Cos’è il documento D.U.V.R.I.
D.U.V.R.I. è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ed è previsto dal “Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro”, il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, articolo 26. Lo scopo del DUVRI è di ridurre i rischi per i lavoratori che possono sorgere quando ci sono diverse lavorazioni per opere e servizi, con diversi datori di lavoro. Si tratta di un documento che deve essere compilato dal committente e contiene le disposizioni che le imprese sono tenute a rispettare nel corso delle varie attività previste dal contratto di appalto; le disposizioni contenute nel DUVRI devono essere rispettate anche dai lavoratori autonomi che partecipano a vario titolo nelle fasi del contratto.
Le disposizioni di legge.
Prima di tutto, è utile analizzare il testo della norma che introduce il DUVRI, (gazzetta ufficiale 101 del 30 aprile 2008, suppl. ord. 108):
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.)
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Caratteristiche principali del documento DUVRI.
Dal testo di legge, il committente ha l’onere di valutare le situazioni di criticità per l’esecuzione del contratto e, con l’ausilio dell’appaltatore, individua le contromisure per eliminarle. Il risultato di queste valutazioni danno origine al documento DUVRI, che deve essere redatto dal committente sotto la sua responsabilità. Nella fase per la valutazione dei rischi, la locuzione “rischi interferenziali” indica tutte le circostanze che potrebbero creare una situazione di pericolo causate dal contatto fra diverse organizzazioni del lavoro, di varie imprese impegnate nel portare a termine il contratto di appalto, ognuna per la propria competenza. Nella stesura del documento DUVRI è necessario fare distinzione fra i rischi interferenziali diretti che si distinguono per la presenza di imprese e lavoratori autonomi nello stesso tempo e luogo ed i rischi interferenziali indiretti i quali, si possono verificare quando imprese e lavoratori autonomi operano in tempi diversi. Fatta questa prima analisi, si procede con l’analisi delle possibili misure di sicurezza e non si esclude di possibilità di organizzare le lavorazioni con uno sfasamento dei tempi al fine di ridurre il rischio di incidenti.
La compilazione del documento DUVRI.
Il documento DUVRI deve essere compilato da persone esperte poiché da esso dipende la sicurezza dei lavoratori; è un documento prettamente tecnico per “addetti ai lavori” che deve essere allegato al contratto di appalto di cui è parte integrante ed in particolare, il responsabile incaricato deve fare attenzione che siano rispettati alcuni dettagli:
1) il DUVRI deve avere:
– una data certa;
– la relazione con la valutazione di tutti i rischi;
– misure di prevenzione, protezione e dispositivi adottati;
– programma di attuazione nel tempo dei livelli di sicurezza;
2) altri dettagli:
– sottoscrizione per accettazione dall’esecutore;
– sottoscrizione per accettazione del responsabile della sicurezza;
– attestazione di consegna del DUVRI al medico competente;
– elenco dei nomi del datore di lavoro e responsabile della sicurezza;
– elenco dei nomi del medico e del rappresentante dei lavoratori.
Come si può capire, questo documento è cruciale per stabilire le eventuali responsabilità nel caso di incidenti sul lavoro, quindi, l’errore è quello di redigere il DUVRI in forma generica e approssimativa; al contrario, bisogna fare attenzione che sia redatto sulla base dei rischi collegati sia al tipo di opera o servizio che ai luoghi indicati dal committente; in genere, il documento DUVRI prevede una periodica rielaborazione in funzione dell’avanzamento dei lavori. In funzione delle responsabilità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, la redazione del documento non valuta il rischio che normalmente rientra nel tipo di attività dell’appaltatore, ma considera i rischi che si potrebbero verificare nei luoghi indicati dal committente, occupati dall’appaltatore nel corso delle attività previste dal contratto di appalto.
Casi particolari.
a) quando il DUVRI non è previsto.
Il documento DUVRI non è previsto in alcune particolari situazioni secondo le quali, non risultano interferenze nelle varie fasi dei lavori o servizi; in questo caso è necessario predisporre una relazione con apposita attestazione.
Altri casi nei quali non è previsto il documento in esame, sono:
– i servizi che abbiano natura intellettuale;
– le forniture di materiale o attrezzature;
– i lavori o servizi di breve durata non superiore a 2 giorni, se non sussistono situazioni pericolose per i lavoratori.
b) obbligo tassativo.
Il documenti D.U.V.R.I. è comunque obbligatorio, anche per periodi inferiori a 2 giorni, in questi casi:
– se l’attività prevista dal contratto di appalto comporta rischi per la presenza di agenti pericolosi ritenuti cancerogeni;
– la presenza di sostanze biologiche pericolose, atmosfere esplosive;
– la presenza, più in generale, di tutte quelle sostanze dannose per la salute.
c) altre situazioni particolari di esclusione.
L’esclusione è prevista anche per i lavori che prevedono il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (P.S.C.) del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 (titolo IV), per i contratti affidati a singola impresa obbligata a presentare il “Piano Sostitutivo di Sicurezza” (P.S.S.); nello specifico, il “Piano Sostitutivo di Sicurezza” (P.S.S.) riporta i contenuti del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (P.S.C.) con esclusione dei costi della sicurezza ed è integrato con gli elementi del “Piano Operativo di Sicurezza” (P.O.S.).
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 09 novembre 2022
* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *