Committenza ausiliaria

 

Conoscere l’iter burocratico è importante

Tutti gli imprenditori si lamentano della burocrazia ma il personale della pubblica amministrazione, che deve gestire i contratti di appalto, è altrettanto sottoposto al sistema. Se dovete partecipare a una gara di appalto per lavori, servizi o forniture, è buona regola conoscere l’iter burocratico che bisogna affrontare, nel suo meccanismo più ampio, almeno in linee di massima. Questo consente di valutare i propri diritti ma in particolare, comprendere le decisioni della committenza. Sul tema della committenza ausiliaria, la norma cui fare riferimento è l’articolo 39 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Cenni di carattere generale.
a) Qualificazione delle stazioni appaltanti.
Le norme del codice dei contratti pubblici prevedono l’istituzione delle centrali uniche di committenza. Sull’argomento, intervengono gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del decreto legislativo 50/2016. Il codice prevede la possibilità per gli enti di attuare delle procedure dirette per l’aggiudicazione di forniture e servizi il cui importo è inferiore a 40.000 euro e per quanto riguarda i lavori, per importi inferiori a 150.000 euro. Questo margine di autonomia consente ai piccoli comuni di affrontare la quotidianità per la gestione degli uffici, come ad esempio: acquisto di carta igienica, intervento di un fabbro per serrature bloccate o la sostituzione di un vetro rotto. In tutti gli altri casi, per valori superiori rispetto a quelli sopra indicati, l’ente deve avere una qualificazione.

b) In mancanza di una qualificazione.
In questo caso, l’ente si deve organizzare per fruire dei servizi offerti dalle centrali uniche di committenza. Le centrali di committenza consentono di usare strumenti telematici di negoziazione oppure, procedure ordinarie. Le disposizioni di legge, quindi, prevedono che in mancanza di qualificazione si debba convergere sulle strutture di una centrale di committenza oppure, in alternativa, stipulare accordi amministrativi con altre stazioni appaltanti che abbiano la richiesta qualificazione. Per questo motivo nei bandi di gara per lavori, servizi o forniture, richiesti da un comune, vi è la presenza la di una centrale di committenza la quale, può essere definita come un soggetto aggregatore in possesso delle qualifiche.

c) Centrali di committenza.
Le procedure prevedono che le centrali di committenza abbiano la funzione di gestire appalti, stipulare ed eseguire contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, inoltre, abbiano la facoltà di stipulare accordi quadro o gestire sistemi dinamici di acquisizione e gestire mercati elettronici. Sotto tutti questi profili, l’organizzazione di una centrale di committenza non è semplice e numerose sono le responsabilità delle varie attività svolte direttamente e che devono essere garantite in ogni momento, oltre ai numerosi controlli disposti dall’agenzia nazionale anti corruzione (ANAC). Infatti, a parte alcuni casi previsti dall’articolo 38 del codice, le centrali di committenza per poter operare devono ottenere la qualificazione dell’agenzia nazionale anti corruzione (ANAC) la quale, oltre a svolgere una attività di controllo, pubblica un elenco di tutte le stazioni appaltanti che hanno ottenuto la qualificazione. La citata qualificazione è rilasciata in rapporto agli ambiti di attività, bacini territoriali e tipologia dei contratti. Ottenuta la qualificazione e relativa iscrizione nell’elenco di cui sopra, le centrali di committenza possono svolgere l’attività di committenza ausiliaria prevista dall’articolo 39, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

 

Attività di committenza ausiliaria.
Le centrali di committenza qualificate di cui sopra, inserite nell’elenco a cura dell’agenzia nazionale anti corruzione (ANAC), possono svolgere l’attività di committenza ausiliaria a favore di altri enti. L’attività ausiliaria prevista dal codice consiste nell’offrire supporto alle attività di committenza che può essere nel dare supporto tramite l’utilizzo d’infrastrutture tecniche, consulenza in merito alle procedure o la preparazione delle stesso in nome e per conto della stazione appaltante oppure, la gestione delle procedure in nome e per conto della stazione appaltante. Si può concludere che l’ente appaltante con problemi di qualificazione, può utilizzare il supporto di una centrale di committenza e tutto il sistema, a sua volta, è monitorato da ANAC con procedure che prevedono l’uso di modalità telematiche.

 

Richiami legislativi.
Su questi temi, Vi riportiamo i testi delle principali norme del codice.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

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Art. 38
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e’ istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione e’ conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

 

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3.

b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.


4-bis
. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma e’ destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).

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Art. 39
Attività di committenza ausiliarie.

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  28 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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