Preinformazione

 

Preinformazione per una previsione di spesa

Come previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice degli appalti), l’avviso di preinformazione in merito a gare di appalto per lavori, forniture o servizi è un dettaglio amministrativo a carico dell’ente appaltante tuttavia, se il tuo interesse economico è quello di partecipare alle gare di appalto non puoi ignorare le regole in uso per le pubblicazioni dei bandi. Fra queste regole l’avviso di preinformazione vuole rappresentare una previsione di spesa per lavori, forniture o servizi per i quali, si provvederà ad una regolare aggiudicazione a seguito di una gara di appalto in tempi futuri.

 

Dell’avviso di preinformazione.
La pubblicazione dell’avviso di preinformazione potrà essere richiesta dall’ente pubblico direttamente all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea o pubblicato sul proprio sito internet dalla stazione appaltante ma in quest’ultimo caso, l’ente pubblico interessato invia all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea un avviso per rendere nota la pubblicazione sul sito. Nell’avviso di preinformazione ci devono essere tutti i dati previsti dall’allegato XIV parte I, lettera B, sez. B.1, “avvisi di preinformazione” del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice degli appalti).
Tieni presente che per le procedure ristrette o competitive con negoziazione l’avviso di preinformazione può essere utilizzato come indizione di gara e per questo motivo, in modo costante devi selezionare le notizie pubblicate sui vari siti internet degli enti appaltanti di tuo interesse. In linea di massima, le fonti di informazione sui bandi di gara sono 6 :
a) gazzetta ufficiale dell’unione europea;
b) gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
c) giornali quotidiani a diffusione nazionale;
d) giornali quotidiani a diffusione locale;
e) il sito internet del Ministero delle infrastrutture;
f) il sito internet dell’ente appaltante.

 

Notizie sui siti internet.
In particolare, sui siti internet di Regioni e sui vari albi pretori di Comuni ed altri enti pubblici devi procedere con una ricerca specifica in merito ad “avvisi di preinformazione”. Infatti, molti di essi possiedono pagine ben distinte fra bandi di gara e preinformazione. A questo punto, per completare l’argomento ti riporto il testo integrale dell’articolo 70 del codice appalti (D.lgs. 50/2016) e l’allegato XIV, parte I, lettera B, sez. B.1, “avvisi di preinformazione”.

decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 70
(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso, recante le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, e’ pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 36, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 59, comma 5, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 75, comma 1.

3. L’avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 73. Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 59, comma 5, può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

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decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Allegato XIV
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali (all. V dir. 24; all. VI,X,XI,XII e XVIII dir. 25)

Parte I
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari.

B
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 70).

B1
Informazioni che devono comparire in ogni caso.


1
. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per i motivi illustrati all’articolo 74, commi 2 e 3, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Breve descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.

8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto o gli appalti di cui all’avviso di preinformazione.

9. Data d’invio dell’avviso.

10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  18 novembre 2022

 

 

 

 

 


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