Limiti e requisiti economici delle ATI

 

Capacità economica e finanziaria delle A.T.I.

Le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.) hanno come principale scopo la partecipazione nelle gare di appalto. Come ogni associazione di natura economica, i motivi che uniscono i vari soggetti sono la capacità di offrire una maggiore qualità e garanzia di efficienza. Le norme cui fare riferimento sono gli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici).

 

Limiti di partecipazione.
Non è raro che un’impresa associata in una A.T.I. che concorre in una gara per l’aggiudicazione di un appalto si chieda:
– è possibile presentare una propria e autonoma offerta nella stessa gara?

– RISPOSTA: NO, è vietato dall’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici.

Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi  ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di  inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.”

 

Capacità economico-finanziaria.
Tutte le imprese associate possono cumulare i rispettivi importi di fatturato allo scopo di ottenere il requisito di capacità economico-finanziario richiesto dalla stazione appaltante. Le norme del decreto legislativo 50/2016 consentono di cumulare gli importi di fatturato di ciascun associato e questo consente di avere maggiori possibilità di essere ammessi come concorrenti partecipanti alle gare di appalto. La stazione appaltante ha una discreta autonomia e può stabilire che i singoli associati debbano comunque avere determinati requisiti minimi. In particolare, le verifiche dell’ente pubblico committente si concentrano sui requisiti dei soggetti associati come ad esempio, al mandatario (società capo gruppo) si chiede di possedere i requisiti tecnici e capacità economico-finanziara con una posizione di maggioranza rispetto a tutti gli altri soggetti del raggruppamento e motivi di esclusione. I dettagli operativi che bisogna controllare sono scritti nel bando di gara e sono meglio specificati nel disciplinare, quindi, per questo motivo, prima di consegnare la propria offerta bisogna fare una verifica in merito ai propri requisiti.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


A.T.I.  e  R.T.I

A.T.I. di tipo orizzontale

A.T.I. – Agenzia delle entrate R.M. 9/782/1983

A.T.I. – aspetti fiscali


* * *

 

A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  15 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *