Lotti funzionali significato

 

Cosa sono i lotti funzionali

“Lotti funzionali”, il significato di questa frase è correlato all’articolo 51 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici). L’articolo 51 del codice consente la suddivisione in lotti di un appalto e lo scopo è quello di agevolare la partecipazione delle microimprese, in particolare, oltre alle piccole e medie imprese alle gare di appalto lavori, servizi e forniture. Non esistono delle preclusioni e la suddivisione in lotti è consentita per i settori ordinari e speciali.

 

Utilizzo dei lotti funzionali.
Dunque, le stazioni appaltanti possono suddividere gli appalti in lotti funzionali tenendo in considerazione anche il tipo di prestazione contrattuale, se si tratta di settori ordinari o speciali.

La definizione di “lotto funzionale” è scritta nel codice dei contratti, articolo 3, comma 1, lettera qq) :

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui  progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne  funzionalita’,  fruibilita’ e fattibilita’ indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;”

 

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Dopo aver suddiviso l’oggetto del contratto di appalto in lotti funzionali, nel bando di gara bisognerà specificare le modalità per la partecipazione alla gara, se è possibile presentate l’offerta per un solo lotto, per due o più lotti oppure, se è possibile presentare un’unica offerta per tutti i lotti. Con il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 sono stati rafforzati i poteri di intervento e vigilanza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e sulle questione dei “lotti funzionali” non si escludono futuri pronunce in merito al divieto di suddividere l’oggetto dell’appalto in lotti al fine di aggirare le norme del codice appalti. In conclusione, poiché il significato di “lotto funzionale” è collegato all’articolo 51 del D.lgs. 50/2016, ti ho trascritto il testo della norma “suddivisione in lotti”, per ogni tua deduzione:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 51
(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita’ alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilita’ di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche’ di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

2.  stazioni appaltanti indicano, altresi’, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta’ di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresi’, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonche’ le modalita’ mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  15 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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