Cosa sono le aste elettroniche

 

Le aste elettroniche nelle gare di appalto

In linee generali, l’asta elettronica utilizza gli strumenti dell’informatica e per questo motivo, gli operatori economici devono avere un minimo di conoscenze sull’uso di software applicativo. Infatti, per esempio, la società Consip SpA mette a disposizione del mercato elettronico una piattaforma con degli applicativi tramite internet. Esistono altre piattaforme istituite da centrali di committenza regionali come per esempio, Sintel di Regione Lombardia. Gli accessi a queste piattaforme sono complesse ma superabili, perché le procedure informatizzate prevedono che ogni passaggio abbia istruzioni a monitor. Le norme cui fare riferimento sono gli artt. 56 e 58 del codice dei contratti pubblici.

 

Il bando di gara.
Per gli operatori economici, bisogna leggere il bando di gara. Perché il ricorso all’asta elettronica deve essere specificato nel bando pubblicato. Su questo particolare, il comma 4 dell’art. 56, del D.lgs. 50/2016 dice che:

“4). Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato XII.”

 

Quando si può utilizzare l’asta elettronica.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non sono oggetto di aste elettroniche. A parte questa restrizione, il comma 2 del’art. 56 del codice dice che:

“2). Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa.”

 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione dei contratti.
Nelle aste elettroniche, le offerte si valutano in conformità a uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta:
a) il prezzo, se l’appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) prezzo e qualità, se l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

 

Dettagli operativi.
Va ricordato che i documenti di gara indicano le condizioni che stanno alla base per la partecipazione. Le offerte dei concorrenti potranno essere:
a) offerte inammissibili.
In genere, gli elementi di qualificazione che deve possedere il concorrente sono tassativi. In altre parole, non potranno essere accettate le offerte di soggetti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) offerte ammissibili.
Dopo una prima valutazione, i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica. I documenti di gara indicano la data, l’ora previste e le modalità di connessione. A questo punto, l’asta elettronica potrà svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

Scaduti i termini dell’asta elettronica, la stazione appaltante dichiara chiusa la procedura, quindi, avvierà la fase dell’aggiudicazione del contratto.

 

Uso improprio delle aste elettroniche.
Come sopra indicato, l’asta elettronica si presta a molte procedure:

procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione (art. 56, comma 2).

Si può affermare che l’uso improprio avviene quando non siano rispettate le norme del codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 50/2016. In particolare, l’asta:
a) non deve limitare i soggetti economici o impedirne la partecipazione;
b) non deve essere usata in modo arbitrario ossia, l’uso deve essere previsto nel bando di gara, con indicazione dei termini;
c) non deve essere l’occasione per modificare l’oggetto contrattuale;

In sostanza, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi base che saranno oggetto di valutazione in fase di asta elettronica. Per esempio, i criteri per la valutazione automatica, i valori massimi/minimi che saranno considerati, le modalità e le procedure per i rilanci.

 

Le caratteristiche tecniche informatiche.
La stazione appaltante ha l’onere di specificare, nei documenti di gara, le caratteristiche tecniche informatiche che saranno in uso. Il concorrente, quindi, ha l’onere di prendere atto e adeguarsi. Queste riguardano:
a) le modalità di collegamento e dispositivo elettronico in dotazione;
b) identificazione elettronica.

A parte la questione dei motivi di esclusione dalla gara, di carattere generale e sempre validi, l’operatore economico potrà essere penalizzato per l’uso di un dispositivo elettronico non conforme alle procedure standard del sistema. Per questo motivo, bisogna investire nella propria strumentazione elettronica.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  07 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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