Dichiarazione sostitutiva

 

A cosa serve la dichiarazione sostitutiva

Se partecipi a una gara di appalto, devi consegnare tutti i documenti richiesti dall’ente appaltante, insieme all’offerta vera e propria.  In sostanza, bisogna fornire la prova di possedere i requisiti necessari per portare a buon fine il contratto, oggetto di gara. Alcuni di questi documenti possono essere dichiarati dal diretto interessato. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, una materia regolamentata dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001).

 

Elementi generali riguardanti la dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva è in forma scritta. Il soggetto può autocertificare stati, fatti, qualità personali propri o riferiti ad altri soggetti di cui il richiedente abbia conoscenza diretta, nei limiti consentiti dalla legge. La dichiarazione sostitutiva può essere utilizzato da tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, dagli amministratori di persone giuridiche, società di persone, enti ed associazioni con sede in Italia. Anche i cittadini extra comunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva ma con alcuni limiti. Ad esempio, devono essere in Italia con un regolare permesso di soggiorno e la dichiarazione deve riguardare dati e fatti che possono essere attestati dall’Amministrazione Pubblica o previsti da convenzioni internazionali. Non possono essere sostituiti con una dichiarazione i certificati medici, sanitari e veterinari; certificati di originalità o conformità CE; marchi e brevetti.

 

Quando si utilizza.
La dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici. Un particolare utilizzo è in funzione delle norme antimafia previste dal decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011 art. 67. La mancata accettazione di questo documento o la richiesta di produrre in ogni caso certificazioni o atti notori autenticati costituisce una violazione dei doveri d’ufficio per la pubblica amministrazione.
In genere, la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi consegnano alle persone richiedenti un modulo prestampato molto semplice da compilare.

 

Moduli prestampati a propria disposizione.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità temporanea degli atti amministrativi che sostituisce. L’art. 48 del DPR 445/2000, prevede che l’Amministrazione Pubblica metta a disposizione i moduli prestampati in bianco.

Infatti, nella documentazione di gara per appalti, troverete sempre i moduli da usare per le varie dichiarazioni sostitutive. Vale a dire, che non Vi dovete preoccupare, limitatevi a ritirate il modulo e compilate la parti in bianco.

 

Consegna e sottoscrizione della dichiarazione.
La dichiarazione sostitutiva può essere consegnata direttamente al funzionario preposto oppure, tramite posta, telefax, e-mail con firma digitale o posta elettronica certificata o consegnata da una terza persona incaricata. Come prevede l’art. 38 D.P.R. 445/2000, se la dichiarazione è consegnata di persona, bisogna esibire la carta d’identità e firmare alla presenza del Funzionario che prende in carico la documentazione. Se la dichiarazione è spedita all’ufficio competente via fax, posta o consegnata tramite una persona incaricata, alla dichiarazione sostitutiva bisogna allegare una fotocopia della carta d’identità, in carta semplice.

 

Controlli.
Per tutto ciò che si dichiara, l’art. 71 del DPR 445/2000 prevede controlli da parte della Pubblica Amministrazione che riceve il documento. Nel senso che le amministrazioni sono tenute a effettuare verifiche, anche a campione, senza alcuna limitazione e come ritiene più opportuno. Ad esempio, nel caso di controlli per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, per le gare di appalto, l’ente appaltante potrà consultare direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante. Se dai controlli risultano delle irregolarità formali che non sono da considerare “dichiarazione falsa”, l’iter prevede di notificare all’interessato che “dai controlli risultano irregolarità”, quindi, si concede un termine entro il quale il soggetto deve procedere alla regolarizzazione. Se l’irregolarità persiste, il procedimento della domanda non avrà seguito e nel caso di gara di appalto, si procede con l’esclusione.

 

Sanzioni amministrative e penali per dichiarazioni false.
In linee generali, l’art. 75 del DPR 445/2000, prevede che nel caso di una dichiarazione falsa, il soggetto decade da tutti i benefici ottenuti o sospensione del provvedimento. Ad esempio, nel caso di gara di appalto il concorrente è escluso e si incamera la cauzione provvisoria. Per le sanzioni penali, ritengo utile riprodurre il testo integrale della norma:

Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”

Art. 76
Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone  indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  08 novembre 2022

 

 

 

 

 


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