Cos’è la fideiussione
La fideiussione è un contratto previsto dal codice civile ed è utile conoscere alcuni dettagli per evitare spiacevoli equivoci per il motivo che nelle gare di appalto è richiesta l’esplicita rinuncia al beneficio dell’art. 1944 e decorrenza termini di cui all’art. 1957 del codice civile. Nel settore dei contratti pubblici si dice, “la cauzione viene prestata a beneficio dell’ente appaltante con una fideiussione rilasciata da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un intermediario autorizzato”, con riferimento agli art. 93 e 103 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Fideiussione e cauzione nei contratti pubblici.
Più in generale, la fideiussione è un contratto previsto dal codice civile ed è utile conoscere alcuni dettagli per evitare spiacevoli equivoci con la pubblica amministrazione. Nei contratti di appalto per lavori, forniture o servizi, sono richieste delle cauzioni così come indicano gli articoli 93 e 103 del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Le cauzioni si perfezionano con delle fideiussioni che vengono rilasciate, in genere, da banche ed assicurazioni. A questi due soggetti si aggiungono anche gli intermediari autorizzati ai sensi dell’articolo 106 del testo unico bancario. Nel caso dei contratti pubblici, l’articolo 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016 indica la categorie dei soggetti economici preposti per il rilascio delle fideiussioni.
Disposizioni generali.
Della fideiussione bisogna conoscere gli aspetti generali che sono:
codice civile
art. 1936
nozione.
“E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”
art. 1937
manifestazione di volontà.
“La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.”
art. 1938
fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
“La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito.”
art. 1939
validità della fideiussione.
“La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.”
art. 1940
fideiussore del fideiussore.
“La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.”
art. 1941
limiti della fideiussione.
“La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.”
art. 1942
estensione della fideiussione.
“Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonchè alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
art. 1943
obbligazione di prestare fideiussione.
“Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.”
Rapporti tra creditore e fideiussore.
Con le norme di cui sopra abbiamo visto quali sono gli aspetti generali che caratterizzano una fideiussione ma, a questo punto, è necessario capire il rapporto fra creditore, ossia l’ente appaltante o committente, ed il fideiussore, ossia l’istituto che rilascia la fideiussione.
codice civile
art. 1944
obbligazione del fideiussore.
“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.”
art. 1945
eccezioni opponibili dal fideiussore.
Il fideiussore può opporre contro il debitore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.”
art. 1946
fideiussione prestata da più persone.
“Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.”
art. 1947
beneficio della divisione.
“Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.”
art. 1948
obbligazione del fideiussore del fideiussore.
“Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perchè incapaci.”
Rapporti tra fideiussore e debitore principale.
Visti gli aspetti del rapporto fra creditore (l’ente appaltante) ed il fideiussore (l’istituto che rilascia la fideiussione), è necessario analizzare quali rapporti sorgono tra il fideiussore ed il debitore principale (nel caso di appalti, il debitore è l’operatore economico.
codice civile
art. 1949
surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
“Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.”
art. 1950
regresso contro il debitore principale.
“Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre, ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.”
art. 1951
regresso contro più debitori principali.
“Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.”
art. 1952
divieto di agire contro il debitore principale.
“Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.”
art. 1953
rilievo del fideiussore.
“Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perchè questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei seguenti casi:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purchè essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Un caso particolare.
Un caso del tutto particolare si verifica quando esistono dei rapporti tra più fideiussori, così come prevede l’art. 1954 del codice :
codice civile
art. 1954
regresso contro gli altri fideiussori.
“Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.”
Estinzione della fideiussione.
Visti i rapporti fra creditore e fideiussore, fideiussore e debitore, è importante capire quando si estingue una fideiussione. Bisogna premettere che nei rapporti con l’ente appaltante ciò che conta sono le clausole pubblicate nel bando di gara e le norme del decreto legislativo 163/2006 (codice dei contratti). In ogni caso, è necessario conoscere i dettami del codice civile in merito all’estinzione della fideiussione.
codice civile
art. 1955
liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
“La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.”
art. 1956
liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
“Il fideiussore per una obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.”
art. 1957
scadenza dell’obbligazione principale.
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2022
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