Classifiche delle categorie SOA

 

Cosa sono le classi di attestazione

Le classi di attestazione e livelli di importo sono scritti nell’articolo 61 del DPR 207/2010. Con l’articolo 217, comma 1 (lettera u), del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 è stato abrogato l’articolo 61 del vecchio regolamento DPR 207/2010 ma l’abrogazione non è con effetto immediato ma differito, in funzione della pubblicazione delle linee guida dell’autorità nazionale anti corruzione e relativi atti ministeriali. Dunque, in attesa di questi provvedimenti che avranno carattere di regolamento resta in vigore l’articolo 61 del DPR 207/2010 nel quale, così come accennato, sono pubblicate le classi di importo. Per le categorie di opere generali e specializzate vale ancora l’allegato A del DPR 207/2010.

Classi di attestazione e livelli di importo
tutte le 10 classifiche delle categorie.

D.P.R.  207 del 5 ottobre 2010
articolo 61 – categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
Le categorie sono specificate nell’allegato A.

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo :

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I                 fino a  euro        258.000

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II                fino a  euro        516.000

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III               fino a  euro     1.033.000

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III-bis          fino a  euro     1.500.000

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IV               fino a  euro      2.582.000

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IV-bis           fino a  euro     3.500.000

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V                 fino a  euro     5.165.000

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VI                fino a  euro   10.329.000

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VII               fino a  euro   15.494.000

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VIII              oltre   euro    15.494.000

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L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  27 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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