Concessione e project financing

 

Una discreta autonomia per gli enti pubblici

Il codice degli appalti è disciplinato dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 il quale, ha abrogato e sostituito il precedente codice già approvato con il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006. Nel vecchio codice abrogato, il D.lgs. 163/2006, il tema del finanziamento di progetto era uno strumento già previsto dall’articolo 153 e questa norma, è stata sostituita dall’articolo 183 del decreto legislativo 50/2016. L’articolo 183 del D.lgs. 50/2016 ha recepito molte delle precedenti disposizioni e, nello stesso tempo, ha introdotto nuove regole. Il codice degli appalti consente agli enti pubblici di agire con una discreta autonomia, nella scelta dei criteri di selezione delle offerte per appalti e concessioni, oltre ad offrire soluzioni alternative ai vari problemi da risolvere.

 

Alternativa della concessione.
La finanza di progetto consente di utilizzare capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche e questo particolare si desume dal comma 1 dell’articolo 183 del codice.

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 183
Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture  dedicate  alla nautica  da  diporto, inseriti  negli  strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili in tutto o in parte con capitali privati,  le amministrazioni aggiudicatrici  possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai  sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il  progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente a carico dei soggetti proponenti.   In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli  strumenti  di  programmazione  approvati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.“

 

Progetto di fattibilità.
Dalla lettura del testo di legge di cui sopra, si può affermare che la finanza di progetto (o project financing) è una procedura alternativa alla concessione disciplinata dall’articolo 164 e seguente, parte III, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Con le vecchie disposizioni del 2006 (abrogate) si applicavano delle procedure diverse da quelle odierne secondo le quali, per la finanza di progetto ci doveva essere uno studio di fattibilità inteso come presupposto essenziale per programmare una determinata opera entro un piano di sviluppo triennale; il bando di gara con finanza di progetto doveva essere corredato dal predetto studio di fattibilità; i concorrenti interessati al bando si dovevano assumere l’onere della progettazione preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva. Nell’art. 183, comma 1, del vigente codice (il D.lgs. 50/2016),  esiste anche una novità in merito alla stesura ed utilizzo del progetto di fattibilità che si collega, in modo implicito, all’art. 23 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 23
Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

1. La progettazione in materia di lavori  pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ….”

 

Sul tema della progettazione.
Il citato art. 23 del codice appalti (D.lgs. 50/2016) ha introdotto delle modifiche sul tema della progettazione:

– è stato eliminato lo “studio di fattibilità” che era concepito come base per la programmazione delle opere ed è stato sostituito dal “progetto di fattibilità”;
– il “progetto di fattibilità” tecnica ed economica è il documento predisposto dalla che deve essere predisposto per realizzare opere nel contesto di una programmazione;
– la progettazione preliminare è stata sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica/economica.

Il progetto di fattibilità è predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, comma 2 dell’art. 183 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 183
Finanza di progetto

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità  di  cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo dei lavori, ponendo  a  base  di  gara  il  progetto di fattibilità predisposto dall’amministrazione  aggiudicatrice.  Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti  soggettivi necessari per  la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio  multidisciplinare  proprio del progetto di fattibilità.  In caso di carenza  in  organico  di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni  aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.
Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.”

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Da queste brevi considerazioni, il progetto di fattibilità rappresenta per l’ente appaltante una tappa di partenza per arrivare al bando di gara. Sul progetto di fattibilità i concorrenti si dovranno confrontare e poi, all’aggiudicatario passa l’onere della progettazione definitiva ed esecutiva.

 

Le procedure.
Le procedure che l’operatore economico deve rispettare non sono semplici e così pure per l’ente appaltante che deve predisporre il progetto di fattibilità in funzione di un quadro di programmazione ed altro ancora.
In linea di massima, esiste la procedura per iniziativa pubblica inserita in una programmazione di interventi ed una procedura per iniziativa privata per delle opere che non sono previste dalle programmazioni pubbliche.

1) iniziativa pubblica.

Come accennato, la base della finanza di progetto per iniziativa pubblica è il progetto di fattibilità, predisposto dall’ente appaltante (art. 183, comma 2) ed inserito nella programmazione degli interventi poliennali. In questo caso, il bando di gara deve rispettare le modalità del comma 3, art. 183 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 183
Finanza di progetto

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 142 specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali  marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione  è  aggiudicata  al promotore  solo successivamente  all’accettazione,  da   parte   di quest’ultimo, delle modifiche  progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte al promotore e non accettate dallo stesso.”

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Dalla lettura del testo di cui sopra, risulta che l’amministrazione può chiedere all’operatore economico che siano fatte alcune modifiche al progetto definitivo e porre tale richiesta come condizione per l’aggiudicazione della gara. Come indicato dalla lettera a) del comma 3 di cui sopra,  il bando deve prevedere che nel caso di “mancata accettazione” delle modifiche richieste, “l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte al promotore e non accettate dallo stesso.”

Oltre a sopra indicato, i concorrenti devono adempiere ad un iter burocratico secondo il quale (comma 9, art, 183), devono consegnare un progetto definitivo più un documento “bozza di convenzione”, un programma economico e finanziari asseverato da un istituto bancario, una documentazione che evidenzia l’operatività della concessione. Dopo i controlli preliminari, l’ente appaltante procede con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato dal comma 5 dell’art. 183 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 183
Finanza di progetto

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore  economico e finanziario del piano e al contenuto  della  bozza di  convenzione.  Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con  riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.”

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Nel successivo comma 10, le valutazioni delle offerte si esprimono con una graduatoria dove si indica la migliore fra tutte quelle ricevute, quindi, il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla sua approvazione. Anche in quest’ultima fase, se necessario, l’ente aggiudicatore può chiedere al concorrente di fare delle modifiche al progetto consegnatogli. Se il promotore/concorrente si rifiuta di fare modifiche al progetto consegnato, l’ente appaltante potrà aggiudicare la concessione al primo dei concorrenti successivi in graduatoria, a condizione che le modifiche richieste siano accettate in modo formale, salvo il diritto del primo concorrente di addebitare i costi sostenuti per il progetto al nuovo aggiudicatario.

2) iniziativa privata.

L’iniziativa privata, se non esiste una concreta convenienza economica è meglio soprassedere per il motivo che l’iter burocratico è molto pesante. Le norme cui fare riferimento sono il comma 15 e 19 dell’art. 183 e dalla lettura di questi commi, risulta che le iniziative private s’inseriscono in un contesto di opere di pubblica utilità inoltre, al privato compete compilare il progetto di fattibilità. Anche in queste iniziative private, l’amministrazione pubblica ha la facoltà di chiedere al proponente di fare modifiche senza le quali, non ci potrà essere approvazione. In seguito alla valutazione ed eventuali modifiche, il progetto di fattibilità sarà inserito nei documenti di programmazione per una sua approvazione, quindi, nei tempi stabiliti, sarà la base per una gara di concessione alla quale, potrà partecipare anche il proponente, salvo il diritto di prelazione se dall’esito della gara non dovesse risultare aggiudicatario.

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Qui di seguito ti riporto il testo integrale dell’art. 183 del codice:

 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 183
Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento  mediante concessione ai sensi della  parte  III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, e’ necessario che le  relative  proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di  gara è pubblicato con le modalità di  cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo dei lavori,  ponendo a base  di  gara il progetto di  fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti  soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza  in  organico  di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni  aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal  presente  codice.
Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.

3. l bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 142 specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali  marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché  del  conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto  della  bozza di  convenzione.  Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti  anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi  pubblici  alla  valorizzazione turistica ed  economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in  possesso  dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di  esclusione  di  cui all’articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo  106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai  sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno o più  istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del  codice civile.  L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso  di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche  richieste dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti con propri decreti.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo 27, anche  al  fine del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini  dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di  legge  anche  ai  fini della valutazione di impatto ambientale,  senza che ciò  comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse  condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.  Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. e offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del  valore  dell’investimento, come desumibile  dallo progetto di fattibilità  posto  a  base  di  gara.   Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio  del  servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di  esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,  e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve  definire le caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  e  del  quadro delle esigenze  da  soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto  e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche  richieste  dal Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con propri  decreti.  Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche dei  diritti  sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 103, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura  dell’importo  di cui al  comma  9, terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di  gara.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine  perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.  Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende  non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.  Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.  I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  la specificazione  delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al  progetto di fattibilità; si applicano i  commi  4, 5,  6,  7  e  13.  Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi  ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte  dall’aggiudicatario.   Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento, a carico  dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario  aggiudicatario ha diritto al pagamento, a  carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al  comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 187.

17. Possono presentare le proposte di  cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a  procedure  di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti  finanziatori  e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153.  Le camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,  i  soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla  composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino  alla  pubblicazione del bando di gara purché tale  recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti  per la qualificazione.  In ogni caso, la mancanza dei requisiti  in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta,  a  condizione  che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell’articolo 2  del  presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  28 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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