Il costo del lavoro negli appalti

 

Quando si può essere esclusioni da una gara

Il codice dei contratti pubblici riconosce alle stazioni appaltanti il potere di controllo nel merito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sotto questo profilo, si può comprendere il testo dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici. Su questo tema, in più occasioni ci sono stati contrasti fra gli operatori economici e le stazioni appaltanti. In una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, la n. 348 dell’udienza 7/10/2020, pubblicata il 12/10/2020, si stabilisce che l’operatore economico che partecipa a una gara di appalto deve indicare il costo complessivo del lavoro, compreso la parte in subappalto.

 

Un richiamo alle norme del codice.
La norma di riferimento è l’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale  e  degli  affidamenti  ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di  quanto  previsto  all’articolo 97, comma 5, lettera d).

 

Esclusione dalla gara di appalto.
Se il concorrente non indica il costo complessivo del lavoro, compreso il costo del lavoro previsto in subappalto, può essere escluso dalla gara di appalto?   La risposta è: SI.

Cosa significa? Che il concorrente di una gara deve fare molta attenzione nell’indicare il costo complessivo cioè:
– il costo del lavoro riguardante la propria impresa;
– il costo del lavoro in subappalto.

Ci devono essere dati ben precisi, in modo che la stazione appaltante abbia la possibilità di valutare se il concorrente offre adeguate risorse per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori, anche per la parte in subappalto.

Da un punto di vista formale dell’offerta, il concorrente deve stilare un quadro riepilogativo con una nota esplicativa dell’intero ciclo delle ore lavorate, costi e relativi oneri per la sicurezza dei lavoratori.

 

L’importanza degli oneri del lavoro e sicurezza.
Nel mese di ottobre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha esaminato il ricorso presentato da una società che lamentava di essere stata esclusa da una gara di appalto. La questione, in altre parole, è che la società ricorrente era stata esclusa dalla gara di appalto per aver presentato un’offerta, giudicata dal Responsabile Unico della Procedura, come “anormalmente bassa”. L’esclusione si basava sul fatto che le ore previste per lo svolgimento dei lavori, indicate nell’offerta tecnica, non corrispondevano con le ore dichiarate nell’offerta economica. Questa differenza trovò giustificazione nel fatto che la componente del subappalto era stata omessa. Inoltre, non erano stati indicati i valori relativi al costo della sicurezza.

 

Giurisprudenza amministrativa.
Nel caso in esame, il contenzioso fra l’impresa esclusa dalla gara di appalto e il Comune, esaminato dal Tribunale Amministrativo Friulano, ha riguardato diversi aspetti che, nel loro insieme, hanno validato la procedura di esclusione.

In altre parole, i Giudici Amministrativi hanno dato ragione al Comune. La norma cui far riferimento è l’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 (vedi sopra). Il Comune non ha fatto altro che verificare i costi della manodopera e nel caso di evidenti anomalie, ha il diritto di procedere con l’esclusione.

 

Orientamento della giurisprudenza amministrativa.
La sentenza n. 348 dell’udienza 7/10/2020, T.A.R. del Friuli Venezia Giulia,  non fa altro che confermare l’orientamento secondo il quale:

“il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta”.

 

Dove trovo il testo delle sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia?
La sentenza integrale è disponibile su questo sito web istituzionale:

Giustizia amministrativa
– Consiglio di Stato –
Tribunali amministrativi regionali

Per agevolare la Vostra ricerca, indichiamo il link del portale:

 

Giustizia amministrativa
Provvedimenti TAR Friuli Venezia Giulia

Istruzioni per l’uso.

Entrati nel sito, in altro a sinistra digita l’anno 2020 e il numero della sentenza (348) e clicca su “cerca”; nella successiva immagine, clicca per conferma nella colonna “numero provvedimento” e clicca su “visualizza”, in basso. In questo modo, Vi apparirà la sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 348 udienza 7/10/2020, pubblicata il 12/10/2020, pronta per essere scaricata a gratis.

 

In conclusione:
sulla base della citata sentenza 348/2020 T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, se il concorrente non indica in modo distinto il costo del lavoro e sicurezza interno e in subappalto, la stazione appaltante può procedere con l’esclusione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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