Perizia giurata per attestazione SOA

 

A cosa serve e quando è prevista

Ci possono essere due situazioni:
1). Se il committente è un privato, non è necessario avere l’attestazione SOA e le norme cui fare riferimento sono contenute nel codice civile.

2). Se il committente è un ente pubblico, l’esecutore dei lavori deve avere l’attestazione SOA, se l’importo contrattuale supera 150.000 euro.

Infatti, non è necessario possedere una qualificazione con attestazione SOA se il valore dell’oggetto contrattuale è inferiore a 150.000 euro. Tuttavia, è facoltà del concorrente allegare all’offerta una copia dell’attestazione SOA, a valere come referenza anche se non richiesta. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il nuovo soggetto presenta alla SOA una perizia giurata redatta da un consulente tecnico nominato dal tribunale competente per territorio. Su questo tema, la norma cui fare riferimento è l’art. 90 del D.P.R. 207 del 5/10/2010, ancora oggi in vigore.

 

Richiami al codice dei contratti pubblici.

In premessa abbiamo visto che l’attestazione SOA riguarda solo il caso che il committente sia un ente pubblico. Inoltre, l’attestazione SOA non è richiesta se l’importo contrattuale dei lavori è inferiore a 150.000 euro.

In ogni caso, sulla questione “attestazione SOA” bisogna precisare che:

1). se l’impresa intende lavorare con la pubblica amministrazione deve avere l’attestato SOA di qualificazione per le categorie e classi di suo interesse;

2). le norme cui fare riferimento sono il decreto legislativo 50 del 18/4/2016 e il D.P.R. 207 del 5/10/2010.

 

Breve richiamo sul D.P.R. 207/2010.
Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 ha abrogato:
a). il vecchio codice degli appalti, il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006;
b). una parte del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

Il D.P.R. 207/2010 era il regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006.

Con il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (art. 217 comma 1 lettera u), è stato abrogato il predetto D.P.R. 207/2010 ma con effetto differito ossia, la definitiva abrogazione è dalla data in vigore degli provvedimenti attuativi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Nel nostro caso, gli articoli 76, 79 del D.P.R. 207/2010 sono ancora in vigore.

 

L’attestazione SOA.
L’attestato di qualificazione (attestazione SOA) è regolamentato dal D.lgs. 50/2016; è un certificato che attesta l’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per poter essere ammessi ad una gara di appalto indetta da un committente di diritto pubblico; il costo complessivo per il rilascio e mantenimento dell’attestazione SOA è piuttosto elevato ed è in funzione delle categorie e classi di qualificazione. Bisogna tener presente che il possesso di questa certificazione non garantisce l’aggiudicazione di un contratto ma più semplicemente, è “IL” documento richiesto dall’ente pubblico per poter partecipare ad una gara, tutto qui.

 

Quando è prevista la perizia giurata.
L’attestazione SOA non è un bene immateriale autonomo cedibile. In altre parole, segue le sorti dell’azienda o ramo di azienda. Nel caso di cessione aziendale o di un ramo di azienda è prevista una perizia giurata, così come indica l’art. 76 comma 9 e 10 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento del codice appalti

articolo 76
Domanda di qualificazione.
Comma 9  e  10.

comma 9
“In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.”

comma 10
“Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.”

 

I professionisti che intervengono.
Nel caso di perizia giurata per attestazione SOA, bisogna seguire un preciso iter burocratico ma vediamo chi sono i professionisti che intervengono:

1). l’Avvocato
Non è obbligatorio essere assistiti da un Avvocato ma per evitare errori grossolani è bene farsi assistere; come primo intervento l’Avvocato porterà a buon fine la procedura in Tribunale per la nomina del perito; successivamente provvederà alla stipula del contratto per la cessione dell’azienda o del ramo di azienda o contratto di affitto e Vi assisterà in ogni fase senza errori, portando a buon fine le complicate procedure.

2). il Perito
In ogni tribunale esiste l’albo dei periti e il Giudice valuterà di volta in volta a chi affidare la perizia. Di regola, l’incarico è affidato a un ingegnere esperto del ramo e con specifiche competenze riguardo alla categoria SOA. In ogni caso, la perizia potrà essere affidata anche ad un architetto oppure ad un geometra.

3). il Commercialista.
In genere, tutte le imprese sono già assistite da un commercialista. Il commercialista di fiducia seguirà ogni fase in stretta collaborazione con l’Avvocato ed il Perito; Vi assisterà in merito a questioni fiscali, bilanci ed altri dati amministrativi utili per la perizia.

 

I requisiti di ordine speciale.
Le perizie per attestato SOA sono focalizzate sui requisiti di ordine speciale che sono elencati nel comma 1 dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010:

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento del codice appalti

articolo 79
Requisiti di ordine speciale.
Comma 1.

comma 1
I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.

 

Schema “tipo” di una perizia giurata per attestazione SOA.
Ogni perizia ha delle proprie caratteristiche ma si può affermare che:
1). Non esiste uno schema fisso per le perizie in merito all’attestazione SOA.
2). Nella fase iniziale, il perito dovrà analizzare una serie di dati che dovranno essere inseriti nei rispettivi gruppi indicati dall’art. 79 ”requisito di ordine speciale” del D.P.R. 207/2010.
3). L’Autorità nazionale anticorruzione non interferisce con il metodo utilizzato dal perito; tuttavia, nel valutare l’attestazione SOA si raccomanda di analizzare ogni dettaglio concreto, utile e attuale.

 

Le fasi della perizia per attestazione SOA.
Di fatto, ogni perito segue un suo percorso per definire i risultati in oggetto alla richiesta. Si possono definire quattro fasi nelle quali, si procederà nella raccolta e analisi dei dati.

 

Come valutare i propri requisiti per l’attestazione SOA.
Alcune società di attestazione SOA autorizzate offrono servizi per valutare se l’azienda possiede i requisiti di ordine speciale. Questo tipo di servizio non è a titolo gratuito. E’ possibile, in alternativa, procedere con un’autodiagnosi ma, è ovvio, bisogna essere obiettivi.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 novembre 2022

 

 

 

 

 


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