Bando di gara e lotto prestazionale
Il lotto prestazionale, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, deve essere evidenziato nel bando di gara per il motivo che da un punto di vista operativo, può essere aggiudicato con una procedura autonoma rispetto a tutto il resto dell’appalto. L’articolo 3, lettera ggggg, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) definisce il concetto di “lotto prestazionale”.
Definizione di lotto prestazionale.
La migliore definizione di lotto prestazionale è data dall’art. 3 del codice
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Art. 3
Definizioni
“1. Ai fini del presente codice si intende per:
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.”
Suddivisione in lotti prestazionali.
Gli appalti possono essere suddivisi in lotti e la norma a cui fare riferimento è l’articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Nel primo comma di questo articolo si dice che gli appalti si possono suddividere in lotti prestazionali, con riferimento all’art. 3, comma 1, lettera ggggg, del codice (vedi sopra). Per definizione del tema, risulta che il lotto deve avere uno “specifico oggetto dell’appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa”. Nel merito del lotto prestazionale, se il bando di gara prevede il frazionamento dell’appalto in lotti che si differenziano per le loro particolari caratteristiche, in questo caso è data la facoltà all’ente appaltante di aggiudicare i vari lotti tramite delle procedure autonome.
Discrezionalità degli enti appaltanti.
Nel caso di appalti suddivisi in lotti, come sopra indicato, se l’ente appaltante ha indicato nel bando di gara che per l’aggiudicazione procederà con separate ed autonome procedure di valutazione dei concorrenti, nel caso di una associazione temporanea di imprese (A.T.I.) è possibile indicare per ogni lotto una mandataria diversa. Per il motivo che all’ente appaltante è riconosciuta una discreta autonomia in merito alla suddivisione in lotti e relativi criteri di aggiudicazione, bisogna analizzare il testo del bando di gara per verificare se esistono limiti o divieti, infatti, non sempre è consentito alla A.T.I. di indicare una società mandataria diversa per ogni lotto dato in appalto.
Nel caso di procedure negoziate, l’ente appaltante è tenuto a specificare nell’invito l’esistenza di eventuali divieti o limiti nei confronti delle associazioni temporanee d’impresa come ad esempio, nominare più mandatari (uno per ogni lotto).
Nel caso in cui l’ente appaltante non pone un divieto, nel bando di gara o nell’invito alla procedura negoziata, per l’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) è possibile indicare un mandatario per ogni singolo lotto di proprio interesse.
La suddivisione in lotti.
Qui sotto ti riporto il testo integrale del citato art. 51 del codice:
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Art. 51
Suddivisione in lotti
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2022
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