Committente e cantieri temporanei

 

Obblighi del committente

Il committente ha delle responsabilità nei confronti dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze dell’appaltatore. La tutela dei lavoratori e luoghi di lavoro è materia del D.lgs. 81/2008 e da quanto risulta, non vi sono deroghe a favore di una categoria di committenti.

 

Committente e tutela dei lavoratori.
Nel caso di un incidente sul lavoro, non bisogna pensare che il committente sia esonerato da ogni responsabilità. Nell’esecuzione del contratto, il committente deve vigilare che siano rispettate le misure di emergenza. Le norme cui fare riferimento è l’art. 15 “Misure generali di tutela” del D.lgs. 81/2008.

 

Responsabilità del committente nei cantieri.
La maggior parte d’infortuni e decessi è nei cantieri. Come sopra accennato, anche il committente ha la responsabilità di vigilare sul rispetto delle leggi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa fase di controllo vi può essere un terzo Professionista incaricato dal committente. La norma cui fare riferimento è l’art. 90 del D.lgs. 81/2008:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si  attiene  ai  principi  e  alle misure generali  di  tutela  di cui  all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o  fasi  di  lavoro  che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore  per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato    Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che  precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  del certificato di iscrizione  alla  Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto  nazionale  della previdenza   sociale (INPS),  all’Istituto  nazionale  assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL) e alle casse edili,  nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo  stipulato  dalle organizzazioni   sindacali   comparativamente  più  rappresentative, applicato  ai  lavoratori    Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200  uomini-giorno e i cui lavori non comportano  rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che  precede  si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle  imprese  del  documento  unico  di regolarità  contributiva,  fatto   salvo quanto previsto dall’articolo  16-bis,  comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,  fatto salvo  quanto previsto dall’articolo  16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una  dichiarazione  attestante l’avvenuta  verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando  previsti,  oppure in assenza di notifica di cui all’articolo  99, quando  prevista oppure in assenza del documento unico  di  regolarità contributiva  delle  imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

 

Sanzioni a carico del committente.
La violazione dell’art. 90, di cui sopra, comporta una sanzione, così come indicato nell’articolo 157 “Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori” del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  28 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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