del 20 febbraio 2017:
il Ministero dell’economia e delle finanze con un proprio decreto, il n. 57 del 20 febbraio 2017, ha emanato il seguente regolamento per il rating di legalità:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
D.M. n. 57 del 20 febbraio 2014

“Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

Art. 1
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) “Autorità”: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) “concessione di finanziamento ad un’impresa”: la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un’impresa di un beneficio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) “banca”: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) “impresa”: l’impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;

e) “pubbliche amministrazioni”: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) “rating di legalità delle imprese”: il rating di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g) “regolamento dell’Autorità”: il regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075.

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell’Autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 3.

3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 4 e seguenti.

Capo I
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l’impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell’Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.
Resta fermo l’obbligo per l’impresa di dichiarare, all’atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all’amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare all’amministrazione medesima l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell’erogazione del contributo, un controllo sull’elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell’Autorità, circa la permanenza del requisito dell’iscrizione all’elenco stesso da parte del beneficiario.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell’entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Capo II
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di accesso al credito bancario.

Art. 4
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese.

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l’utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.

3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

4. Ai fini del presente articolo, l’impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità e si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

 

Art. 5
Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità.

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell’articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all’impresa ai fini dell’eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

2. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 4.

 

Art. 6
Omessa considerazione del rating attribuito.

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d’Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all’articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d’Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

Capo III
Disposizioni finali.

Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione.

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2022

 

 

 

 

 


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