Disciplinare di gara

 

Cos’è il disciplinare di gara

Tutti gli appalti prevedono un disciplinare di gara che viene pubblicato sul sito internet del committente. Quindi, la prima cosa che devi fare è collegarti al sito del committente, scaricare il disciplinare e dedicare il tempo necessario per la sua lettura.
Tieni presente che il disciplinare di cui sopra è normalmente allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando medesimo, indica le modalità di partecipazione alla gara e tipo di procedura. In particolare, il disciplinare contiene le norme in merito alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione, come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto.

 

I documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.

Tutti questi documenti li puoi trovare pubblicati sul sito internet del committente che potrai scaricare a gratis sul tuo computer.

 

Il caso dell’affidamento con procedura aperta.
Nell’esempio di affidamento con procedura aperta, devi verificare se vale il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60, e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La gara potrà prevedere che i corrispettivi di aggiudicazione della procedura potranno rimanere fissi per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del codice appalti (D.lgs. 50/2016). Oltre alle norme del codice appalti devi fare attenzione alle clausole contrattuali aggiuntive specificate nel disciplinare; in alcuni casi queste clausole sono richiamate nel disciplinare con riferimento al capitolato speciale d’appalto dove si rimanda per ogni dettaglio.
Il “chi sei?” verrà richiesto come elemento essenziale per poter partecipare alla gara di appalto.

 

Casi di esclusione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione indicate nell’art. 80 del codice appalti;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s. m. ed i.;
c) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi al divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

 

Clausole di carattere generale.
Esistono altre clausole di carattere generale che devi valutare di volta in volta come ad esempio:

1) agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016);

2) nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara (ai sensi dell’art. 45, comma 2 – lettere b, c – e l’art. 48,comma 7,del D.lgs. 50/2016).

Ci possono essere altri divieti o limitazioni previsti dal disciplinare, ma in linea di massima sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall’art. 45 del codice appalti. Tieni presente che il committente può chiedere il possesso di altri eventuali requisiti ma in quest’ultimo caso, il committente dovrà specificare in un paragrafo del disciplinare ogni dettaglio utile e ti suggerisco di non ignorare queste eventualità. Leggi tutto e con molta attenzione.

 

Eventuale obbligo di presa visione.
Tieni presente che il disciplinare potrebbe indicare l’obbligo di presa visione dei documenti progettuali e dei luoghi per l’esecuzione dei lavori o servizi previsti dal contratto di appalto. In questi casi, il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

 

La questione dei pagamenti.
Non ti dico nulla in merito al problema dei crediti da ricuperare ma se decidi di lavorare per la Pubblica Amministrazione devi mettere in conto il ritardo cronico dei pagamenti. La Pubblica Amministrazione garantisce che il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. Di fatto, la realtà è diversa. Inoltre, il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  08 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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