Patto di integrità

 

Provvedimenti anti corruzione

I numerosi casi di corruzione e concussione hanno spinto i legislatori a una serie di provvedimenti al fine di prevenire e contrastare questi reati. Uno di questi provvedimenti è “il patto d’integrità”.

Già nel codice dei contratti pubblici (il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016) esiste il principio della trasparenza amministrativa secondo il quale, tutti gli atti devono essere motivati e accessibili ai soggetti interessati. Sulla questione del patto d’integrità, l’Agenzia nazionale anti corruzione è intervenuta in più occasioni per chiarire alcuni dettagli; sul patto d’integrità, una delibera ANAC particolarmente interessante è la n. 1374 del 21/12/2016 che ti ho riportato in questa pagina.

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, patto d’integrità.
il Parlamento ha voluto affrontare il problema della corruzione con la legge 190 del 6 novembre 2012 dal titolo “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e sul tema del patto di integrità  è stato previsto il comma 17, articolo 1

legge 6 novembre 2012, 190
articolo 1, comma 17

“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”

Delibera ANAC, n. 1374 del 21/12/2016, “patto d’integrità”.
Sulla questione del patto d’integrità, l’Agenzia nazionale anti corruzione è intervenuta per chiarire alcuni dettagli in merito all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative al patto d’integrità. Per agevolare la tua ricerca, ti riporto il testo integrale della citata delibera:

Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016

Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016

Mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità I principi affermati dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.
Art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’appunto dell’Ufficio Regolazione Contratti Pubblici;

Considerato in fatto

Il Ministero dell’Interno ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012.

Ritenuto in diritto

Al fine di rendere il richiesto parere, appare opportuno segnalare, preliminarmente, che l’art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012 prevede espressamente che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Con riferimento alle disposizioni in tema di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità, riservandosi di esaminare la nuova disciplina del soccorso istruttorio in un apposito atto a carattere generale, ritiene che le novità apportate dal d.lgs. n. 50/2016 alla disciplina del soccorso istruttorio possano consentire di confermare quanto affermato in vigenza del D.lgs. n. 163/2006 nella determinazione n. 1/2015, recante «Criteri interpretativi in ordine alle  disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163» e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Ciò, in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico. Ne consegue, altresì, che la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono essere considerate “essenziali” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, in quanto indispensabili per la partecipazione alla gara. Tali carenze e/o irregolarità possono considerarsi, inoltre, regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in quanto: 1) il riferimento ivi contenuto anche agli “elementi” e non solo alle dichiarazioni, consente di riferire l’istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara; 2) si tratta di elementi che non afferiscono all’offerta tecnica ed economica (espressamente escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto). Si evidenzia, inoltre, che – come espressamente chiarito nell’art. 83, comma 9, del codice – «La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione».

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
– i principi affermati dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, recante «Criteri interpretativi in ordine alle  disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163» e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016, sebbene le predette delibere siano state adottate sotto il vigore del d.lgs. 163/2006;

– la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.”

(Fonte: ANAC)

 


Contenuto ed utilizzo del patto d’integrità.
Il patto di integrità è un formale impegno ad essere corretti ed onesti sotto ogni profilo e vincola le parti al principio della moralità e rispetto delle Leggi. Ogni ente può avere un suo particolare modulo da sottoscrivere che riporta le varie condizioni su questi temi. Il contenuto del documento/modulo si presenta con la formula della dichiarazione in cui il sottoscrittore si impegna in alcuni atti:
a) segnalare qualsiasi tentativo di concussione;
b) non offrire ai funzionari pubblici denaro, regali o tali promesse;
c) non intrattenere rapporti con i soggetti inquisiti per mafia;
d) segnalare eventuali atti illeciti giunti a propria conoscenza.

Di fatto, ogni ente può aggiungere qualsiasi altra condizione in merito a questi temi. In tempi successivi, nel caso di assegnazione, non ci possono essere “ripensamenti” con una richiesta di rettifica.

 

Il patto d’integrità come clausola contrattuale.
Nei contratti con la pubblica amministrazione può essere inserita una clausola denominata “patto di integrità”. Questa clausola viene evidenziata nei bandi o negli allegati di gara e si presenta come un modulo scaricabile da internet ed in alcuni casi può essere ritirato presso gli uffici dell’ente appaltante. Il modulo che riporta il “patto di integrità” deve essere:
a) letto in tutte le sue parti, senza alcuna modifica;
b) sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente;
c) allegato all’offerta insieme a tutti gli altri documenti richiesti.

Nel caso di assegnazione dell’appalto, il modulo “patto di integrità” verrà allegato nel contratto come parte integrante di esso ed inserito fra le clausole con effetti obbligatori fra le parti.

 

Validità.
Il “patto d’integrità” sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente è valido ed operante dalla data di consegna dell’offerta fino all’esito della gara e nel caso di assegnazione, fino all’estinzione di ogni obbligazione contrattuale. La validità di questo patto è accompagnato da alcune sanzioni amministrative.

 

Sanzioni.
Il mancato rispetto del “patto d’integrità” comporta l’applicazione di sanzioni, in funzione del periodo:
a) prima della stipula del contratto.
Se il modulo del patto d’integrità non è consegnato insieme all’offerta è prevista l’esclusione dalla gara. In alcuni casi può essere disposto l’incameramento della cauzione.

b) dopo la stipula del contratto.
Se il soggetto economico che si è aggiudicato la gara di appalto commette delle infrazioni al patto di integrità ci sono delle sanzioni amministrative molto onerose. Queste possono essere:
– risoluzione del contratto;
– escussione della cauzione di validità dell’offerta;
– escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
– responsabilità per il danno arrecato nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
– responsabilità per il danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del contratto, per ogni partecipante e sempre impregiudicata la prova predetta;
–  cancellazione dall’albo dei fornitori;
– esclusione dalle future gare indette dall’ente appaltante per un periodo di 5 anni.

Ogni ente può aumentare, diminuire o regolare al meglio le sanzioni di cui sopra che in ogni caso, sono indicate nel modulo e sottoscritte dal concorrente per specifica approvazione. I reati penali sono comunque perseguibili indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 novembre 2022

 

 

 


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