Cos’è e come funziona l’albo dei fornitori
Avrai sentito parlare dell’albo fornitori della pubblica amministrazione e desideri avere qualche notizia in più. Bene, sei capitato nel sito giusto perché il mio proposito è quello di fornire un riepilogo in merito alla normativa vigente.Nel settore del privato non ci sono normative analoghe all’albo fornitori della pubblica amministrazione tuttavia, molte aziende scelgono i propri fornitori dopo alcune verifiche in merito alla qualità e reputazione, in funzione di un sistema di qualità come ad esempio le norme ISO UNI EN 9001.
Uso dell’informatica.
Nel caso dell’albo dei fornitori degli enti pubblici, l’uso dell’informatica applicata ad internet ha spinto i legislatori ad aggiornare le procedure della pubblica amministrazione ed allo stato attuale si può affermare che tutti gli enti pubblici offrono servizi internet online ai cittadini ed al giorno d’oggi, è cosa normale sentir parlare di informatizzazione, trasparenza amministrativa su internet e gare telematiche. Dopo questa breve premessa, la normativa di riferimento è il decreto legislativo 50/2016 (codice degli appalti).
Il principio della trasparenza.
Il codice degli appalti ha come punto cardinale il principio della trasparenza ed i legislatori hanno promosso l’uso di internet tramite alcune norme come ad esempio, gli articoli 40 e 52 fanno esplicito riferimento all’automazione digitale delle procedure e forniscono le indicazioni per l’utilizzo di internet per la gestione delle banche dati attraverso lo scambio di informazioni fra pubbliche amministrazioni ma procediamo con ordine:
– art. 29 indica i principi in materia di trasparenza degli atti amministrativi che specifica che i provvedimenti dell’ente aggiudicatore devono essere pubblicati sul proprio sito internet;
– art. 36, questo articolo del codice si riferisce ai contratti sotto soglia e nel comma 2 si specifica che la pubblica amministrazione deve utilizzare un elenco fornitori di operatori economici qualificati, da consultare di volta in volta come nel caso di procedura negoziata e secondo il principio della equa rotazione;
– art. 38, comma 4, è una norma per gli addetti ai lavori ossia, indica i requisiti che le pubbliche amministrazioni si dovranno dotare per la qualificazione di “stazione appaltante” presso l’Autorità nazionale anti corruzione;
– l’art. 46 regola l’iter burocratico per l’affidamenti dei servizi con importo inferiore a 100.000 euro
– l’art. 58 specifica i criteri per le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
– l’art. 134 indica la procedura ad uso degli enti aggiudicatori per formare e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici.
Come si può capire, i legislatori hanno puntato molto sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione per armonizzare l’Italia con il resto dell’Unione Europea e si può affermare che il codice appalti (decreto legislativo 50/2016) ha dato molte indicazioni in tema di “mercato elettronico” che nella sostanza, è la possibilità della stazione appaltante nel procedere con autonomia nell’acquisto di servizi e beni; attraverso il mercato elettronico, la pubblica amministrazione può avere una discreta autonomia ma vige l’obbligo di rispettare il principio della rotazione e trasparenza degli atti, in conformità con le procedure codificate dalle leggi in tema di contratti pubblici.
Le norme di legge.
Esistono altre norme che nel loro insieme completano quelle del codice appalti e qui di seguito ti fornisco un breve elenco che potrà essere utile per un eventuale approfondimento da parte tua:
1) legge 4/2004, provvedimenti per favorire l’uso di internet da parte della pubblica amministrazione.
2) decreto legislativo 82/2005, questo provvedimento è conosciuto come il codice dell’amministrazione digitale; si tratta di norme che indicano le regole generali per la informatizzazione e dematerializzazione della pubblica amministrazione.
3) decreto legislativo 235/2010 (codice dell’amministrazione digitale); tramite questo provvedimento è stato aggiornato il precedente provvedimento del 2005; in particolare, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare l’informatica nella pubblica amministrazione con lo scopo di dematerializzare alcune fasi delle procedure burocratiche per ridurre le spese materiali quali ad esempio, l’acquisto di carta e gestione degli spazi ad uso archivio ma in particolare, per rendere più veloci gli iter burocratici ed organizzare una enorme banca dati nazionale ad uso di tutti gli enti pubblici (escluso i privati).
4) legge 190/2012; in questa legge si specificano le norme in tema di “obbligo di pubblicità sui siti web istituzionali” e con l’articolo 1, comma 32, si forniscono chiarimenti in tema di informazione da pubblicizzate nel caso di affidamenti da parte della pubblica amministrazione, in generale.
5) decreto legge 179/2012, conosciuto come il “decreto crescita 2.0 – ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; lo scopo di questo provvedimento è quello di tracciare le procedure necessarie per dematerializzare l’iter burocratico in materia di procedure per l’acquisizione di beni e servizi.
6) decreto legislativo 33/2013, questo è un provvedimento per il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, significativamente rubricato Amministrazione aperta” che nella sostanza, riguarda l’obbligo della pubblica amministrazione nel pubblicare ogni atto riguardante incarichi professionali e relativi vantaggi economici delle scelte.
In conclusione:
Se desideri proporre la tua candidatura a quello o questo ente pubblico di tuo interesse, adeguati al regolamento vigente e segui la procedura che di volta in volta ti verrà imposta e senza tanti problemi.
In ogni caso, devi considerare che l’utilizzo di un sistema di qualità da parte tua è un punto qualificante, oltre al possesso di una attestazione SOA nel caso di lavori. Per finire, ogni ente pubblico ha un suo albo fornitori che è aggiornato con una certa regolarità e per questo motivo, ti devi informare in merito ai termini di validità per la tua iscrizione.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2022
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