Irregolarità del DURC

 

A cosa serve il D.U.R.C.

Il D.U.R.C., acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, attesta che un datore di lavoro ha versato i contributi a favore di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (per le imprese del settore edile) in merito ai propri dipendenti.
Lo scopo di questo documento è quello di contrastare il lavoro nero e l’evasione contributiva infatti, la procedura ha permesso la creazione di una banca dati nazionale dove ogni soggetto economico, tenuto ai versamenti contributivi, è registrato. Nel concreto, questo documento è un requisito di carattere generale obbligatorio per poter stipulare un qualsiasi contratto o convenzione con la Pubblica Amministrazione. Gli effetti di una irregolarità certificata dal D.U.R.C. è motivo di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi ma non solo, al soggetto che risulta essere  irregolare non possono essere affidati incarichi in subappalto.

 

Sulla questione delle irregolarità.
In alcuni casi si possono verificare dei disguidi amministrativi in fase di versamento dei contributi che possono essere definiti come “errori di lieve entità”. Nel corso del tempo ci sono stati numerosi ricorsi contro le decisioni di esclusione con la motivazione, da parte dei ricorrenti, che le irregolarità erano dovuti ad errori commessi dagli enti previdenziali o dagli stessi imprenditori nel digitare i codici e non per omesso versamento. Su questi argomenti oggetto di ricorsi  si sono sviluppati due orientamenti:

– alcuni ritenevano che il ricorso sulle presunte irregolarità del D.U.R.C. la competenza era del tribunale civile;
– per altri, la competenza era dei giudici amministrativi.

Differenza non da poco sia per i costi sia per i tempi di attesa e solo in data 25 maggio 2016 è stata chiarita la questione. Nel dettaglio, è stata depositata una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 10 del 2016) secondo la quale, la competenza è dei giudici amministrativi:

– Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.);
–  Consiglio di Stato.

La questione della predetta sentenza aveva come oggetto l’esclusione da una gara di appalto di un soggetto che, secondo la commissione esaminatrice di un ente appaltante, era in una posizione irregolare in merito ai versamenti contributivi (D.U.R.C.). Nel merito, il Consiglio di Stato ha ribadito che la stazione appaltante deve offrire al partecipante della gara la possibilità di un chiarimento sulle irregolarità del D.U.R.C., prima di procedere ad una sua esclusione. Questo chiarimento fra le parti è indicato dal decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito con modifiche dalla legge 98 del 9 agosto 2013 (è il famoso “decreto del fare”) e più esattamente, se esistono divergenze fra l’autocertificazione e le verifiche è bene prevedere l’invito a regolarizzare la posizione irregolare entro 15 giorni con l’ente previdenziale. Se alla scadenza del termine la situazione rimane immutata si può procedere con l’esclusione, motivando i dettagli della decisione.

 


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 cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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