Costi del ciclo di vita

 

Costo del ciclo di vita degli appalti

Se stai cercando notizie sull’argomento “costo del ciclo di vita degli appalti”, l’oggetto della tua ricerca può essere analizzato sotto due profili, quello della tecnica applicata alla progettazione ed esecuzione dei lavori oppure quello amministrativo in funzione di una gara di appalto. In questa pagina ci occuperemo della questione amministrativa connessa al codice degli appalti, articolo 96 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Cosa si intende per ciclo di vita.
Con “ciclo di vita” si intende dire i costi reali complessivi, compreso quelli differiti nel corso del tempo e tutto questo consente di valutare il rapporto fra costi e benefici di un determinato acquisto. Se è noto, ad esempio, che il toner per una stampante laser si esaurisce dopo 500 fogli stampati in bianco e nero, più difficile è calcolare il costo di fine vita della stampante e smaltimento dei toner usati. Nei casi di esternalizzazione di servizi ambientali la questione di complica nel caso di cambiamenti climatici o, peggio, eventi catastrofici. In questi casi non è possibile fare previsioni.

 

Aspetti tecnici ed operativi.
Da un punto di vista tecnico, l’argomento sul “costo del ciclo di vita degli appalti” è piuttosto complesso, infatti, nel merito esistono numerose casistiche che devono essere affrontate da professionisti con alte competenze, in grado di realizzare progetti studiati caso per caso, tenendo presente che le Università sono ottimi centri di ricerca. Ad esempio, installare dei sensori su di un viadotto che misurano la tenuta di alcune parti della struttura ad ogni passaggio di un convoglio ferroviario, allo scopo di intervenire con delle manutenzioni mirate di volta in volta al bisogno, può essere un valido strumento per contenere il costo del ciclo di vita dell’opera ma nel caso in esempio, si tratta di un progetto molto complesso che solo uno studio professionale d’ingegneri può garantire.

 

Norme di legge.
Dal punto di vista amministrativo, il primo riferimento lo puoi trovare nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3
(Definizioni)

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione  e  la manutenzione,della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del  servizio,  dall’acquisizione  della  materia   prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;”

  __________

Se dall’articolo 3 del codice si deduce il concetto generale di “ciclo di vita”, nel comma 2 dell’articolo 95 del codice appalti si tracciano le linee guida per la valutazione delle offerte ricevute dalla stazione appaltante, a fronte di una gara per la fornitura di beni o servizi:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

2. Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi  specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia  quale il costo del ciclo di  vita, conformemente all’articolo 96.

 

Analisi dei costi.
La fornitura di beni o servizi inizia con l’acquisizione e poi, messa in uso, manutenzione, dismissione e smaltimento. Ad esempio, le apparecchiature informatiche contengono elementi inquinanti e nel criterio di valutazione delle offerte vi può entrare anche il protocollo in uso dal concorrente per lo smaltimento o riciclo del bene fornito, quale elemento del servizio post vendita. Questo significa che può essere richiesto di specificare nell’offerta tutti i dettagli dei sistemi di smaltimento e costi medi. In ogni caso bisogna analizzare il disciplinare della gara per il motivo che le stazioni appaltanti indicano, in questo documento, tutti gli elementi utili per consentire al concorrente di presentare un’offerta conforme ai dati richiesti. Il codice prevede che le valutazioni devono essere impostate su elementi oggettivi e verificabili, senza imposizione di requisiti palesemente discriminatori. A fine pagina ti ho riportato il testo integrale dell’art. 96 del D.lgs. 50/2016 ma prima, se vuoi, possiamo analizzare insieme i punti più importanti.

 

Casi di esternalizzazione.
Nei casi di esternalizzazione di servizi ambientali la questione di complica nel caso di cambiamenti climatici o, peggio, eventi catastrofici. In questi casi non è possibile fare previsioni. In altri termini, se partecipi ad una gara di appalto con il criterio della valutazione del costo di vita dell’appalto, considera la possibilità di chiedere assistenza ad un professionista qualificato del settore, per la stesura dei dettagli tecnici richiesti dalla stazione appaltante. Tieni presente che molti enti locali devono ancora sviluppare la conoscenza e, di conseguenza, i metodi utili per calcolare costi/benefici ma questo vale anche per molte imprese.

 

Il testo integrale dell’art. 96 del codice appalti.
Qui sotto riportiamo il testo dell’art. 96 del codice appalti.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 96
Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

 

2. Quando si valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione e’  tenuta  a rispettare o ratificati dall’Italia.

 

3. L’allegato XVIII al presente decreto contiene l’elenco degli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  07 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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