Contratti misti di appalto

 

Cosa sono i contratti  misti di appalto

In alcuni casi particolari i contratti, sia nel settore “ordinario” che “speciale”, possono avere come oggetto due o piu’ tipi di prestazioni diverse ma strettamente connesse fra loro e questo può capitare anche nel caso delle concessioni. Quando capita, la procedura e l’aggiudicazione seguono le disposizioni applicate al tipo di appalto in funzione dell’oggetto principale.
Su questo argomento si possono fare numerosi esempi come ad esempio, un contratto che prevede un servizio di sorveglianza interna di un edificio in via principale ed un secondo tipo di servizio di trasporto valori oppure, i contratti che prevedono una parte di servizi ed una parte di fornitura come ad esempio il servizio di pulizia ambienti in via principale e di fornitura di prodotti per la pulizia ed igiene ambientale. In genere anche per prassi consolidata, l’oggetto principale viene stabilito sul valore più elevato fra i due o più elementi dell’oggetto contrattuale.

 

La questione principale.
L’operatore economico per poter concorrere alla gara deve possedere i requisiti per la qualificazione, oltre a quelli generali, e la capacità per ognuna delle prestazioni richieste dal contratto. In questi casi una delle soluzioni più logiche è quella di costituire una associazione temporanea di imprese (A.T.I.).

La norma che regola il “contratto misto di appalto” è scritta nell’articolo 28 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti). Collegata a questa norma bisognerà valutare le linee guida dell’autorità nazionale anti corruzione ed eventuali provvedimenti ministeriali ma in ogni caso, è l’ente appaltante che nel bando di gara specifica la procedura ed il criterio di selezione delle varie offerte. Qui di seguito ti riporto il testo del citato articolo 28 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 28
(Contratti misti di appalto)

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu’ tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti. che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi. oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture . L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita’ prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto e’ disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonche’ appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all’articolo 160, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche’ il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare piu’ attivita’, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita’ distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche dell’attivita’ distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita’ interessate e’ disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu’ appalti distinti non puo’ essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all’esercizio di piu’ attivita’ nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attivita’ cui e’ destinato.

12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l’appalto e’ aggiudicato secondo il presente codice se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non e’ soggetta ne’ a tali disposizioni, ne’ a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.

13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  02 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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