Congruità delle offerte

 

Cosa si intende per congruità delle offerte

Nelle gare di appalto, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ci possono essere delle offerte con dei prezzi “fuori dal mondo”, come se al concorrente interessasse di più la beneficenza anziché ricevere un giusto compenso. Perché?

La risposta sul perché può essere, ad esempio, che il concorrente intenda eseguire il contratto di appalto non a regola d’arte, sulla convinzione che “tanto non controlla nessuno”.

Sulla questione della congruità delle offerte è intervenuta l’agenzia nazionale anticorruzione (ANAC) e qui sotto ti riporto il comunicato del 5 ottobre 2016:

Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016

“A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.  n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di  chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui  all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b).  Sono stati segnalati anche casi  di  ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo  articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia  di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza  comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il presente  Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il  criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle  offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai  candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al  sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle  lettere da a) a e).

Per quanto concerne le modalità di calcolo per i singoli  criteri esposti si rileva quanto segue:

Calcolo  di cui alla lettera a)

Il metodo di cui alla predetta lettera a) riproduce quello  previsto dall’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006, tuttavia l’abrogazione  dell’art. 121, comma 1, d.pr. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia stato trasposto nel nuovo Codice,   potrebbe determinare incertezze interpretative. Tale diposizione,  infatti, stabiliva, che le offerte di uguale valore dovevano essere prese  distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica  sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, qualora nell’effettuare il  calcolo del 10 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più  offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del  successivo calcolo della soglia. Poiché è presumibile che diverse stazioni appaltanti continuino ad applicare tale “regola” per prassi amministrativa, appare importante ribadire che l’art. 121 citato è stato abrogato e che non è più possibile  applicarlo. La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione  che l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica,  distinta, come tale dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la  soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un’offerta  identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo  della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori  economici ammessi alla gara.

Calcolo  di cui alla lettera b)

Il metodo di cui alla predetta lettera b), suscita diversi  problemi applicativi.

In primo luogo così come formulata, la disposizione in esame appare priva dell’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%. Tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo  e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti  la dizione «con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità  superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di  minor ribasso» si ritiene che la lacuna in parola possa essere colmata mediante  procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a)  ed e). In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito  indicato: «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento,  rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».

In secondo luogo, si ricorda che se la prima cifra dopo la  virgola è dispari, la media dei ribassi deve essere ridotta percentualmente di  un valore pari a tale cifra, mentre non è corretto ridurre tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa).

Calcolo  cui alla lettera c) e d)

Con riferimento al calcolo dei criteri di cui alle lettere c)  e d) si osserva che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi  assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per cui  possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.

Calcolo  di cui alla lettera e)

Con riferimento al criterio di cui alla lettera e) si rileva  che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), a cui aggiunge  un ulteriore passaggio, vale a dire la c.d. manipolazione della media degli scarti:  una volta accantonate le ali,  individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta  media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da  moltiplicare allo scarto quadratico medio (il metodo e) coincide con quello a)  quando il coefficiente estratto è pari a 1).

Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie  almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una  previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 86, comma 4, del  d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà  alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui  all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

La facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui  all’art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del  Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In  tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero  delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, «La  stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che,  in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», anche se ciò non è  espressamente previsto nella documentazione di gara.

Infine, è opportuno prevedere, sempre nella documentazione di  gara, che i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano svolti fino a una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da arrotondarsi all’unità  superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.”


 

In conclusione:
c
ome si può dedurre, sulle gare di appalto esistono grandi interessi economici e le Autorità sono impegnate a regolamentare la materia. In ogni caso, se intendi partecipare ad una gara di appalto con il criterio del miglior prezzo, calcola bene il rischio di praticare un valore non congruo per il motivo che i controlli esistono.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


 

– Criteri di selezione

– Motivi di esclusione

– Offerte anomale al ribasso

– Requisiti

– Soccorso istruttorio


* * *

 

A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  31 ottobre  2022

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *