Come si fa una perizia per attestazione SOA

 

Le fasi tipiche di una perizia

L’attestazione SOA, per i lavori, riguarda solo il caso che il committente sia un ente pubblico. Esiste un’eccezione che è questa: l’attestazione SOA non è richiesta se l’importo contrattuale dei lavori è inferiore a 150.000 euro. Le norme cui fare riferimento sono il decreto legislativo 50 del 18/4/2016 e il D.P.R. 207 del 5/10/2010. In questa pagina ci occuperemo di un particolare aspetto che riguarda la cessione di azienda o ramo di essa: la perizia giurata.

 

Cos’è e a cosa serve l’attestazione SOA.
L’attestato di qualificazione (attestazione SOA) è un certificato che attesta l’esistenza dei requisiti di capacità tecnica-finanziaria e serve per essere ammessi a una gara di appalto indetta da un ente pubblico. Esistono delle società autorizzate per il rilascio di queste attestazioni e il costo è variabile. Per questo motivo, bisogna chiedere a più soggetti un preventivo per metterli a confronto e decidere. Per l’elenco delle società certificatrici ti segnalo il link:

Autorità Nazionale Anticorruzione
A
NAC
Elenco SOA 

 

Quando è prevista la perizia giurata.
L’attestazione SOA non è un bene immateriale autonomo cedibile e segue le sorti dell’azienda o ramo di azienda. Nel caso di cessione aziendale o di un ramo di azienda è prevista una perizia giurata, così come indica l’art. 76 comma 10 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento del codice appalti

articolo 76
Domanda di qualificazione.

comma 10:
Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.”

 

Le fasi della perizia per attestazione SOA.
Di fatto, ogni perito segue un suo percorso per definire i risultati. Per quanto riguarda lo schema, questo può variare in funzione dei quesiti cui bisogna rispondere. In linea di massima la perizia sarà espletata in quattro fasi:

 I – Attività preliminari della perizia.

La prima fase si può distinguere in due passaggi:

1) accordi tra il Perito e l’impresa ed altri soggetti.
Subito dopo la nomina, il perito contatterà l’azienda per stabilire orari e giorni di accesso; contatterà il commercialista dell’azienda per eventuali chiarimenti amministrativi. Il perito si dovrà informare sul nome della società SOA che ha rilasciato l’attestato di qualificazione e se lo ritiene utile, la società SOA verrà contattata successivamente per eventuali delucidazioni. In ogni caso, la società organismo di attestazione (SOA) dovrà essere informata che è in corso una perizia giurata.

2) acquisizione dei documenti.
In questa fase preliminare il perito prenderà in carico l’attestazione SOA in copia originale, con tutti gli allegati che la società organismo di attestazione ha rilasciato in merito alle categorie e classi di qualificazione. Oltre a questo documento, il perito prenderà i carico anche l’eventuale certificazione UNI EN ISO, rilasciata da una società di certificazione accreditata, con tutti gli allegati. Prenderà in carico le copie dei bilanci e delle dichiarazioni IVA, con le ricevute. Se lo ritiene opportuno, il perito potrà chiedere altri documenti come ad esempio il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), certificati della camera di commercio (C.C.I.A.A.). Di fatto, non esiste una regola scritta ed ogni perito potrà chiedere o non chiedere tutti oppure una parte di questi documenti. Con il termine di “presa in carico” si intende mettere a disposizione del perito gli originali dei documenti e se il perito lo ritiene opportuno farà una copia autenticata da allegare agli atti.

 

II – Analisi e valutazione dei dati aziendali

In genere, la perizia si concentra sui requisiti di ordine speciale con una serie di valutazioni ripartite sui quattro elementi principali che sono elencati nel comma 1 dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010:

1) adeguata capacità economica e finanziaria.
Dall’analisi dei bilanci approvati messi a confronto con le dichiarazioni I.V.A., degli ultimi cinque anni, il perito valuterà l’effettivo giro di affari complessivo ed il valore dei contratti di appalto.  In particolare, dovrà essere evidenziato il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato e messo a confronto con il patrimonio netto degli anni precedenti. La valutazione dovrà essere completata con la descrizione delle eventuali referenze bancarie. A discrezione del perito e con un allegato a parte, potrà essere evidenziata l’esistenza di debiti insoluti verso terzi ed in particolare verso i dipendenti.
Il riferimento è l’art. 79 comma 2, 3, 4 del D.P.R. 207/2010.

 

2) adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
Stabilire l’esistenza di una adeguata idoneità tecnica è la parte più delicata della perizia e si possono distinguere alcuni elementi:

2.a) Direttore tecnico e personale altamente qualificato.
Il perito deve valutare l’adeguata idoneità del direttore tecnico come ad esempio, il titolo di studio ed il percorso formativo. Il direttore tecnico può essere un socio oppure un professionista con un contratto di lavoro stabile ed è ritenuta una figura importante per poter gestire al meglio i lavori indicati dalla qualificazione SOA. Verranno presi in considerazione anche altri soggetti qualificati al pari del direttore tecnico per titolo di studio ed esperienze documentabili purché facciano parte in modo stabile dell’organizzazione aziendale, con un regolare contratto di lavoro.

2.b) I lavori realizzati.
I dati dovranno essere evidenziati in modo ordinato. Il riferimento è l’art. 79 comma 5, 6, 7 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso, sarà il perito, anche sulla base dell’oggetto di perizia, a valutare questi particolari. A titolo di esempio, può utile l’allegato B del D.P.R. 207/2010. In sostanza, si tratta di valutare i documenti aziendali che riportano i contratti precedenti:
– Analisi dei lavori realizzati per ogni categoria SOA negli ultimi cinque anni;
– Verifica in merito ai collaudi e attestati sul buon esito dei lavori;

 

3) adeguata dotazione di attrezzature tecniche.
In funzione della qualificazione SOA, l’azienda deve possedere attrezzature adeguate e perfettamente funzionanti, in proprietà oppure in leasing. Di volta in volta, il perito potrà prendere in considerazione l’esistenza di contratti con società terze di noleggio che forniscono con regolarità attrezzature e macchinari speciali. Dipende dal perito se redigere un’inventario delle attrezzature in uso oppure, una generica descrizione. La perizia dovrà tener conto, in ogni caso, degli ammortamenti dei beni materiali, del costo medio delle attrezzature, del costo medio delle attrezzature di terzi a noleggio degli ultimi cinque anni, costo delle manutenzioni periodiche per tenere in piena efficienza le attrezzature necessarie. Verranno presi in considerazione i dati di bilancio. Il riferimento è l’art. 79 comma 8, 9 del D.P.R. 207/2010.

4) adeguato organico medio annuo.
E’ un capitolo della perizia molto particolare per il motivo che bisogna valutare la preparazione dei lavoratori suddividendoli in tecnici specializzati con o senza titolo di studio e personale addetto a lavorazioni generiche senza specializzazione. In ogni caso, si dovranno prendere in considerazione solo persone assunte con un regolare contratto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato. Il perito potrà prendere in esame anche gli aspetti formali della contribuzione previdenziale ed assicurativa tramite il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

5) le schede di valutazione.
Il riferimento è l’art. 79 comma 10, 11 del D.P.R. 207/2010.
Il perito dovrà redigere una scheda di valutazione per ognuno dei quattro elementi di cui sopra. La scheda ha lo scopo di mettere in rilievo i dati raccolti, specificare i criteri di valutazione adottati ed infine, esprimere il giudizio di adeguatezza. Queste schede potranno essere allegate come parte integrante della perizia oppure, riassunte in forma abbreviata nella perizia.

 III – Il riepilogo.

Le analisi dei dati aziendali dovranno essere riepilogati con uno schema che metta in rilievo i valori. Il perito potrà redigere i dati in forma libera purché siano chiari e completi. Ad esempio, il riepilogo potrà utilizzare una forma simile a quella degli articoli 2424 e 2425 del codice civile in tema di bilanci oppure, in alternativa, schemi riassuntivi in forma abbreviata del tipo:

anno XXXX

valore della produzione  ……………………………

valore delle opere eseguite  ………………………

beni in proprietà  ……………………………………

beni in leasing  ……………………………………….

beni terzi a nolo  …………………………………….

ammortamenti  beni materiali  ……………………

costo del personale “tecnico”  …………………….

costo del personale “operaio”  ……………………

differenza fra valore e costi di produzione  ……

utile/perdita a bilancio  …………………………….

 

Al documento di riepilogo, dei valori di cui sopra, potranno essere allegate le singole schede di valutazione ed ogni altro documento che il perito riterrà utile.

 

IV – Le conclusioni

Le conclusioni sono la parte finale di tutto il lavoro di raccolta dati ed analisi dei valori e trattandosi di una perizia giurata, bisogna applicare una marca da bollo ogni 4 pagine sull’originale. Il perito dovrà formulare se l’azienda ha i requisiti di ordine speciale e una copia della perizia andrà consegnata a tutti i soggetti interessati.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  27 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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