Fideiussione intermediari autorizzati

 

Chi può rilasciare una fideiussione

Nel settore dei contratti pubblici è obbligatorio prestare delle cauzioni tramite una fideiussione, con riferimento agli art. 93 e 103 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Queste fideiussioni devono essere rilasciate da soggetti economici autorizzati ed il non rispetto di questa indicazione pregiudica la partecipazione alla gara o alla stipula del contratto.
A norma degli art. 93 e 103 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, la cauzione è obbligatoria e questa si perfeziona tramite una fideiussione rilasciata da banche o da compagnie di assicurazione che operano in questo ramo. Oltre a questi due soggetti economici, con il decreto legislativo 50/2016 (codice degli appalti) è citato un terzo soggetto: l’intermediario autorizzato.

 

Gli intermediari autorizzati e ruolo della Banca d’Italia.
L’autorità anticorruzione (A.N.AC.), su interpellanza degli enti appaltanti, ha avviato un monitoraggio sul fenomeno delle cosiddette “fideiussioni low cost” rilasciate da organizzazioni finanziarie appositamente costituite. La caratteristica delle “fideiussioni low cost” è quella che vengono rilasciate in modo allegro a tutti i richiedenti ed a costi irrisori, con il risultato che nel caso di irregolarità da parte del concorrente non garantiscono l’escussione della somma dovuta a garanzia dell’offerta o del contratto.

 

Il fideiussore.
In merito alla figura del fideiussore possiamo fare riferimento all’articolo 1936 del codice civile:

codice civile

art. 1936
nozione

“E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”

 

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
La possibilità dell’operatore economico di rivolgersi ad un intermediario autorizzato (il fideiussore) per il rilascio delle fideiussioni è indicato nell’art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016:

Art. 93 – (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore puo’ essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”

 

Dal testo unico bancario.
Come si può leggere nell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, l’intermediario finanziario deve essere iscritto “nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,”. Il richiamato decreto legislativo 385/1993 è conosciuto come il “testo unico bancario” (T.U.B.) e bisogna aggiungere che gli operatori del settore richiamano anche l’art. 107, oltre al 106. Per capire questi linguaggi criptici per “addetti ai lavori” bisogna leggere il testo di legge.

Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
(G.U. 230 del 30/9/1993.  suppl. ord. n. 92)
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

art. 106 – albo degli intermediari finanziari

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservata agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonchè attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

Il Ministero del’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.”

art. 107 – autorizzazione

1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui al comma 1 e 2 dell’art. 106.

La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonchè di decadenza, quando l’intermediario autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.”

 

Albo unico degli intermediari finanziari.
Con l’art. 106 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) si riconosce il ruolo di intermediario finanziario a tutti coloro che sono iscritti in un’albo mantenuto dalla Banca d’Italia. Con il decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 è stato istituito l’albo unico degli intermediari finanziari autorizzati ad esercitare l’attività, nei confronti del pubblico, di concessione di finanziamenti sotto una qualsiasi forma. Per la tenuta dell’albo unico, la competenza rimane della Banca d’Italia che svolge un compito di vigilanza.

 

Verifiche e consultazione di albi ed elenchi.
L’albo degli intermediari è pubblico e tutti gli interessati possono effettuare una verifica sugli iscritti. Per verificare se la società “Tiziocaio SpA” è iscritta nell’albo unico degli intermediari autorizzati, ai sensi dell’art. 106 Testo unico bancario  (del D.lgs. 385/1993), bisogna collegarsi con il sito della Banca d’Italia :

– digitare    www.bancaditalia.it
– nel riquadro per la ricerca, digitare “albi ed elenchi”;
– poi, seguite il percorso “albi ed elenchi di vigilanza”;
–  apparirà una scheda da compilare con i dati dell’intermediario;
– la banca dati Vi dirà se l’intermediario è iscritto all’albo.

Gli intermediari finanziari seri indicano i propri dati su tutti i documenti o nel loro sito internet, per consentire una verifica presso la Banca d’Italia, ed una eventuale omissione è già un segnale negativo che deve far riflettere.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 novembre 2022

 

 

 

 

 


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