Raggruppamento temporaneo di professionisti

 

Le norme che prevedono il raggruppamento

Nel caso che il bando di gara preveda la partecipazione di un “raggruppamento temporaneo di professionisti”, le norme cui fare riferimento sono gli articoli 46 e 48 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Bisogna premettere che in linee generali, nelle procedure di appalto per l’assegnazione di contratti per lavori, forniture o servizi, l’ente appaltante può fare affidamento su di una discrezionalità in merito ai requisiti necessari per la partecipazione del concorrente. Tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa pone dei limiti al citato potere discrezionale, con la motivazione che i requisiti dei concorrenti devono essere correlati e proporzionali all’importanza dell’oggetto contrattuale, oltre al consolidato principio di trasparenza delle procedure e tutela della concorrenza.

 

Definizione di raggruppamento temporaneo.
La definizione di “raggruppamento temporaneo” è desumibile dall’articolo 3, comma 1, lettera u), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

articolo 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;”.

 

Operatori economici.
A norma dell’articolo 46 del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, sono considerati operatori economici ingegneri e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali; possono partecipare alle gare di appalto per servizi i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che svolgono attività professionali di ingegneria e di architettura, comprese le attività tecnico-amministrative. Gli studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, attività inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. Si può affermare che il citato articolo 46 del codice include tutte le possibili attività professionali di ingegneria e architettura.

 

Casi pratici e delibera ANAC 431 del 27 aprile 2017.
Nella maggior parte dei casi, i raggruppamenti temporanei di professionisti interessano le categorie di architetti e ingegneri. Infatti, analizzando la pubblicazione dei bandi di gara per i servizi professionali, le richieste più frequenti sono di architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere, per la costruzione, ampliamento o messa in sicurezza di edifici, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, nelle gare di appalto, il metodo più utilizzato è quello della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa. In merito ai raggruppamenti temporanei, a volte esistono interpretazioni contrastanti in merito all’applicazione delle norme sui requisiti che deve avere il mandatario. Sulla questione è intervenuta l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con la delibera n. 431 del 27 aprile 2017.

https://www.anticorruzione.it

Si tratta di una delibera molto articolata che interpreta le norme vigenti in merito ai requisiti che deve avere il soggetto “mandatario” di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

 

Mandanti e mandatario.
Il raggruppamento deve essere rappresentato da un interlocutore principale il quale, agisce in nome e per conto di tutti gli associati nei rapporti con l’ente appaltante. Per questo motivo nei raggruppamenti si distinguono due soggetti:
1) mandanti;
i mandanti sono coloro che conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un associato il quale, assume il ruolo di “capo gruppo”;

2) mandatario;
è il soggetto al quale viene conferito il mandato collettivo di rappresentanza;
in genere è il soggetto che possiede maggiori competenze ed il suo compito è quello di amministrare i rapporti con l’ente appaltante.

Tale mandato non da origine a un nuovo soggetto per il motivo che ogni associato mantiene la sua autonomia, inoltre, è a titolo gratuito, irrevocabile, può essere conferito tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve essere formalizzato già nell’atto costitutivo del raggruppamento di cui è parte integrante.

 

I giovani professionisti.
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti, bisogna considerare la norma dell’art. 24, comma 5, del codice. Questa norma promuove la presenza di giovani professionisti, con abilitazione inferiore di cinque anni all’esercizio della professione:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità’ di cui all’articolo 83, comma 1.”

 

Raggruppamento già costituito o da costituire.
Il raggruppamento può essere costituito prima di partecipare ad una gara di appalto ed in questo caso, il mandatario (capogruppo) sottoscrive l’offerta di gara e cura la consegna di ogni documentazione richiesta dall’ente appaltante, in nome proprio e per conto dei mandanti. Se i professionisti si sono accordati sui dettagli del “raggruppamento temporaneo” ma non lo hanno formalizzato con un atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile redigere un atto nel quale, ogni soggetto dichiara il proprio impegno nel costituire a norma di legge il raggruppamento nel caso di aggiudicazione:
– questo documento dovrà essere consegnato in originale all’ente appaltante insieme a tutti i vari documenti richiesti dal disciplinare;
– in mancanza di un mandatario, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti del futuro raggruppamento.

 

Cenni sui tipi di raggruppamenti temporanei.
Nella casistica degli appalti pubblici, l’utilizzo dei raggruppamenti temporanei ha una maggiore frequenza nel settore dei lavori e nel caso dei servizi, il maggior utilizzo è nei concorsi di progettazione. I raggruppamenti temporanei sono una forma associativa nella quale, l’impresa che non possiede i sufficienti requisiti può aggregarsi con altre imprese; lo scopo è di unire le competenze ed attrezzature di tutti gli associati per garantire il possesso dei requisiti richiesti ed in questo modo, concorrere alla gara di appalto. Nei bandi di gara non è raro che il “raggruppamento temporaneo di professionisti” sia indicato in R.T.P. che è la forma abbreviata; a volte si indica A.T.P. che è l’acronimo di “associazione temporanea di professionisti”. Non sono cose diverse in quanto, alcuni usano la parola “raggruppamento” ed altri “associazione” ma la sostanza è sempre quella. In funzione dei risultati che si vogliono ottenere, esistono tre tipi di raggruppamenti:

1) raggruppamento di tipo verticale:
si utilizza se i lavori, servizi o forniture, sono indicati dal disciplinare come elementi scorporabili; il particolare è quello che il soggetto “capogruppo” (il mandatario) esegue la prestazione più importante mentre ai mandanti sono riservate le prestazioni scorporabili, comunemente definite come “prestazioni secondarie”; la responsabilità nei confronti di terzi si limita ai singoli che eseguono la prestazione di sua competenza; il mandatario “capogruppo” ha una responsabilità solidale sull’intera esecuzione contrattuale dell’appalto.

2) raggruppamento di tipo orizzontale:
questo tipo di aggregazione si usa nei casi di lavori, servizi e forniture che appartengono ad una medesima categoria; tutti i soggetti del raggruppamento si riuniscono per eseguire insieme la prestazione oggetto del contratto. Al soggetto “capogruppo” spetta il compito di coordinare l’attività; nei raggruppamenti orizzontali la responsabilità nei confronti di terzi è solidale

3) raggruppamento di tipo misto:
è una forma di aggregazione che si utilizza nelle grandi opere, con prestazioni scorporabili di notevole complessità. Si tratta di un raggruppamento con una struttura principale di tipo verticale, dove le varie prestazioni scorporabili, oggetto del contratto, sono portate a termine da sub-associazioni le quali, queste ultime, hanno una struttura organizzativa di tipo orizzontale. Il problema principale è quello di redigere un corposo atto costitutivo del raggruppamento e stabilire, in comune accordo, le funzioni del soggetto “capogruppo” (controllo dei tempi e coordinamento delle attività)

 

Cenni sullo statuto.
E’ consigliabile farsi assistere da un Avvocato, per il motivo che il “fai da te” potrebbe dare origine a degli errori formali, oggetto di possibili contestazioni in fase di verifica. In linea di massima, oltre al mandato collettivo conferito al soggetto che dovrà rappresentare il raggruppamento, nello statuto bisogna elencare ogni partecipante con i dati identificativi, domicilio, partita I.V.A., codice fiscale, iscrizione all’albo professionale o ruoli, la quota di partecipazione e qualificazione del soggetto; massimo rilievo dovrà essere dato al mandatario capogruppo il quale, dovrà essere il soggetto con la massima qualifica tecnica-professionale, al fine di garantire all’ente appaltante un perfetto coordinamento delle varie attività. Nel caso di raggruppamenti orizzontali, gli associati possono stabilire il peso delle rispettive quote di partecipazione purché, nel complesso, siano rispettati i requisiti specificati nel disciplinare.

 

Articolo 48 del codice dei contratti pubblici.
La norma cui fare riferimento è l’art. 48 del D.lgs. 50/2016, modificato dal D.lgs. 56/2017. Qui di seguito ti riporto il testo dell’art. 48:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

7-bis. E’ consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f);
queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2022

 

 

 

 

 


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