Lotto funzionale codice dei contratti

 

Le norme che disciplinano il lotto funzionale

Con l’articolo 51 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di suddividere in lotti gli appalti pubblici e lo scopo principale è quello di consentire una più larga partecipazione alle gare con riferimento alle microimprese, oltre alle piccole e medie imprese. Non esistono delle preclusioni e la suddivisione in lotti è consentita per i settori ordinari e speciali. Le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali o in lotti prestazionali anche in funzione del tipo di prestazione contrattuale, se si tratta di settori ordinari o speciali.

 

Le definizioni tecniche.
Le definizioni di “lotto funzionale” e “lotto prestazionale” sono scritte nel codice dei contratti, articolo 3, comma 1, (lettera qq, lettera ggggg), di cui sotto:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui  progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne  funzionalita’,  fruibilita’ e fattibilita’ indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed  autonoma  procedura,  definito  su base qualitativa,  in conformita’ alle varie categorie e specializzazioni  presenti o in  conformita’  alle diverse  fasi successive del progetto.”

 

Le modalità per la presentazione delle offerte.
Dopo aver suddiviso l’oggetto del contratto di appalto in lotti, nel bando di gara o nella lettera di invito ai partecipanti selezionati, le stazioni appaltanti devono specificare le modalità per la presentazione delle offerte come ad esempio, se è possibile presentate l’offerta per un solo lotto, per due o più lotti oppure, se è possibile presentare un’unica offerta per tutti i lotti. L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) svolge un compito di vigilanza in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 51 del codice ed in particolare, sul divieto di suddividere l’oggetto dell’intero appalto in lotti al solo scopo di eludere l’applicazione del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Qui sotto ti riporto il testo del predetto articolo 51 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 51
(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita’ alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilita’ di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche’ di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi’, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta’ di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresi’, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonche’ le modalita’ mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  15 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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