ISO 14001 sui criteri ambientali minimi

 

Il possesso delle certificazioni di qualità

Non è raro che nelle gare di appalto sia chiesto ai concorrenti di documentare il possesso delle certificazioni di qualità che in funzione dell’oggetto contrattuale, possono essere UNI EN ISO 9001, 14001, 18001. In questi casi, i soggetti economici interessati nel presentare una propria offerta credono che si tratti di un fattore premiante, nei punteggi di valutazione, e non considerano la richiesta come una limitazione che può determinare l’esclusione. Sulla questione, nei bandi di gara le stazioni appaltanti non hanno l’obbligo di menzionare il riferimento legislativo in merito alle predette certificazioni e così, quando si pone l’obbligo della ISO 14001 per lavori di costruzione ad esempio, i titolari d’impresa che non possiedono la certificazione e non si aggiornano in merito alle novità legislative sono in difficoltà. La norma cui fare riferimento è il decreto ministeriale 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

D.M. 11/1/2017 del Ministero dell’ambiente.
Riprendiamo l’esempio fatto in premessa per i lavori di costruzione; secondo l’interpretazione letterale del predetto D.M. 11/1/2017, allegato 2, la stazione appaltante può escludere il concorrente che non sia in possesso della ISO 14001. Questo decreto, emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017. Se interessato ad avere una copia di questo decreto, vai sul sito della gazzetta ufficiale:

www.gazzettaufficiale.it

Entrato nel sito, clicca su “elenco delle Gazzette Ufficiali (solo formato testuale) per anno di pubblicazione” e seleziona la pubblicazione n. 23 del 28/1/2017, quindi, scarica la pagina riguardante il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 11 gennaio 2017, dal titolo “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.”

 

Criteri ambientali minimi (CAM).
Nell’ambito del decreto legislativo 50/2016, codice dei contratti pubblici, in alcuni casi, come ad esempio per i lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici, bisogna fare riferimento ai cosiddetti CAM, acronimo di Criteri Ambientali Minimi. Queste ultime norme non sono di facile interpretazione ed in alcuni casi rappresentano un vero ostacolo nella realizzazione di opere. In realtà, il decreto ministeriale del 11/1/2017 in oggetto riguarda altri settori come gli arredi e prodotti tessili. Qui sotto riporto gli articoli 1 e 2 del D.M., che introducono gli allegati 1, 2 e 3, pubblicati sulla G.U. 23 del 28/1/2017:

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli  arredi  per  interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
(GU n.23 del 28-1-2017)

Art. 1 – Adozione dei criteri ambientali minimi.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008, sono adottati i  criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, di prodotti/servizi di seguito indicati per la:

«Fornitura e il servizio di noleggio di arredi per  interni» (allegato 1);
«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici  pubblici» (allegato 2);
«Forniture di prodotti tessili» (allegato 3),

che sostituiscono rispettivamente:
Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per  l’acquisto  di  arredi per  ufficio»  del  decreto ministeriale del 22  febbraio   2011 (Supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta ufficiale  n.  64  del  19 marzo 2011);

Allegato «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e  per  la progettazione e gestione  del cantiere» del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015  (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) e Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per  l’acquisto  dei   serramenti   esterni»   del   decreto ministeriale del 25 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  21 settembre 2011);

Allegato 1 «Criteri ambientali  minimi per l’acquisto  di prodotti tessili» del  decreto  ministeriale del 22  febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n.  64  del 19 marzo 2011).

Art. 2 – Modifiche.

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati, laddove opportuno, in base all’eventuale innovazione tecnologica,  all’evoluzione del mercato di   riferimento nonché ai risultati derivanti dall’applicazione del presente documento.

___________

Cenni sull’allegato 2 in tema di edilizia e CAM.

Selezione dei canditati.
Vale la pena soffermare l’attenzione sull’allegato 2 in tema di “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servzi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Al punto 2.1.1. “Sistemi di gestione ambientale” :

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

“2.1.1 – Sistemi di gestione ambientale.
L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: L’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 c. 9 e c. 11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere;
sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
preparazione alle emergenze ambientali e risposta.”

 

Cenni sulla certificazione.
L’allegato 2 di cui sopra prosegue con molte altre indicazioni ma dal tenore del punto 2.1.1., le imprese devono: “essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.”

 

Altri elementi.
Proseguendo in tema di edilizia e CAM, nel D.M. sono indicati i criteri generali che devono essere valutati in materia di condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani ed altri fattori:

– Progettista, se accreditato da un organismo di certificazione energetico ambientale degli edifici, in conformità alla norma ISO/IEC 17024, si potranno attribuire criteri premianti alla proposta tecnica.

– Varianti, se l’affidamento dei lavori e la progettazione sono due fasi separate, nei documenti di gara deve esser specificato che le eventuali varianti saranno prese in considerazione solo se giudicate migliorative.

– Studio di fattibilità, nel caso di nuova costruzione si deve valutare se esiste la possibilità di ricuperare edifici già esistenti oppure, riutilizzo di aree dismesse e, se necessario, operare con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a propria disposizione con delle varianti che consentano di portare a termine l’intervento programmato.

– Risparmi energetici, l’indice di prestazione energetica per le nuove costruzioni dovrà rientrare nella classe A3. In quest’ottica, si chiede che il progetto preveda un effettivo risparmio in termini di consumo idrico, illuminazione per la quale saranno preferite approvvigionamenti da fonti rinnovabili.

– Paesaggio, il progetto dovrà rispettare il paesaggio, prevedere interventi di valorizzazione e sistemazione delle aree verdi, la costruzione dovrà garantire il mantenimento della permeabilità dei suoli.

– Materie prime rinnovabili, nella fase di verifica bisogna valutare se il progetto tiene conto di usare materiali rinnovabili. In particolare, l’assenza di sostanza dannose per l’ambiente è un requisito richiesto.

 

Altri elementi da valutare.
Altri elementi da valutare sono i componenti edilizi; questi devono garantire la  possibilità che al termine del ciclo vita, potranno essere demoliti in modo selettivo ed essere riciclabili o comunque riutilizzabili. Questo significa che nel cantiere, con esclusione degli scavi, ci deve essere una quota non inferiore al 70%, in peso, dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla demolizione e rimozione degli edifici, da destinare alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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